Ordinanza nº 101 da Constitutional Court (Italy), 16 Aprile 2014

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione16 Aprile 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 101

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), promosso dal Tribunale ordinario di Sant’Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra F.G. e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica – Ufficio scolastico regionale per la Campania, con ordinanza del 27 novembre 2012, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da un docente precario nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, il Tribunale ordinario di Sant’Angelo dei Lombardi, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione, questi ultimi due parametri in riguardo alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE del Consiglio – questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), nella parte in cui «esclude il personale della scuola non di ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo indeterminato», nonché «nella parte in cui, con riferimento all’ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato»;

che il Tribunale premette, in punto di fatto, che il lavoratore ricorrente ha chiesto l’accertamento del suo diritto a vedersi corrispondere gli scatti biennali di anzianità, a partire dal terzo anno di servizio, con conseguente condanna del Ministero al...

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