Sentenza nº 144 da Constitutional Court (Italy), 28 Maggio 2014
Relatore | Paolo Grossi |
Data di Resoluzione | 28 Maggio 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 144
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2012), promossi dalla Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste e dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorsi notificati l11-16 e il 13 gennaio 2012, depositati in cancelleria il 16 e il 18 gennaio 2012 ed iscritti ai nn. 8 e 12 del registro ricorsi 2012.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 15 aprile 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi gli avvocati Luigi Manzi e Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, Ulisse Corea per la Regione autonoma Valle dAosta e lavvocato dello Stato Filippo Bucalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
− Con ricorso notificato l11-16 gennaio 2012 e depositato il successivo 16 gennaio (iscritto nel registro ricorsi del 2012 al n. 8), la Regione autonoma Valle dAosta/Vallée dAoste, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato diverse norme della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2012), tra le quali i commi da 1 a 6 dellart. 14, che (in sintesi) prevedono la costituzione, «su richiesta della regione, dintesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dellinterno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri», di un ufficio locale del Governo («presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato»), cui è demandato, in via esclusiva e allunanimità, il rilascio di tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti avviati su richiesta di parte per linizio di nuove iniziative produttive.
La Regione ricorrente rileva che la disciplina delle «zone a burocrazia zero», già prevista con riferimento al «Meridione dItalia» dallart. 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2011, in quanto, sebbene destinata ad incidere su materie di competenza legislativa regionale concorrente o residuale, non aveva previsto adeguati meccanismi di raccordo tra lo Stato e le Regioni. E sottolinea che (ove ne venisse ritenuta lapplicabilità anche nei confronti delle autonomie speciali) le norme censurate, pur riservando alla Regione interessata liniziativa per la costituzione dellufficio locale del Governo, prevedono unattribuzione generalizzata, ad un organo composto e presieduto da rappresentanti dello Stato, di un insieme di funzioni individuate in modo generico e caratterizzate anche da una notevole eterogeneità quanto alla possibile incidenza sulle specifiche attribuzioni di competenza, con ciò violando, per un verso, la competenza legislativa concorrente e residuale della Valle dAosta di cui agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, letti congiuntamente allart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); per altro verso, gli artt. 2, primo comma, lettere a), p), q) e t), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle dAosta), che garantiscono alla Valle dAosta la competenza legislativa esclusiva e lesercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, rispettivamente in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», «artigianato»; «industria alberghiera, turismo e tutela del paesaggio»; «fiere e mercati»; e, infine, lart. 3, primo comma, lettere a) ed e), del medesimo statuto speciale, che riconosce alla Regione ricorrente la potestà di emanare norme legislative di integrazione e attuazione delle leggi statali in materia di «industria e artigianato» e «utilizzazione delle miniere».
Inoltre, con specifico riguardo al comma 5 dellart. 14 (che nelle ipotesi in cui i procedimenti incardinati presso lo «Sportello unico per le attività produttive» non siano conclusi nel termine previsto dalla legge dispone che ladozione dei sottostanti provvedimenti sia rimessa «allufficio locale del Governo»), la Regione autonoma lamenta che a questultimo organo è stato attribuito un vero e proprio potere sostitutivo, con lesione delle sue competenze legislative nelle materie sopra indicate, atteso che la sostituzione governativa avviene al di fuori delle ipotesi previste dalle disposizioni statutarie e di attuazione, ed in particolare dallart. 4 del d.P.R. 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle dAosta per la estensione alla regione delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con lart. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), che subordina espressamente lesercizio del potere sostitutivo nei confronti della Valle dAosta ai casi di «accertata inattività degli organi regionali che comporti inadempimento agli obblighi comunitari», previa assegnazione allamministrazione regionale di un congruo termine per provvedere. Laddove, poi, lesercizio del potere in questione è stato riconosciuto allufficio locale del Governo prescindendo anche dalla ricorrenza dei presupposti giuridici di cui allart. 120 Cost., e neppure essendo previsto, sempre in violazione dellart. 120 Cost., nonché degli artt. 118 Cost. e 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per ladeguamento dellordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3), che lesercizio di siffatto potere sia esercitato nel rispetto dei princípi di sussidiarietà e di leale collaborazione (sul punto, la Regione richiama le sentenze di questa Corte n. 383 del 2005 e n. 165 del 2011).
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− Con altro ricorso notificato il 13 gennaio 2012 e depositato il successivo 18 gennaio (iscritto nel registro ricorsi del 2012 al n. 12), la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, ha impugnato in via principale diverse disposizioni della medesima legge n. 183 del 2011, tra cui anche lart. 14, commi da 1 a 6.
Premesso il dubbio che tale censurato articolo approvato dopo la già richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale dellart. 43 del decreto-legge n. 78 del 2010 (al quale fa riferimento per definire il proprio àmbito di applicazione) nella parte in cui è destinato «ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro làmbito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale» non si applichi a tali materie, con conseguente carenza di interesse di essa ricorrente alla impugnazione, la Provincia osserva tuttavia che il tenore di detto art. 14 non consente di escluderne lapplicazione anche alle Regioni speciali, sicché limpugnazione viene proposta in via tuzioristica.
Nel merito, la Provincia autonoma di Trento (con argomentazioni analoghe a quelle della Regione Valle dAosta) osserva che, come rilevato anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 232 del 2011, le norme censurate intervengono in svariate materie di competenza provinciale, nelle quali la Provincia dispone anche della potestà amministrativa ai sensi dellart. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come l...
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