Ordinanza nº 102 da Constitutional Court (Italy), 16 Aprile 2014

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione16 Aprile 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 102

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Campania 18 febbraio 2013, n. 1 (Cultura e diffusione dell’energia solare in Campania), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-12 aprile 2013, depositato in cancelleria il 18 aprile 2013 ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Campania;

udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2014 il Presidente Gaetano Silvestri in luogo e con l’assenso del Giudice relatore Luigi Mazzella;

udito l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 18 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, 11, 41, 117, primo, secondo, lettera e), e terzo comma, nonché 118 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 11, comma 2, della legge della Regione Campania 18 febbraio 2013, n. 1 (Cultura e diffusione dell’energia solare in Campania);

che, secondo il Presidente del Consiglio, l’art. 4 della predetta legge regionale, stabilendo che la Regione, a partire dal 2013, «sceglie di coprire i propri fabbisogni energetici del Piano energetico regionale con energia solare», determinerebbe, nel concreto, un divieto aprioristico, generalizzato e indiscriminato di utilizzazione delle altre forme di energia;

che, in tal modo, essa, ponendosi in contrasto con la normativa statale di principio di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), che attribuisce alla competenza statale il rilascio dellautorizzazione per gli impianti superiori a 300 MW termici, eccederebbe la competenza legislativa della Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dellenergia», di cui allart. 117, terzo comma, Cost., e violerebbe altresì i principi di sussidiarietà, ragionevolezza e...

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