Ordinanza nº 114 da Constitutional Court (Italy), 07 Maggio 2014

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione07 Maggio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 114

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 27 novembre 2013, depositato in cancelleria il 5 dicembre 2013 ed iscritto al n. 100 del registro ricorsi 2013.

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 novembre 2013 e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 5 dicembre 2013, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 579-607, stralcio I-623 (Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 2013. Disposizioni varie), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 novembre 2013;

che il ricorrente Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugna la disposizione richiamata, asseritamente definita di interpretazione autentica dell’art. 38 della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale), lamentando che essa avrebbe natura innovativa ed efficacia retroattiva, determinando un ampliamento indefinito e indefinibile della platea dei destinatari della disciplinata prosecuzione del rapporto di lavoro;

che il ricorrente lamenta che il richiamato art. 38 della legge reg. Sicilia n. 9 del 2013 avrebbe infatti autorizzato la prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2013 soltanto per coloro i quali avessero un rapporto di lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2013), il quale consente di prorogare soltanto i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012 che superavano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi di cui all’art. 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato;

che, ad avviso del ricorrente, da quanto detto seguirebbe che la norma impugnata, fornendo un’interpretazione della disposizione statale nel senso di includervi anche i contratti di lavoro «assistiti» – termine, secondo il ricorrente, non riconducibile ad una precisa categoria giuridica – amplierebbe, in misura non predeterminabile, l’elenco dei soggetti beneficiari della proroga, con ciò consentendo l’instaurarsi ope legis di nuovi rapporti di lavoro subordinato e violando gli artt. 3, 51 e 97 Cost., in tema di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione e di selezione pubblica in condizioni di eguaglianza per l’accesso ai pubblici uffici;

che, con un secondo ordine di doglianze, il ricorrente deduce anche la violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., atteso che la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale della materia di potestà concorrente «coordinamento della finanza pubblica» posto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che fissa limiti precisi circa l’instaurazione di nuovi...

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