Sentenza nº 2551 da Council of State (Italy), 20 Maggio 2014

Data di Resoluzione20 Maggio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marzio Branca, Presidente FF

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

per la riforma

quanto al ricorso n. 5229 del 2011:

della sentenza del TAR Puglia - Bari: Sezione III n. 00674/2011, resa tra le parti, concernente diniego variante in corso d'opera lavori edili

quanto al ricorso n. 4611 del 2013:

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00718/2013, resa tra le parti, concernente autorizzazione realizzazione impianto distribuzione carburanti.

sul ricorso numero di registro generale 5229 del 2011, proposto da:

Comune di Andria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l'avv. Enzo Augusto in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B Int. 2;

Antonio Zingaro, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Piccolo, Luigi D' Ambrosio, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;

ad adiuvandum di Emanuela Campana, titolare distributore carburanti ?Esso? e Angelo Zingaro, gestore bar presso detto impianto, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Tempesta, Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonio Zingaro e di Comune di Andria

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati De Candia, D'Ambrosio, Tempesta e Caputi Iambrenghi

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 4611 del 2013, proposto da:

Emanuella Campana, Angelo Zingaro, rapp.ti e difesi dall'avv. Giuseppe Tempesta, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

Comune di Andria, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l'avv.Enzo Augusto in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B Int.. 2; Regione Puglia;

Antonio Zingaro, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Piccolo, Luigi D' Ambrosio, Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

FATTO

Il sig. Zingaro Antonio otteneva, dopo un lungo iter amministrativo- giudiziario, dal SUAP del Comune di Andria l'autorizzazione n.31 del 10/11/2008 per la realizzazione su un suolo di sua proprietà, sito in Palmiro Togliatti , su area contrassegnata in catasto al foglio 53, particelle 418,1721,1196 e 1719, per la realizzazione di un impianto di carburanti per autotrazione con attività non oil, nonchè chiosco bar e il Comune concedeva altresì al medesimo con determina dirigenziale n.2436/09 la proroga di sei mesi per l'esecuzione delle opere in parola.

Rendendosi necessarie alcune modifiche all'originario progetto, l'interessato in data 30 marzo 2010 presentava istanza di variante in corso d'opera all'autorizzazione n.31/2008 , ma il SUAP con provvedimento n.58147 del 30/6/2010 dichiarava improcedibile tale richiesta sulla base del seguente rilievo: ? atteso che non è rilasciato dal Settore Pianificazione del Territorio alcun permesso di costruire . Tanto è emerso nella Conferenza dei Servizi tenuta con i responsabili dei settori interessati del 16/6/2010?, diffidandolo dall'eseguire i lavori, a causa , appunto del mancato rilascio ab origine del permesso di costruire.

IL sig. Zingaro impugnava l'anzidetto provvedimento comunale di diniego innanzi al Tar della Puglia che con sentenza n.674/2011 accoglieva il ricorso, ritenendo altresì fondata la domanda risarcitoria da ritardo nella misura ivi stabilita.

In particolare l'adito Tribunale amministrativo poneva a fondamento dalla propria decisione le statuizioni rese sulla vicenda dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6649/2005, passata in giudicato, in cui era rappresentato che sulla istanza del ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto de quo si era formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art.2 bis del dlgs n.32 del 1998n sin dal 21 agosto 2002, anche ? per ciò che concerne il rilascio della concessione edilizia?: in ragione della riconosciuta fondatezza del rilievo di carattere assorbente messo in evidenza, il giudicante di primo grado annullava l'impugnato provvedimento.

Avverso il decisum del Tar pugliese è insorto il Comune di Andria con l'appello rubricato al n.5229/2011, deducendo i seguenti motivi:

1) erroneità della sentenza in ragione della infondatezza della domanda demolitoria per difetto di titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto, posto che l'assenza di un permesso di costruire nono poteva non condurre ad una declaratoria di improcedibilità;

2) erroneità della sentenza in ragione della infondatezza della domanda demolitoria per difetto di titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto, sotto altro profillo, atteso che quello commerciale da una parte e quello edilizio dall'altra sono titoli distinti e questo impedisce il rilascio di un avariante ad un atto presupposto ( il permesso di costruire ) che non sussiste;

3) erroneità della sentenza in ragione della infondatezza delle domanda demolitoria per difetto della documentata causa di forza maggiore quale titolo per conseguire...

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