Sentenza nº 138 da Constitutional Court (Italy), 21 Maggio 2014

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione21 Maggio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 138

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 49, commi 3, lettera b), e 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2010 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione de Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso, notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 5 ottobre, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale in via principale di varie disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, fra le quali, in specie, anche dell’art. 49, comma 3, lettera b), e comma 4.

    In particolare, la ricorrente deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 3, lettera b), nella parte in cui stabilisce che il mancato raggiungimento dell’intesa fra le amministrazioni interessate (o il semplice decorso del termine di trenta giorni senza che detta intesa sia stata raggiunta), a seguito del dissenso espresso dalle amministrazioni interessate preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, è superabile con la deliberazione del Consiglio dei ministri che può intervenire non solo nelle materie di competenza statale, ma anche in quelle di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento agli enti locali dei rispettivi territori.

    Tale disposizione, che ha sostituito il comma 3 dell’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), determinerebbe una lesione delle competenze legislative ed amministrative della ricorrente, di cui agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), anche letti in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Essa sarebbe, poi, in contrasto anche con il principio di leale collaborazione di cui all’art. 3 Cost. e con l’obbligo di prevedere forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali di cui all’art. 118, terzo comma, Cost.

    La medesima disposizione, anche letta in combinato disposto con il comma 4 dello stesso art. 49, che, integrando il comma 2-ter dell’art. 29 della legge n. 241 del 1990, ha introdotto fra le disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., anche quelle concernenti la conferenza di servizi, risulterebbe lesiva delle competenze provinciali, posto che la conferenza di servizi costituisce solo uno strumento di semplificazione del procedimento che trova applicazione nelle istruttorie finalizzate al rilascio anche dei provvedimenti amministrativi di competenza provinciale.

    1.1.– Nell’imminenza delle udienze pubbliche del 3 novembre 2011, del 23 novembre 2011 e dell’8 maggio 2012 (fissate a seguito di due rinvii disposti su istanza di parte), la ricorrente ha depositato memorie con le quali ha insistito nell’accoglimento delle conclusioni svolte nel ricorso introduttivo.

    1.2.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica del 25 febbraio 2014 (fissata a seguito di ulteriore rinvio disposto su istanza di parte), la Provincia ha depositato memoria nella quale si è segnalato che, con sentenza n. 179 del 2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 49, comma 3, lettera b), del d.l. n. 78...

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