Sentenza nº 2419 da Council of State (Italy), 12 Maggio 2014

Data di Resoluzione12 Maggio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Liguria n. 825 del 27 maggio 2013, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 973/2009, integrato con motivi aggiunti, sono stati annullati tutti i provvedimenti relativi all'approvazione dei progetti preliminare e definitivo, ivi compresi gli atti di assenso, pareri e nullaosta e il collegato provvedimento di occupazione temporanea d'urgenza, concernenti la realizzazione di un percorso litoraneo pedonale tra la spiaggia Torsei e la spiaggia Arena nel territorio del Comune di Framura, con condanna al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi ? 4.000,00

sul ricorso numero di registro generale 5616 del 2013, proposto da:

Comune di Framura, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gerbi ed elettivamente domiciliato i Roma, alla via Asiago n. 8, presso lo studio dell'avv. Ludovico Villani, per mandato a margine dell'appello;

Anna Soave, Maria Giovanna Soave, Elena Soave, Alberto Soave, Emilia Cassanello, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mario Alberto Quaglia e Francesco Paoletti, e presso lo studio del secondo elettivamente domiciliati in Roma, alla via Maresciallo Pilsudski n. 118, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;

- Provincia di La Spezia, in persona del Commissario straordinario legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Veronica Allegri e Roberto Benvenuto ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Capo di Ferro n. 13, presso la Segreteria del Consiglio di Stato, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;

- Ministero delle infrastrutture e trasporti, in persona del Ministro in carica;

- Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro in carica;

- Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro-tempore;

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro-tempore;

tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, non costituita nel giudizio di primo grado e nel giudizio d'appello;

- Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A., in persona dell'amministratore pro-tempore, non costituita nel giudizio di primo grado e nel giudizio d'appello

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anna Soave, Maria Giovanna Soave, Elena Soave, Alberto Soave e Emilia Cassanello, della Provincia di La Spezia, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Agenzia del demanio e di Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi gli avv.ti Giovanni Gerbi per il Comune di Framura appellante, Luigi Cocchi, per delega dell'avv. Mario Alberto Quaglia, per gli appellati e l'avvocato di Stato Grumetto per i Ministeri e le Agenzie appellate;;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. ) Anna Soave, Maria Giovanna Soave, Elena Soave, Alberto Soave, Emilia Cassanello sono comproprietari di suolo (identificato dai mappali 360, 289 e 361 di fg. 23) in territorio del Comune di Framura, interessato dai lavori relativi alla realizzazione di un percorso litoraneo pedonale tra la spiaggia Torsei e la spiaggia Arena, opera già prevista nel piano regolatore generale comunale, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 412 del 24 aprile 1981, nonché nel progetto preliminare del nuovo piano urbanistico comunale adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24 febbraio 2006.

    Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27 giugno 2008, il Comune di Framura ha manifestato assenso preventivo per l'approvazione, mediante conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 59 comma 2 lettera a) della l.r. n. 36/1997, del progetto relativo alla realizzazione di un percorso pedonale turistico e panoramico finalizzato al collegamento diretto dalla spiaggia Torsei alla spiaggia Arena.

    Dopo l'esame in sede referente del progetto preliminare, la presentazione di osservazioni (tra cui quella degli interessati), le controdeduzioni alle medesime, formalizzate con deliberazione consiliare del 29 dicembre 2008, l'acquisizione dell'approvazione della variante reiterativa del vincolo espropriativo già recato dal P.R.G., da parte della Provincia di La Spezia, con contestuale autorizzazione paesaggistica, il progetto preliminare dell'opera è stato approvato dalla Conferenza di servizi in data 12 gennaio 2009 e con atto dirigenziale n. 7 del 2 febbraio 2009; il progetto definitivo è stato poi approvato dalla Conferenza di servizi in data 28 aprile 2010 e con successivi provvedimenti dirigenziali nn. 20 e 21 del 18 maggio 2010, nonché con deliberazione consiliare n. 65 del 1° giugno 2010 (che ha suddiviso i lavori in due lotti), mentre con nota regionale n. 1151 del 14 maggio 2010 è intervenuta l'autorizzazione paesaggistica, e con successiva nota n. 114 del 29 dicembre 2012 quella sul secondo lotto; la Soprintendenza ai beni paesaggistici si è altresì espressa in senso favorevole sul progetto preliminare con nota del 21 gennaio 2009, e poi ancora sul progetto definitivo con nota del 19 maggio 2010, nonché sul secondo lotto con nota n. 34857 del 21 novembre 2012; con determinazione dirigenziale n. 4 del 14 febbraio 2013, a seguito di deliberazione della Giunta Municipale n. 114 del 29 gennaio 2012, è stata poi disposta l'occupazione temporanea d'urgenza dei suoli, tra cui quelli appartenenti all'interessato.

    Con ricorso in primo grado n.r. 973/2009, gli interessati hanno impugnato gli atti relativi all'approvazione del progetto preliminare, e con successivi motivi aggiunti quelli concernenti l'approvazione del progetto definitivo, nonché, con ulteriori motivi aggiunti il decreto d'occupazione d'urgenza e gli atti connessi.

    Con sentenza n. 825 del 27 maggio 2013 il T.A.R. per la Liguria ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e assorbente il quarto motivo del ricorso (riproposto nei motivi aggiunti sub specie d'invalidità derivata) concernente il contrasto dell'opera con le previsioni dell'art. 43 delle N.T.A. del piano territoriale di coordinamento paesistico, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 6 del 26 febbraio 1990.

    In sintesi il giudice amministrativo ligure, premesso che l'opera ricade in zona classificata "ID-CE" (insediamenti diffusi - conservazione), ha considerato che le prescrizioni dell'art. 43 delle N.T.A., anche laddove autorizzano in via derogatoria "...interventi preordinati al superamento delle carenze funzionali..." (afferenti ad accessibilità e parcheggi), debbano comunque essere interpretate nel senso che sia assicurata la conservazione "sostanziale" dell'assetto paesistico-ambientale, che nella specie sarebbe frustrata perché l'opera realizzata avrebbe caratteristiche (presenza di due viadotti, reti e barriere paramassi, muri di sostegno) tali da alterare sensibilmente i valori paesistici determinando antropizzazione di luoghi di pregio proprio per l'assenza di elementi antropici, rilevando peraltro come anche sotto il profilo della funzionalità sussista sia già un percorso pedonale -dal territorio del Comune di Anzo alla spiaggia Arena-, e sia pure più lungo e con diverso andamento altimetrico.

  2. ) Con appello notificato il 12 luglio 2013 e depositato il 22 luglio 2013, il Comune di Framura ha impugnato la sentenza, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:

  3. ) Violazione degli artt. 2, 3 e 7 della legge n. 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 7 d.lgs. 2 luglio 2010, perché il giudice amministrativo ligure, sostenendo che l'opera "altera irrimediabilmente il valore paesaggistico della zona", o che "pregiudica la conservazione del paesaggio", ha espresso valutazioni di merito, rimesse esclusivamente all'Autorità amministrativa.

    2) In subordine. Violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del P.T.C.P. approvato dalla Regione Liguria con deliberazione del Consiglio Regionale 26 febbraio 1990, n. 6. Travisamento. Illogicità. Difetto di motivazione, perché da un lato il preesistente percorso pedonale congiunge località diverse, è più lungo, ha andamento altimetrico affatto diverso, dall'altro sono state disattese le valutazioni favorevoli in ordine all'inserimento paesistico e ambientale dell'opera, che ha caratteristiche che ne mitigano affatto l'impatto.

    Costituitisi in giudizio, gli appellati, con memoria difensiva depositata il 13 agosto 2013, hanno riproposto le censure dedotte con il ricorso in primo grado e i relativi motivi aggiunti, non esaminate dal giudice amministrativo ligure in relazione alla ritenuta fondatezza del terzo motivo, come di seguito sintetizzate:

    Motivi del ricorso introduttivo (secondo la numerazione ordinale originaria, con esclusione del motivo accolto dal T.A.R.)

    1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 59 della l.r. n. 36/1997, degli artt. 9 e 11 del d.P.R. n. 327/2001, dell'art. 2 della legge n. 1187/1968. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e di istruttoria, carenza di motivazione. Violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990

    Con l'approvazione del progetto preliminare è stato reiterato, senza sufficiente motivazione e senza previsione di indennizzo, il vincolo espropriativo sui suoli interessati dalla realizzazione dell'opera, già previsto dal P.R.G. e decaduto.

    2) Violazione e/o falsa applicazione degli...

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