Sentenza nº 2305 da Council of State (Italy), 06 Maggio 2014

Data di Resoluzione06 Maggio 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

per la riforma delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione II, 29 settembre 2011, n. 1436, e 21 gennaio 2103, n. 65.

sul ricorso numero di registro generale 3183 del 2013, proposto dal signor Giuseppe D'Elia, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Campanaro e Silvana Guarnaccia, con domicilio eletto presso S.N.C. Studio Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Maria Riccardi e Angelo Schiano, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via del Babbuino, n. 107;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l'avvocato Paola Conticiani, per delega dell'avvocato Campanaro, e l'avvocato Schiano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Il sig. D'Elìa ha adito il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia per l'ottemperanza alla sentenza di quel Tribunale n. 788/1999, per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate tra l'aprile 1983 ed il giugno 1991 ? epoca del suo collocamento a riposo ? a titolo di differenze sulle indennità di diaria e trasferta, comprensive di ratei di 13^ e 14^ mensilità, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi.

  2. Con la sentenza parziale il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione seconda, 29 settembre 2011, n. 1436, ha affermato che: ?La sentenza n. 788/1999 non ha invece affrontato il diverso profilo della eventuale spettanza ai ricorrenti di otto scatti di anzianità anziché sei?.

    ?Dalla sentenza n. 788/1999 emerge che l'Amministrazione resistente dovrebbe riconoscere ai ricorrenti l'indennità di contingenza in misura piena e che sulla base di questa avrebbero dovuto essere ricalcolate le componenti della >, tra cui l'indennità di trasferta, la diaria, la tredicesima e la quattordicesima mensilità. La sentenza ha invece escluso il ricalcolo del lavoro straordinario, non compreso nella >. Tali differenze venivano riconosciute relativamente al periodo compreso nell'ultimo quinquennio anteriore alla presentazione di un ricorso gerarchico da parte dei ricorrenti, presentazione avvenuta il 26 ottobre 1982, e sino al di loro collocamento a riposo?.

    ?La sentenza n. 788/1999 ha invece omesso di pronunciarsi sulla spettanza del numero di scatti di anzianità, pertanto su tale punto non vi é alcun accertamento e non é sceso alcun tipo di giudicato. Segnatamente non può farsi discendere da tale omissione il diritto al riconoscimento di almeno sei...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT