Sentenza nº 137 da Constitutional Court (Italy), 21 Maggio 2014

RelatoreGiuseppe Tesauro
Data di Resoluzione21 Maggio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 137

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto in relazione all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 3 dicembre 2012, depositato in cancelleria il 6 dicembre 2012 ed iscritto al n. 15 del registro conflitti tra enti 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Giovanni Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 3 dicembre 2012 e depositato il successivo 6 dicembre, la Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all’art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214).

    In particolare, la ricorrente contesta che spetti allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, «con proprio atto secondario di contenuto sostanzialmente normativo, contrastante con i limiti di potere ad esso attribuito dalla normativa primaria che ne forma la base giuridica, attribuire poteri, compiti e funzioni all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas», in relazione al servizio idrico, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, degli enti locali e dei gestori dei servizi a livello provinciale e locale. Pertanto, chiede che venga annullato l’art. 3, comma 1, del predetto d.P.C.m. 20 luglio 2012 ed in particolare le lettere c), d) ed f) del medesimo comma, nella parte in cui si applicano alla Provincia di Trento.

    Il citato art. 3, infatti, contrasterebbe, anzitutto, con l’art. 8, numeri 1), 5), 17), 19) e 24); con l’art. 9, numeri 9) e 10); con l’art. 13; con l’art. 14; con l’art. 16; con gli artt. 80 ed 81 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige); nonché con le norme di attuazione dello statuto speciale ed in particolare con il d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione); con il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche); con il d.P.R. 1° novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare); con il d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia); con il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

    Esso, infatti, ove interpretato nel senso di attribuire all’Autorità per l’energia ed il gas poteri di regolazione e controllo del servizio idrico anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, determinerebbe la lesione della competenza provinciale in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico, competenza che ha ad oggetto la pianificazione, il governo, la gestione e l’utilizzazione delle acque in tutti i loro aspetti, ivi compresa la gestione dei servizi pubblici rivolti all’utenza e la determinazione delle condizioni e tariffe di utilizzazione, e che troverebbe fondamento nelle richiamate norme statutarie e di attuazione statutaria.

    Esso, inoltre, violerebbe anche l’art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, da un lato, in quanto, pur essendo un atto sostanzialmente regolamentare, inciderebbe su una materia di competenza provinciale, dall’altro, perché detterebbe norme che pretendono di avere diretta applicabilità, in contrasto con il regime di separazione tra fonti statali e fonti provinciali di cui al predetto art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992.

    Inoltre, l’impugnato art. 3, comma 1, del medesimo d.P.C.m. violerebbe anche l’art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, secondo il quale nelle materie di competenza provinciale la legge statale (e a fortiori un regolamento) non può attribuire agli organi statali funzioni amministrative da esercitarsi nel territorio provinciale.

    Qualora, infine, il d.P.C.m. impugnato fosse qualificato come un atto di indirizzo e coordinamento, esso risulterebbe comunque – ad avviso della ricorrente – illegittimo ed invasivo delle competenze della Provincia autonoma di Trento. In primo luogo, infatti, esso violerebbe l’art. 3, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 266 del 1992, in quanto non è stato adottato dal Governo e su di esso non è stato richiesto il prescritto parere delle Province autonome. In secondo luogo, esso non avrebbe un contenuto corrispondente a quello proprio di un atto di indirizzo, come richiesto dal comma 2 dell’art. 3 del d.lgs. n 266 del 1992, in quanto non si limita a vincolare le Province al conseguimento di obiettivi o risultati, ma attribuisce allo Stato l’esercizio diretto di poteri regolativi ed amministrativi che spettano alla Provincia.

    1.1.– La Provincia autonoma di Trento premette di avere potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali», «urbanistica», «viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale», di «assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali», di «opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria» ai sensi dell’art. 8, numeri 1), 5), 17), 19) e 24), dello statuto speciale; nonché di avere competenza legislativa concorrente nelle materie «utilizzazione delle acque pubbliche», «igiene e sanità» e «finanza locale», ai sensi dell’art. 9, numeri 9 e 10, e degli artt. 80 e 81 dello statuto speciale. Nelle medesime materie la ricorrente ricorda di essere titolare anche delle corrispondenti funzioni amministrative, in virtù dell’art. 16 dello statuto speciale.

    Tale assetto statutario – ricorda ancora la Provincia – è integrato e completato dalle norme di attuazione dello statuto ed in specie dal...

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