Sentenza nº 2004 da Council of State (Italy), 18 Aprile 2014

Data di Resoluzione18 Aprile 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Marzio Branca, Presidente FF

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

per la riforma

quanto al ricorso n. 6913 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 05341/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato del decreto della Corte d'appello di Roma n.585/2009 - equa riparazione L.89/01 - corresponsione somme

quanto al ricorso n. 6914 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 05411/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato del decreto della Corte d'appello di Roma n.590/2009 - equa riparazione L.89/01 - corresponsione somme

quanto al ricorso n. 6973 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 07619/2013, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato del decreto della Corte d'appello di Roma n.53537/2006 - equa riparazione l.89/01 - corresponsione somme

quanto al ricorso n. 7341 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 07459/2013, resa tra le parti, concernente ottemperanza del decreto n. 5949/2011 della Corte d'appello di Roma - equa riparazione L.89/2001

quanto al ricorso n. 7342 del 2013:

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione I n. 07468/2013, resa tra le parti, concernente ottemperanza del decreto n. 5954/2011 della Corte d'appello di Roma - equa riparazione L. n.89/2001;

sul ricorso numero di registro generale 6913 del 2013, proposto da:

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Maria Antioca Flumene, Giovanna Flumene, Pietro Piras, Giovanna Maria Piras, Antioco Piras, Domenica Piras;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Caterina Flumene e di Giovanna Maria Flumene e di Maria Leonarda Flumene sul ricorso n. 6914 del 2013; e di Luisa Ruspi Solfanelli sul ricorso n. 6973 del 2013;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2014 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Verdiana Fedeli mentre per le parti appellate ? presente solo l'Avv. Ussani D'Escobar.

sul ricorso numero di registro generale 6914 del 2013, proposto da:

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Caterina Flumene, Giovanna Maria Flumene, Maria Leonarda Flumene, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Porpora, con domicilio eletto presso Raffaele Porpora in Roma, via della Giuliana, 74;

sul ricorso numero di registro generale 6973 del 2013, proposto da:

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Luisa Ruspi Solfanelli, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Ussani D'Escobar, con domicilio eletto presso Vincenzo Ussani D'Escobar in Roma, via Colli della Farnesina, 110;

sul ricorso numero di registro generale 7341 del 2013, proposto da:

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Andrea Ravanolo;

sul ricorso numero di registro generale 7342 del 2013, proposto da:

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Vincenzo Perrelli, Margherita Perrelli, Immacolata Perrelli, Carolina Perrelli, Rosa Perrelli;

___1.?. Con i primi due appelli di cui in epigrafe, sostanzialmente identici, il Ministero della Giustizia impugna le sentenze epigrafate, nella sola parte in cui ? stata disposta anche la condanna dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., a titolo di risarcimento del danno da ulteriore ritardo, le due sentenze con cui il T.A.R. ha altres? condannato l'Amministrazione a dare integrale esecuzione ai rispettivi decreti della Corte di Appello di Roma di condanna all'equa riparazione per eccessiva durata del processo di cui alla L. 24 marzo 2001 n. 89 (cd. Legge Pinto), nominando a tal fine un commissario ad acta nella persona di un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Entrambi i gravami in esame sono affidati alla deduzione della violazione dell'art. 114, comma 4, cod. proc. amm., dell'art. 6 par. i) della CEDU, dell'art. 117 della Costituzione, degli artt. 2 e 3, comma 7, della legge n. 89 del 2001.

Le parti appellate si sono costituite nel solo giudizio rg. n. 6914 eccependo l'inammissibilit? dell'appello sotto diversi profili e deducendo, con una nota difensiva, come per ragioni di economia non avessero ritenuto di costituirsi nel ricorso rg. n. 6913, che le vedeva come controparti, confidando nella Giustizia.

I due motivi di ricorso possono cos? essere compendiati.

___1.?.1. Con un primo motivo la Difesa Erariale ha ricordato come un primo orientamento giurisprudenziale abbia ritenuto doversi escludere l'ammissibilit? dell'astreinte nel caso in cui l'esecuzione del giudicato consista nel pagamento di una somma di denaro, in quanto l'astreinte costituirebbe un mezzo di coazione indiretta sul debitore, necessario in particolare quando si ? in presenza di obblighi di facere infungibili: di qui l'iniquit? della condanna dell'Amministrazione al pagamento di ulteriori somme di denaro, quando l'obbligo di cui si chiede l'adempimento consiste, esso stesso, nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria (ex multis, Tar Lazio Roma, n. 5649 del 2013; n. 1080 del 2012 e n. 10305 del 2011; Tar Campania Napoli, n. 2162 del 2011; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 6 giugno 2013, n. 5649; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 3 dicembre 2012, n. 4887).

Il TAR, con le decisioni impugnate, avrebbe invece seguito l'orientamento per cui la naturale "coercibilit?" degli obblighi di fare dell'Amministrazione nel giudizio amministrativo di ottemperanza e la collocazione della misura...

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