Ordinanza nº 149 da Constitutional Court (Italy), 28 Maggio 2014
Relatore | Giuseppe Frigo |
Data di Resoluzione | 28 Maggio 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 149
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Sabino CASSESE Giudice
- Giuseppe TESAURO ”
- Paolo Maria NAPOLITANO ”
- Giuseppe FRIGO ”
- Alessandro CRISCUOLO ”
- Paolo GROSSI ”
- Giorgio LATTANZI ”
- Aldo CAROSI ”
- Marta CARTABIA ”
- Sergio MATTARELLA ”
- Mario Rosario MORELLI ”
- Giancarlo CORAGGIO ”
- Giuliano AMATO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lettera c), 179, 603 e 604 del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d’appello di Bologna nel procedimento penale a carico di S.B.C. con ordinanza del 7 febbraio 2013, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti l’atto di costituzione di S.B.C., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 maggio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi l’avvocato Alessandro Sarti per S.B.C. e l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con ordinanza del 7 febbraio 2013, la Corte d’appello di Bologna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 175, 178, comma 1, lettera c), 179 e 604 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che la mancata conoscenza del procedimento, da parte dell’imputato restituito nel termine per proporre impugnazione, determini la nullità della sentenza appellata, ovvero del decreto di rinvio a giudizio o di citazione a giudizio con nullità derivata di detta sentenza, e imponga conseguentemente la trasmissione degli atti al giudice di primo grado;
che, «in aggiunta o in alternativa», la Corte bolognese ha sollevato, in riferimento ai medesimi parametri, questione di legittimità costituzionale degli artt. 175 e 603 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono all’imputato, restituito nel termine per non aver avuto conoscenza del procedimento, di esercitare in modo pieno, in grado di appello, le facoltà di cui agli artt. 438, 444, 468, 491 e 555 cod. proc. pen.;
che la Corte rimettente riferisce di essere investita dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 9 giugno 2006, che aveva condannato l’imputato, dichiarato irreperibile e giudicato in contumacia, alla pena di otto anni di reclusione per fatti di violenza sessuale continuata ai danni di due straniere, induzione, avviamento, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di entrambe e costrizione di una di esse ad interrompere la gravidanza;
che l’imputato era stato restituito nel termine per proporre impugnazione ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., in quanto non aveva avuto conoscenza né del procedimento promosso a suo carico, né del provvedimento di condanna;
che il difensore appellante – eccependo l’illegittimità costituzionale, in parte qua, del citato art. 175, comma 2, cod. proc. pen. – aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità del procedimento di primo grado, ovvero che l’imputato fosse rimesso in termini per esercitare un complesso di facoltà...
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