Sentenza nº 2526 da Council of State (Italy), 20 Maggio 2014

Data di Resoluzione20 Maggio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Vito Carella, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE I n. 07922/2006, resa tra le parti, concernente procedimento di bonifica area

sul ricorso numero di registro generale 7592 del 2007, proposto da:

Esso Italiana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Paolo Zanchini, Francesca Angeloni eAntonio Di Pasquale, con domicilio eletto presso Gaia Gelera in Roma, piazza Venezia 11;

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Ministero della salute, Ministero delle attività produttive, Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Campania, Istituto superiore di sanità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Dardo, Antonio Andreottola, Edoardo Barone, Giuseppe Tarallo, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero della salute, del Ministero delle attività produttive, del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Campania, dell'istituto superiore di sanità e del Comune di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l'avvocato Angeloni, l'avvocato dello Stato Marchini e l'avvocato Pafundi per delega dell? avvocato Andreottola.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Nel giudizio di primo grado davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, la Esso Italiana s.r.l. (di seguito anche solamente Esso) ha impugnato, con ricorso e con successivi motivi aggiunti, una serie di atti relativi al procedimento di bonifica ambientale del sito di Napoli Orientale (inserito nell'omonimo sito di bonifica di interesse nazionale) sul quale la Esso svolge attività di deposito e di raffineria di prodotti petroliferi.

  2. In particolare, la Esso ha impugnato:

    1. con il ricorso introduttivo, il verbale di conferenza di servizi decisoria 1° ottobre 2004 che ha approvato il piano di caratterizzazione della Esso, nella parte in cui ha imposto le seguenti prescrizioni: a) il valore di concentrazione limite ammissibile nelle acque sotterranee doveva essere pari a 10 µg/l per il Metil Terbutil Etere (di seguito anche solo MTBE); 0,1 µg/l per il piombo tetraetile; 10 µg/l per gli idrocarburi totali, leggeri e pesanti; b) le analisi dei campioni relativi ai suoli risultanti dai carotaggi andavano effettuate sulla frazione granulometrica passante il vaglio di 2 mm; c) la presentazione del progetto di bonifica doveva avvenire entro sessanta giorni.

    2. con i primi motivi aggiunti, il verbale di conferenza di servizi decisoria del 10 marzo 2005 che imponeva alla Esso interventi di messa in sicurezza di emergenza anche con sistemi di confinamento fisico della falda e intervento sostitutivo in danno da parte del Commissario delegato per l'emergenza ambientale di Napoli;

    3. con i secondi motivi aggiunti i due ulteriori verbali di conferenza di servizi decisoria che reiterano la prescrizione del confinamento fisico.

  3. Con sentenza 9 agosto 2006, n. 7922, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha accolto solo in parte il ricorso principale ed ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi aggiunti.

    In particolare, il Tribunale amministrativo regionale ha accolto solo il motivo diretto a contestare l'imposizione, come valore di concentrazione limite ammissibile nelle acque sotterranee, del limite di 10 µg/l per gli idrocarburi totali, leggeri e pesanti. Ha, invece, respinto o dichiarato inammissibili le altre censure proposte.

  4. Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello la società Esso italiana s.r.l.

  5. Si è costituito in giudizio per resistente all'appello il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  6. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

  7. L'appello non merita accoglimento.

  8. Con il primo motivo di gravame, la società appellante, deducendo i vizi di violazione di legge, eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, sostiene l'illegittimità della prescrizione della conferenza di servizi del 1° ottobre 2004 nella parte in cui ha assunto come parametro per il MTBE per le acque sotterranee ?il valore di concentrazione limite di 10 µg/l? indicato nella nota dell'Istituto superiore di Sanità del 6 febbraio 2001.

    L'appellante, in particolare, sostiene che il limite imposto con la censurata prescrizione sarebbe illegittimo perché privo di fondamento normativo, in quanto non previsto del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni), ma fissato arbitrariamente sulla base di un parere dell'Istituto superiore di Sanità.

  9. Il motivo è infondato alla luce delle considerazioni che seguono.

    La prescrizione contestata trova il suo fondamento normativo nell'art. 1, comma 5, dell'allegato 1 al citato d.m. n. 479 del 1999, il quale prevede che ?per le sostanze non indicate in tabella si adottano i valori di concentrazione limite accettabili riferibili alla sostanza più affine tossicologicamente?.

    La citata previsione normativa (adottata nel rispetto del principio del ?concerto? imposto dall'art...

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