Sentenza nº 125 da Constitutional Court (Italy), 15 Maggio 2014
Relatore | Paolo Maria Napolitano |
Data di Resoluzione | 15 Maggio 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 125
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 43 e 44 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per lattuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l8-11 luglio 2013, depositato in cancelleria l11 luglio 2013 ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2013.
Udito nelludienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
udito lavvocato dello Stato Diego Giordano per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
− Con ricorso notificato l8-11 luglio 2013 e depositato il successivo 11 luglio il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento agli artt. 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, gli artt. 9, 43 e 44 della legge della Regione Umbria 6 maggio 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di commercio per lattuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ulteriori modifiche ed integrazioni della legge regionale 3 agosto 1999, n. 24, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 6 e della legge regionale 23 luglio 2003, n. 13).
1.1.− Lart. 9 della legge reg. n. 10 del 2013 integra le previsioni dellart. 10-bis della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114), rubricato «poli commerciali».
Preliminarmente, lAvvocatura dello Stato precisa che la definizione di «polo commerciale» è frutto dellelaborazione legislativa regionale in materia, non rinvenendosi, nella legislazione nazionale, una simile definizione né, tantomeno, una specifica disciplina.
Ciò premesso, il ricorrente osserva che il comma 3-quater aggiunto allart. 10-bis dalla norma impugnata classifica come polo commerciale «gli esercizi commerciali inseriti in un medesimo piano attuativo con progetto di carattere unitario e oggetto di richiesta di approvazione unica oltre che di autorizzazione per ciascuna attività commerciale prevista dal medesimo progetto», e precisa che «Sono classificati polo commerciale, inoltre, gli esercizi commerciali inseriti in: a) edifici contigui i cui perimetri si tocchino; b) edifici nei quali sono inseriti più esercizi commerciali in piani sovrastanti; c) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare inferiore a 40 metri; d) edifici adiacenti i cui perimetri si trovino ad una distanza lineare superiore a 40 metri, qualora vi siano collegamenti strutturali di qualsiasi tipo tra detti edifici; e) un unico edificio dotato di più ingressi autonomi e indipendenti e servizi non gestiti unitariamente».
Il comma 3-quinquies aggiunto al medesimo art. 10-bis della legge reg. n. 24 del 1999 prescrive, ai fini del precedente comma, che «Il perimetro delledificio e le distanze tra gli edifici sono calcolate con le modalità stabilite dal Reg. reg. 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dellart. 12, comma 1, lettere a e d-bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 «Norme per lattività edilizia» − Criteri per regolamentare lattività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione). Ai fini della classificazione di polo commerciale, sono considerati anche gli edifici separati da strade delle tipologie F-Strade locali e F-bis-Itinerari ciclopedonali di cui allarticolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)».
Orbene, secondo il ricorrente, con le norme regionali sopra citate viene, di fatto, introdotta leventualità che un esercizio di vicinato debba essere sottoposto ad autorizzazione preventiva, in quanto facente parte di un «polo commerciale» come definito dalla norma, potendosi pertanto verificare la possibilità che, a priori, lesercente non sia in condizioni di conoscere i requisiti di accesso allattività stessa. Infatti, lavvio dellattività verrebbe sottoposto a disposizioni specifiche, in relazione alla superficie di vendita complessiva eventualmente derivante dallappartenenza, appunto, ad un polo commerciale che, in alcuni casi, non è allevidenza chiaramente individuabile in tale fase; e ciò anche alla luce dei complessi criteri previsti al comma 3-quinquies.
Tale interpretazione sarebbe ulteriormente confermata dal comma 3-ter dellart. 10-bis, sempre introdotto dalla norma impugnata, secondo il quale: «La diversa articolazione interna della superficie di vendita degli esercizi commerciali presenti in un polo commerciale sono soggette (recte: è soggetta) a SCIA da presentare secondo le modalità di cui allarticolo 4-bis, salvo superamento degli standard urbanistici e di viabilità originariamente previsti. In tal caso trova applicazione la procedura di autorizzazione di cui al comma 3».
Le citate norme regionali, quindi, introdurrebbero regole restrittive e discriminatorie, in contrasto con i principi di liberalizzazione contenuti nellart. 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, lequità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che «Secondo la disciplina dellUnione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dellordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dellambiente, ivi incluso lambiente urbano, e dei beni culturali [ ]». Sarebbe violato quindi lart. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché il principio di libertà delliniziativa economica, di cui allart. 41 Cost.
-
− La seconda delle norme impugnate con il presente ricorso è lart. 43 della legge reg. n. 10 del 2013 che − nel sostituire lart. 7 della legge della Regione Umbria 23 luglio 2003, n. 13 (Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione), − prescrive, al comma 1, che i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti eroghino «benzina...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA-
Sentenza nº 239 da Constitutional Court (Italy), 11 Novembre 2016
...immediata portata precettiva e abrogativa sarebbe stata riconosciuta, con riferimento all’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, dalla sentenza n. 125 del 2014 della Corte costituzionale – altererebbe altresì le condizioni di piena concorrenza tra gli operatori, così da violare anche l’art. 117,......
-
Sentenza nº 239 da Constitutional Court (Italy), 11 Novembre 2016
...immediata portata precettiva e abrogativa sarebbe stata riconosciuta, con riferimento all’art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, dalla sentenza n. 125 del 2014 della Corte costituzionale – altererebbe altresì le condizioni di piena concorrenza tra gli operatori, così da violare anche l’art. 117,......