Sentenza nº 2542 da Council of State (Italy), 20 Maggio 2014

Data di Resoluzione20 Maggio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, n. 376/2012, resa tra le parti e concernente: licenza per la gestione di una sala giochi;

sul ricorso numero di registro generale 3191 del 2013, proposto da:

Comune di Bressanone, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola De Nigro e Roberto Brocco, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Cavour, 325;

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Cristina Bernardi, Stephan Beikircher, Jutta Segna e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

Blues s.r.l. e Fortuna s.a.s. di Ye Jing & Co., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché Klaus Unterkofler e Ye Jing, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Baiardo e Fabio Gullotta, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Ronciglione, 3;

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano e Marco Ramadori, con domicilio eletto presso l'ufficio legale nazionale del Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Brocco, Costa, Rienzi e Mazzei, quest'ultimo per delega dell'avvocato Gullotta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

sul ricorso numero di registro generale 5293 del 2013, proposto da:

Blues s.r.l. e Fortuna s.a.s. di Ye Jing & Co., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, nonché Klaus Unterkofler e Ye Jing, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Baiardo e Fabio Gullotta, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Ronciglione, 3;

Comune di Bressanone, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola De Nigro e Roberto Brocco, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Cavour, 325;

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Cristina Bernardi, Stephan Beikircher, Jutta Segna e Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via Bassano del Grappa, 24;

FATTO e DIRITTO

  1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, pronunciava definitivamente sui ricorsi n. 20 del 2012, n. 27 del 2012 e n. 34 del 2012, tra di loro riuniti, proposti dal Comune di Bressanone avverso i seguenti atti:

    (i) la licenza per la sala giochi denominata ?Juke Box? in Bressanone, con autorizzazione allo spostamento dalla sede originaria in via Laghetto n. 30 alla nuova sede in via Stazione 21, rilasciata dal Presidente della Provincia di Bolzano il 25 ottobre 2011 in favore del sign. Unterkofler Klaus, legale rappresentante della Blues s.r.l. corrente in Bressanone, contro il parere negativo del Comune, motivato dalla violazione della nuova disciplina provinciale in materia di distanze dei locali adibiti all'esercizio dei giochi leciti dai luoghi c.d. ?sensibili? (ricorso n. 20 del 2012);

    (ii) la licenza per la sala giochi denominata ?Fortuna Jackpot?, presso il civico n. 21 di via Stazione in Bressanone, rilasciata dal Presidente della Provincia il 6 dicembre 2011 in favore della sig.ra Ye Jing, in qualità di legale rappresentante della società Fortuna S.a.s. di Ye Jing & Co. corrente in Bressanone, alla quale il sig. Unterkofler, con atto del 14 novembre 2011, aveva ceduto il ramo d'azienda relativo all'esercizio sub (i) (ricorso n. 34 del 2012);

    (iii) la licenza per un punto di raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all'art. 110, sesto comma, lett. b), r.d. 18 giugno 1931, n. 773, denominati VLT (c.d. Videolottery, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione telematico e che sono collegate in rete), nella sala giochi denominata ?Fortuna Jackpot? presso il civico n. 21 di via Stazione, rilasciata dal Presidente della Provincia di Bolzano il 6 dicembre 2011 in favore della sig.ra Ye Jing, nella qualità ut supra (ricorso n. 27 del 2012).

  2. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, in particolare, provvedeva come segue:

    (a) respingeva le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dalla resistente e dai controinteressati sub specie di irricevibilità per tardività, di difetto di legittimazione passiva in capo alla Blues s.r.l. e di inammissibilità per genericità;

    (b) accoglieva il ricorso n. 20 del 2012, proposto avverso la licenza sub 1(i), ed annullava di conseguenza detta licenza, ritenendo fondata la dedotta violazione degli artt. 5-bis l. prov. 13 maggio 1992, n. 13, ed 11, comma 1-bis, l. prov. 14 dicembre 1988, n. 58, che stabiliscono l'osservanza di una distanza di 300 m degli esercizi e della sale da gioco e di attrazione da istituti scolastici di qualsiasi grado, da centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, nonché da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, in quanto risultava provato che, nel caso di specie, nel raggio di 300 m dalla sala giochi di via Stazione n. 21 erano ubicati siti sensibili, tra cui la sede distaccata dell'Università Libera di Bolzano;

    (c) riteneva, di conseguenza, caducata, per illegittimità derivata, la licenza sub 1.(ii), dichiarando improcedibile il correlativo ricorso n. 34 del 2012;

    (d) respingeva il ricorso n. 27 del 2012, proposto avverso la licenza sub 1.(iii), ritenendo che l'attività di raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco VLT integrasse «una fattispecie differente da quella riguardante gli esercizi pubblici che esplicano attività di ?sala giochi? sulla base dell'autorizzazione di cui all'art. 86 del TULPS» (v. così, testualmente, l'appellata sentenza) ed esulasse dunque dall'ambito di applicazione della citata disciplina legislativa, estesa solo dall'art. 4 l. prov. n. 15 del 21 dicembre 2011, entrato in vigore il 28...

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