Sentenza nº 2439 da Council of State (Italy), 13 Maggio 2014

Data di Resoluzione13 Maggio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Mario Luigi Torsello, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

per la riforma

provvedimento del dirigente dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste n. 1 del 15.1.1998, di revoca del decreto n. 74 PRS del 3.12.1991 di concessione del contributo di £ 175.000.000 per la sistemazione di strada interpoderale ?Campo S. Angelo?, in agro di Venafro, alla società semplice ?Piana di Centisimo?, nonché di tutti gli atti connessi, in particolare delle relazioni del dott. Coia Vincenzo dell'UAZ di Venafro del 27.5.1993 e del 26.11.1993; b) per la declaratoria del rinnovo della verifica della regolare esecuzione dei lavori, anche alla luce delle conclusioni di cui al lodo arbitrale del 10.5.1997, reso esecutivo con decreto del Pretore di Isernia;

sul ricorso numero di registro generale 3246 del 2002, proposto da:

Leva Giovanni, quale Curatore fallimentare della Bimed Costruzioni s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ennio Mazzocco e Maria Grazia Picciano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Ippolito Nievo, n. 61, Sc. D;

Regione Molise, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 1;

Comune di Venafro, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

Società Semplice "Piana di Centisimo", in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;

Vista la memoria prodotta dalla parte resistente a sostegno delle proprie difese;

Visti i propri decreti 28 settembre 2012, n. 2555 e 30 luglio 2013, n. 1010;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Maria Grazia Picciano per la parte appellante e l'avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per la Regione resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

  1. - Con provvedimento del Presidente della Giunta regionale del Molise del n. 74 del 3.12.1991 veniva concessa alla società semplice ?Piana di Centisimo? una sovvenzione in conto capitale, in ragione dell?87% del totale, ai sensi della l.r. Molise n. 20/1973, per i lavori di sistemazione generale di una strada interpoderale, denominata Campo S. Angelo, collegante le frazioni di Ceppagna e Vallecupa, in territorio del Comune di Venafro.

    Detta società affidava i lavori in questione, con contratto d'appalto dell?1.4.1992, alla società Bimed Costruzioni s.r.l. di Venafro.

    Terminate le opere previste in contratto, esse sono state sottoposte a collaudo da parte di un funzionario regionale che, con relazione del 26.11.1993, esprimeva parere negativo circa la regolare esecuzione delle stesse; successivamente la Regione (nonostante la richiesta di fissazione di un nuovo collaudo dopo la pronuncia di un lodo arbitrale del 10.5.1997 a conclusione della vertenza tra la Bimed Costruzioni s.r.l. e la società semplice ?Piana di Centisimo? sulle modalità di esecuzione dei lavori in questione), con deliberazione n. 1 del 15.1.1998, disponeva la revoca di decreto n. 74 del 3.12.1991 di concessione di detta sovvenzione, pari a £ 175.000.000, archiviando la pratica per la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto concessorio e per mancata esecuzione delle opere in conformità del progetto approvato.

  2. - Per l'annullamento di detto provvedimento, nonché per la declaratoria della regolare esecuzione dei lavori, la Bimed Costruzioni s.r.l., nel frattempo dichiarata fallita con sentenza del 21.1. 1994 del Tribunale di Isernia, ha proposto, tramite il Curatore fallimentare, ricorso al T.A.R. Molise che, con la sentenza in epigrafe indicata, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione della parte ricorrente.

  3. - Con il ricorso in appello in esame detto Curatore fallimentare ha chiesto l'annullamento o la riforma della citata sentenza deducendo i seguenti motivi:

    1) L'azione giudiziaria esperita dalla curatela fallimentare è legittima ed ammissibile, rappresentando l'applicazione di un principio, cioè quello della proposizione di una azione in sostituzione del proprio debitore, adattabile ed applicabile al giudizio...

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