Sentenza nº 2015 da Council of State (Italy), 22 Aprile 2014

Data di Resoluzione22 Aprile 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Luigi Maruotti, Presidente

Vito Carella, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

per la riforma della sentenza del T.A.R. Puglia, sezione III, 29 aprile 2010, n. 1679/2010.

sul ricorso numero di registro generale 10798 del 2010, proposto dal sig. Michele Valenzano, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Campanaro, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

FSE - Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Angelo R. Schiano e Lucio Riccardi, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via del Babuino, 107;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fse - Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l'avvocato Paola Conticiani, per delega dell'avvocato Campanaro, e l'avvocato Schiano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Col ricorso di primo grado n. 2190 del 2009, il sig. Michele Valenzano ha adito il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 789/1999, con la quale si riconosceva il diritto alla percezione dell'indennità di contingenza, di trasferta e di diaria ridotta, nel limite di cinque anni decorrenti dalla presentazione di un ricorso gerarchico in data 1° agosto 1988, nonché della tredicesima e quattordicesima mensilità, con interessi legali e rivalutazione monetaria.

  2. La sentenza qui impugnata rilevava che ?dalla documentazione presentata dalla società resistente e, in particolare, dal conteggio, dal cedolino e dalla copia dell'assegno circolare prodotti, risulta che al ricorrente sia stato offerto in data 27 gennaio 2000 il pagamento di L. 2.826.620; a fronte di tale circostanza, nemmeno rappresentata nel ricorso, il ricorrente non ha mosso alcuna contestazione specifica circa l'erroneità del conteggio o del pagamento effettuato, né indicato quali ulteriori somme, rispetto a quelle offerte, gli spetterebbero, con conseguente impossibilità per il Collegio di valutare l'eventuale erroneità o carenza del calcolo proposto dalla...

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