Sentenza nº 6 da Calabria, Catanzaro, 14 Gennaio 2009

Data di Resoluzione14 Gennaio 2009
EmittenteCalabria - Catanzaro

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Pierina Biancofiore, Presidente FF, Estensore

Anna Maria Verlengia, Referendario

Vincenzo Lopilato, Referendario

per la condanna

della Regione Calabria al pagamento del risarcimento danno per mancata stipulazione del contratto di investimento e/o per non avere la Regione Calabria ultimato il procedimento amministrativo di secondo grado avviato con la nota 26 aprile 2006, o nella maggiore o minor somma determinata dal Tribunale;

nonché per l'annullamento con motivi aggiunti depositati il 19 ottobre 2007

della delibera di Giunta regionale n. 685 del 17 ottobre 2006 avente ad oggetto ?Annullamento in via di autotutela della deliberazione della Giunta regionale del 26 aprile 2004, n. 242 recante ?Approvazione schema di regolamento del contratto di investimento??,

della delibera di Giunta regionale n. 48 del 30 gennaio 2007 avente ad oggetto ?Annullamento in via di autotutela della deliberazione della Giunta regionale del 26 aprile 2004, n. 242 recante ?Approvazione schema di regolamento del contratto di investimento? ? Presa d'atto parere favorevole della Commissione consiliare?, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

Sul ricorso numero di registro generale 115 del 2007, proposto da:

A.S.Z. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe e Francesco PITARO presso il cui studio in Catanzaro, Via Acri n. 88 elettivamente domicilia;

la Regione Calabria in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Franceschina TALARICO, dell'Avvocatura Regionale presso la cui sede in Catanzaro al Viale De Filippis, n. 280 domicilia;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata Amministrazione;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/11/2008 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato alla Regione Calabria il 10 gennaio 2007 e depositato il successivo 7 febbraio, espone la società ricorrente di avere partecipato ad un bando emesso dalla Regione per la selezione di imprese cui erogare finanziamenti per la realizzazione di progetti imprenditoriali per i settori tessili, calzaturiero, informatico e del turismo e di avere presentato un progetto nel settore informatico, chiedendo il finanziamento di Euro 5.235.000,00.

Espone, altresì, che con delibera n. 242 del 26 aprile 2004 è stato approvato lo schema di regolamento dei finanziamenti e che con delibera n. 76 del 2005 è stata ammessa al finanziamento per l'intero investimento; con tale ultimo atto la Regione si sarebbe impegnata a corrispondere alla società ammessa ?il contributo pubblico nella misura del 45% dell'investimento ammissibile?, a fronte della quale la ricorrente ha sostenuto ingenti spese per la redazione del progetto esecutivo, per le ricerche di mercato e per gli studi di fattibilità.

La ricorrente, dunque, si attendeva di essere convocata per la stipulazione del contratto e per la erogazione del contributo, mentre ciò non accadeva, neppure dopo apposita diffida.

Soltanto molto tempo dopo con nota del 26 aprile 2006 la Regione Calabria comunicava ?l'avvio del procedimento di annullamento e/o revoca in via di autotutela della deliberazione della Giunta regionale del 26 aprile 2004 n. 242? , che tuttavia, ancorché annunciato, non è intervenuto.

Sulla base della considerazione che l'approvazione della graduatoria sarebbe ancora valida ed efficace, in quanto non è stata oggetto di alcun provvedimento di autotutela, la ricorrente chiede il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. sotto il profilo del lucro cessante e del danno emergente, avendo riposto legittimo affidamento sulla concreta corresponsione del finanziamento, all'uopo deducendo: violazione dei principi in materia di azione amministrativa; violazione del principio dell'affidamento; violazione dell'art. 97 Cost.; violazione dell'obbligo di buona fede ex art. 1337 c.c.; eccesso di potere per difetto dei presupposti; violazione del principio della buona e corretta amministrazione; illogicità e ingiustizia manifesta. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

La Regione si è costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ed ha concluso per la sua reiezione.

Con motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato le delibere con le quali la Giunta regionale ha, infine, proceduto ad annullare la deliberazione n. 242 del 2004, proponendo avverso di esse le censure di: violazione delle norme e dei principi in materia di procedure selettive; violazione dell'art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990; eccesso di potere per difetto dei presupposti; eccesso di potere...

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