Sentenza nº 18 da Lazio, Roma, 02 Gennaio 2009

Data di Resoluzione02 Gennaio 2009
EmittenteLazio - Roma

N.

Reg. Sent.

Anno

N.

Reg. Gen.

Anno

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

Sezione Seconda

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2034/99, proposto da Fiorenzo Grifoni, Massimo Morelli, Mariano Sgura, Antonio Macrì e Pierluigi Pala, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, n. 266;

C O N T R O

Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 21;

PER L'ANNULLAMENTO

delle circolari del Comando Generale della Guardia di finanza nn. 432065 e 392869, del 7 dicembre e 10 novembre 1998, e per l'accertamento del diritto, con conseguente condanna a carico dell'amministrazione, alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 13, comma 8, l. 724/94, con interessi legali e rivalutazione monetaria, per il periodo intercorrente tra l'accettazione della domanda di collocamento in congedo e la riammissione in servizio, fino alla data dell'effettivo soddisfo.

Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'intimata amministrazione;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008, la dr.ssa Anna Bottiglieri; udito l'avv. Tartaglia.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

  1. Queste le vicende salienti del contenzioso in esame.

    I ricorrenti, militari della Guardia di finanza, presentavano domanda, accettata dall'amministrazione, di collocamento in congedo con diritto a pensione con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, non convertito, che dettava disposizioni restrittive inerenti il diritto a trattamento pensionistico di anzianità anticipato.

    Sopravvenuto il decreto, nelle more della vigenza, l'amministrazione rendeva partecipi gli interessati della necessità di confermare la domanda, con perdita del diritto a pensione, ovvero di revocarla.

    I medesimi non manifestavano alcuna volontà.

    L'amministrazione li collocava in congedo senza diritto a pensione.

    I militari adivano in proposito questo Tribunale, domandando, previo annullamento delle circolari ostative adottate dall'amministrazione, l'accertamento del diritto al trattamento...

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