Sentenza nº 99 da Constitutional Court (Italy), 16 Aprile 2014
Relatore | Sergio Mattarella |
Data di Resoluzione | 16 Aprile 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 99
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
- Giuliano AMATO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato nella cancelleria di questa Corte il 5 ottobre 2010 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi dellanno 2010.
Visto latto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nelludienza pubblica del 25 marzo 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella;
uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e lavvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
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Con ricorso notificato il 28 settembre 2010, depositato nella cancelleria di questa Corte il 5 ottobre 2010 ed iscritto al n. 99 del registro ricorsi dellanno 2010, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dallart. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Limpugnato d.l. n. 78 del 2010, nelladottare misure intese a stabilizzare la finanza pubblica e a favorire lo sviluppo della competitività economica, dedica il suo Capo II alla «Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi» e detta, con il censurato art. 5, una disciplina relativa a economie di spesa «negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici».
1.1. La presente questione ha ad oggetto unicamente il comma 5 dellart. 5 del d.l. n. 78 del 2010, impugnato dalla Provincia autonoma in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, nonché agli artt. 79 e 104, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Lart. 5, comma 5, dispone che, «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dellarticolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» vale a dire dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato «inclusa la partecipazione a organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute»; e continua stabilendo che «eventuali gettoni di presenza non possono superare limporto di 30 euro a seduta».
1.2. La ricorrente Provincia autonoma di Bolzano deduce la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., atteso che, in materia di potestà legislativa concorrente «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», la disposizione impugnata imporrebbe un vincolo puntuale relativo ad una singola voce di spesa, ledendo correlativamente lautonomia finanziaria dellente territoriale.
Viene altresì lamentata la violazione dellart. 79 del d.P.R. n. 670 del 1972. Osserva infatti la ricorrente che il parametro evocato prevede che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trentini, nonché gli enti pubblici ad essi collegati, sono sottratti alle misure di coordinamento finanziario che valgono per le Regioni e gli altri enti nel restante territorio nazionale e che «Le disposizioni statali relative allattuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo [ ]». Da ciò seguirebbe il contrasto tra la disposizione impugnata e detto art. 79, in quanto la prima troverebbe diretta applicazione anche alla Provincia autonoma di Bolzano, senza differenziarne la posizione rispetto alle Regioni del restante territorio nazionale.
Con un terzo ordine di doglianze, lart. 5, comma 5, del d.l. n. 78 del 2010 è censurato per violazione dellart. 104, primo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972, che ammette modifiche del quadro statutario concernente lautonomia finanziaria della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ad opera del legislatore statale solo «su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province», atteso che, in assenza del previo consenso richiesto dal predetto art. 104, primo comma, la norma impugnata imporrebbe obblighi per determinate voci di spesa a carico della Provincia autonoma ricorrente, nonché degli enti locali situati nel territorio provinciale.
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Con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 4 novembre 2010, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, nel merito, infondato.
Ad avviso della difesa dello Stato, il comma 5 dellart. 5 dellimpugnato d.l. n. 78 del 2010 sarebbe immune dalle censure mosse dalla ricorrente, atteso che, ponendo una regola «generalissima ed uguale per tutta la P.A.», esprimerebbe un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica».
LAvvocatura generale dello Stato deduce altresì che la disposizione impugnata, essendo rivolta ai titolari di cariche elettive e stabilendo, per essi, «una particolare incompatibilità», oltre che costituire un principio di...
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