Sentenza nº 139 da Constitutional Court (Italy), 21 Maggio 2014

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione21 Maggio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 139

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi dal Tribunale ordinario di Imperia con due ordinanze del 7 agosto 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 262 e 263 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.

Ritenuto in fatto

  1. − Con ordinanza del 7 agosto 2013, il Tribunale ordinario di Imperia ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 1983, n. 638, che punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032,00 euro il datore di lavoro che omette il versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

    1.1.− Il giudice rimettente − investito di un processo penale nel quale il pubblico ministero presso il Tribunale ordinario di Imperia ha disposto la citazione a giudizio di un datore di lavoro per omesso versamento all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) di trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti per un totale di 24,00 euro − dubita della legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede una soglia di punibilità, a differenza di quanto stabilito dall’art. 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), introdotto dall’art. 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − legge finanziaria 2005), che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni «chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta».

    A detta del rimettente, la lesione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., sarebbe provocato dalla mancata previsione di una soglia di punibilità nella disciplina censurata, con la conseguenza che è sempre punibile con la sanzione penale il datore di lavoro che ha omesso il versamento di ritenute previdenziali di minima o irrisoria entità, mentre non è punibile il datore di lavoro sostituto di imposta che «in una situazione identica sotto il profilo della somma non versata e/o dell’entità dell’imponibile […] non versi l’imposta delle ritenute fiscali operate».

    1.2.− Ad avviso del giudice a quo, la rilevanza della questione risiede nella circostanza che l’art. 2, comma 1-bis, in esame, prevede un reato che si presta ad essere integrato anche da una condotta di valore assai esiguo, mentre, se la norma incriminatrice prevedesse una soglia di punibilità, non sarebbe penalmente rilevante l’omissione contestata all’imputato, con il conseguente esito assolutorio del giudizio a quo.

  2. − In punto di non manifesta infondatezza, il rimettente ricorda l’ordinanza n. 206 del 2003 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione di illegittimità sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., parametrata alla fattispecie dell’omesso versamento delle ritenute fiscali da parte del datore di lavoro, prevista come reato dall’art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1982, n. 516, abrogato dall’art. 25 del d.lgs. n. 74 del 2010. In quell’occasione, la Corte motivò la propria decisione sulla base della disomogeneità dell’obbligo tributario gravante sul datore di lavoro rispetto all’obbligo di natura previdenziale, al quale è sottesa la rafforzata tutela degli interessi del lavoratore subordinato e della sua posizione contributiva, secondo il disposto degli artt. 1, 4, 35 e 38 Cost.

    Assume il rimettente che la conclusione cui è pervenuta la richiamata ordinanza «si fondi su presupposti erronei sia sotto il profilo giuridico che fattuale», e chiede che «la Corte, melius re perpensa, riconsideri la questione».

    2.1.− Il Tribunale sostiene, infatti, che la decisione della Corte sarebbe stata «probabilmente» ispirata dalla giurisprudenza di legittimità che ricostruiva la condotta di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali come appropriazione indebita da parte del datore di lavoro delle somme di danaro già entrate nel patrimonio del lavoratore, in contrapposizione alla condotta di omesso versamento delle ritenute fiscali, per la quale, di contro, si...

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