Sentenza nº 121 da Constitutional Court (Italy), 09 Maggio 2014

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione09 Maggio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 121

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2010 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e l’avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo 5 ottobre (reg. ric. n. 99 del 2010), la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, dell’art. 49, comma 4-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui – se e in quanto riferito anche alla Provincia autonoma di Bolzano – qualifica la disciplina sulla «segnalazione certificata di inizio attività» (SCIA), come attinente alla tutela della concorrenza, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ne ribadisce la qualificazione come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., e dispone che la disciplina sulla SCIA sostituisca direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010, quella della «dichiarazione di inizio attività» (DIA), recata da ogni normativa statale e regionale.

  2. – La ricorrente afferma che, se riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano, la citata disciplina statale si porrebbe in contrasto con la vigente normativa provinciale, nelle specifiche materie di competenza statutaria di cui agli artt. 8 (in particolare, nelle materie di cui al numero 5 «urbanistica e piani regolatori») e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

    Sul punto essa richiama la sentenza n. 145 del 2005 e, in particolare, il paragrafo in cui si afferma che «La tesi del Governo, secondo la quale la diretta applicabilità della citata legge alla Provincia deriverebbe dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui al nuovo art. 117, terzo comma, lettera m), della Costituzione, è poi priva di fondamento. Senza entrare nella valutazione di tale tesi, è sufficiente rilevare che le disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001, modificativa del Titolo V della Costituzione, si applicano alle Province autonome, ai sensi dell’art. 10 della stessa legge costituzionale, solo “per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”. Sicché, deve necessariamente escludersi che le disposizioni della suddetta legge costituzionale possano comportare limitazioni alla sfera di competenza legislativa già attribuita alla Provincia ricorrente per effetto dello statuto di autonomia. Fermo restando, ricorrendone i presupposti, l’obbligo di adeguamento, imposto dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 266 del 1992 ai principi e alle norme costituenti limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello stesso statuto». La Provincia autonoma aggiunge che, in ogni caso, un eventuale adeguamento dovrebbe avvenire nelle forme e con le modalità di cui al menzionato art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

  3. – Con atto depositato in data 4 novembre 2010, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare l’inammissibilità o la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

    Nel merito, con specifico riferimento al comma 4-ter dell’art. 49 del d.l. citato, essa osserva come detta norma sia volta a sostituire la disciplina in materia di dichiarazione di inizio attività con quella di segnalazione certificata di inizio attività e individua nella normativa statale la sola fonte competente ad intervenire in materia; inoltre, la difesa dello Stato pone in evidenza come la norma in questione sia diretta a favorire la ripresa e lo sviluppo del sistema produttivo in un’ottica di maggior competitività delle imprese.

    Pertanto, data la necessità di un tempestivo intervento diretto a fronteggiare l’attuale situazione di crisi economico-finanziaria internazionale, tali disposizioni non potevano che avere effetto immediato. Peraltro, come rileva la stessa ricorrente, l’istituto non è nuovo, ma costituisce la modifica e la semplificazione di altro analogo, la DIA, già previsto dall’ordinamento e già positivamente scrutinato dalla Corte, nella sentenza n. 303 del 2003, nel senso che esso integra un principio fondamentale del governo del territorio, alternativo alla licenza o concessione edilizia, applicabile anche alle Province autonome.

    Ad avviso della difesa statale, dunque, anche la norma censurata, da una parte, continua ad integrare un principio fondamentale e dall’altra – nelle sue modifiche e semplificazioni – si ispira alla tutela della concorrenza, incrementando ed agevolando le attività edilizie, per quanto riguarda gli operatori del settore, e ai livelli essenziali delle prestazioni per i cittadini interessati ad una sollecita risposta e allo svolgimento di tali attività, materie queste di esclusiva competenza statale.

  4. – Il 3 maggio 2011, in vista dell’udienza pubblica dell’8 giugno 2011, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria con la quale ha sottolineato come tutte le disposizioni censurate singolarmente appartengano ad una manovra complessiva di riequilibrio e contenimento finanziario, di tutela del bilancio dello Stato e di supporto all’economia del Paese, e ha chiesto che siano esaminate e valutate in relazione a questo preminente aspetto.

    Dopo aver precisato che il d.l. n. 78 del 2010 è stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, per assicurare stabilità economica e finanziaria al Paese, con specifico riferimento alle censure concernenti il comma 4-ter dell’art. 49 del d.l. citato, osserva come la SCIA consenta di iniziare le attività economiche immediatamente, senza attendere la scadenza di alcun termine, attraverso una semplice segnalazione all’autorità competente.

    Essa, pertanto, costituisce uno strumento di liberalizzazione che si traduce in una sostanziale accelerazione e semplificazione rispetto alla precedente disciplina contenuta nell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

    Inoltre, le Regioni ben potrebbero esercitare la loro potestà legislativa alla luce del combinato disposto dei commi 2-ter e 2-quater dell’art. 29 della legge n. 241 del 1990; dette disposizioni, infatti, riconoscono alle Regioni la possibilità di individuare casi ulteriori di non applicazione della normativa statale e di prevedere livelli ulteriori di tutela rispetto a quelli garantiti dalle disposizioni statali attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni.

    Si osserva, ancora, per quanto concerne il comma 4-ter dell’art. 49 del d.l. citato, che già la legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), aveva evidenziato lattinenza dellistituto della DIA alle materie rientranti nella competenza statale, ed in particolare a quella in materia di determinazione dei livelli essenziali, modificando lart...

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