Ordinanza nº 116 da Constitutional Court (Italy), 07 Maggio 2014

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione07 Maggio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 116

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2409 e 2476 del codice civile promosso dal Tribunale ordinario di Tivoli nel procedimento vertente tra Nicola Di Foggia ed altri e il Gruppo Agrantica Srl con ordinanza del 29 marzo 2012, iscritta al n. 236 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che il Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 29 marzo 2012, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409 e 2476 del codice civile, nella parte in cui non consentono «l’utilizzo dello strumento del controllo giudiziario ex art. 2409 c. c. alle società a responsabilità limitata con finalità diverse da quelle di cui alla legge» 23 marzo 1981, n. 91 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), «(cioè dalle attività sportive o a esse correlate)»;

che il Tribunale rimettente premette di essere investito dalla richiesta del collegio sindacale di una società a responsabilità limitata intesa a sollecitare l’adozione, a norma dell’art. 2409 cod. civ., dei provvedimenti necessari a carico della società, in ragione della situazione finanziaria del gruppo, degli impegni assunti e della condotta poco trasparente dell’amministratore, titolare anche di una quota consistente del capitale sociale, cui partecipano anche altri due soci;

che l’ordinanza di rimessione puntualizza come sia stata a lungo controversa in giurisprudenza la questione dell’ammissibilità della domanda di cui all’art. 2409 cod. civ. anche per le società a responsabilità limitata e come, alla luce della Relazione accompagnatoria al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), risultasse evidente la volontà di escludere le società a responsabilità limitata dalla possibilità di attivare il controllo in questione, essendo la tutela dei soci direttamente esercitabile attraverso il promovimento di un’azione di responsabilità, con la correlativa possibilità di ottenere in quella sede la revoca dell’amministratore;

che il giudice rimettente dà atto che analoga questione di legittimità costituzionale è già stata scrutinata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 481 del 2005, la quale ha escluso la fondatezza della censura, limitata, peraltro, alla pretesa disparità di trattamento tra i soci di una società per azioni, per i quali la tutela ex art. 2409 cod. civ. era ammissibile, e quelli di una società a responsabilità limitata, per i quali, invece, essa era preclusa, essendo mancata l’occasione di pronunciarsi «in ordine alla ragionevolezza della discriminazione operata tra società a responsabilità limitata previste dalla legge 91/1981, il cui art. 13 ammette il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c., e società a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT