Ordinanza nº 113 da Constitutional Court (Italy), 05 Maggio 2014

RelatoreGiancarlo Coraggio
Data di Resoluzione05 Maggio 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 113

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche, con ordinanza del 6 giugno 2013, e dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, con ordinanza del 30 maggio 2013, rispettivamente iscritte ai numeri 226 e 265 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 43 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di Conti Paolo ed altri e del Coordinamento nazionale dei professori associati delle università italiane (CoNPAss), nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.

Ritenuto che con ordinanza di rimessione del 6 giugno 2013, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 2013, il Tribunale amministrativo regionale per le Marche ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione;

che il procedimento principale veniva introdotto con tre ricorsi, poi riuniti, proposti da docenti universitari di ruolo, in servizio, rispettivamente, presso l’Università degli studi di Camerino, l’Università degli studi di Macerata e l’Università Politecnica delle Marche, nei confronti delle suddette Università, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e del Presidente del Consiglio dei ministri;

che i ricorrenti si dolgono delle decurtazioni economiche scaturenti dalla disciplina censurata;

che il TAR rimettente ha ritenuto la rilevanza della questione di costituzionalità, in quanto la normativa in esame concerne la retribuzione dei ricorrenti;

che a sostegno della non manifesta infondatezza il rimettente richiama la sentenza n. 223 del 2012, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, tra l’altro, nella parte in cui non esclude, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura), l’applicazione del primo periodo del comma 21 del citato art. 9;

che il rimettente espone più profili di censura deducendo che:

  1. in ragione delle modalità della progressione economica dei professori e ricercatori universitari, leffetto del blocco di classi e scatti sulle retribuzioni sarebbe più...

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