Sentenza nº 2456 da Council of State (Italy), 13 Maggio 2014

Data di Resoluzione13 Maggio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Carmine Volpe, Presidente

Vito Poli, Consigliere, Estensore

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Toscana, Sezione II, n. 773 del 6 maggio 2009.

sul ricorso numero di registro generale 9346 del 2009, proposto dal Comune di Fossacesia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diego De Carolis, con domicilio eletto presso Mariano Protto in Roma, via Maria Cristina n. 2;

Ente Provincia Toscana Denominata "Addolorata" dell'Istituto delle Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Massimo Bambagioni, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Patrizia Giannini in Roma, via Bergamo n. 3;

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Lanciano - Vasto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mario Sanino in Roma, viale Parioli n. 180;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente Provincia Toscana Denominata "Addolorata" dell'Istituto delle Suore Passioniste di S. Paolo della Croce e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Lanciano - Vasto;

Viste le memorie difensive e note di replica depositate dal comune di Fossacesia (in data 13 marzo, 2 e 10 aprile 2014) e dall'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 3 di Lanciano ? Vasto (in data 14 marzo 2014);

Vista la produzione documentale depositata dal comune di Fossacesia in data 10 e 12 marzo 2014;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2014 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati Nardulli su delega dell'avvocato De Carolis, Petrocelli su delega dell'avvocato Bambagioni, e Marchese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. La presente controversia ha ad oggetto l'individuazione del soggetto pubblico obbligato al pagamento delle rette di degenza e assistenza della signora A.M.P. ricoverata presso la struttura Villa Serena facente capo all'Ente Provincia Toscana Denominata "Addolorata" dell'Istituto delle Suore Passioniste di S. Paolo della Croce (in prosieguo Istituto dell'Addolorata).

    1.1. In fatto, sulla scorta di tutta la documentazione versata nel fascicolo di primo grado, giova evidenziare quanto segue:

    1. la signora A.M.P., nata nel comune di Fossacesia (Chieti) il 4 settembre 1939 ed ivi residente fino al 1972, è stata ricoverata nel 1963, su richiesta della provincia di Chieti, nell'Istituto dell'Addolorata, struttura che pacificamente non eroga e non ha mai erogato prestazioni sanitarie;

    2. nel 1970 è stata dichiarata invalida civile al 100%, ai sensi della l. n. 625 del 1966, perché epilettica, con specifica attestazione della impossibilità di riduzione dell'invalidità mediante idoneo trattamento di riabilitazione;

    3. nel 1985 è stata dichiarata inabile al lavoro per riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 ai sensi della l. n. 118 del 1971;

    4. nel 1997 è stata dichiarata persona handicappata ai sensi della l. n. 104 del 1992, con accertamento di epilessia e oligofrenia di media entità, possibilità di attività lavorativa solo per determinati tipi, uso continuo di terapia farmacologica;

    5. è acclarata la prescrizione di farmaci anticomiziali (con prescrizione di assistenza continua, in un quadro di condizioni cliniche stabilizzate), da parte di medico che non risulta alle dipendenze dell'Istituto dell'Addolorata (cfr. certificati in data 11 ottobre 2002 e 19 dicembre 2006);

    6. fino al marzo del 1998, le spese di degenza sono state sostenute (e ripartite) dall'U.S.L. n. 7 di Lanciano (poi A.U.S.L. n. 3 di Lanciano ? Vasto) e dalla U.S.L. n. 10 di Firenze;

    7. successivamente, entrambi gli enti del servizio sanitario nazionale hanno sospeso ogni pagamento indicando come unico soggetto obbligato il comune di Fossacesia, in quanto verrebbero in rilievo prestazioni di carattere eminentemente socio assistenziale e non sanitario.

    1.2. Protraendosi la situazione di omessa corresponsione delle rette di degenza e di assistenza, l'Istituto dell'Addolorata, dopo aver inutilmente adito il giudice ordinario che ha declinato la propria giurisdizione (cfr. sentenza del Tribunale civile di Firenze n. 2676 del 9 luglio 1995), ha proposto ricorso al T.a.r. per la Toscana ? allibrato al nrg. 42/2007 ? per l'accertamento del soggetto pubblico obbligato alla rifusione delle rette di degenza e assistenza e la relativa condanna al pagamento della sorte capitale e degli accessori.

  2. L'impugnata sentenza - T.a.r. per la Toscana, Sezione II, n. 773 del 6 maggio 2009 -:

    1. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);

    2. ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Azienda U.S.L. n. 10 di Firenze (anche tale capo non è stato impugnato);

    3. ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado sollevata dalla difesa del comune di Fossacesia;

    4. assodata la prevalenza della natura socio assistenziale delle prestazioni erogate dall'Istituto...

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