Sentenza nº 100 da Constitutional Court (Italy), 16 Aprile 2014

RelatoreLuigi Mazzella
Data di Resoluzione16 Aprile 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 100

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno – con due ordinanze del 7 settembre 2011, iscritte ai nn. 29 e 30 del registro ordinanze 2012 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Battipaglia, della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno, nonché gli atti di intervento della Provincia di Avellino e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2014 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per il Comune di Salerno, Egidio Lamberti, Angela Ferrara e Giuseppe Lullo per il Comune di Battipaglia, Lorenzo Lentini per la Provincia di Salerno, Giancarlo Viglione per la Provincia di Avellino e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 7 settembre 2011, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – sezione staccata di Salerno, ha sollevato, con riferimento agli articoli 11, 114, secondo comma, 117, primo, secondo e terzo comma e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26.

    1.1.– Riferisce il rimettente che con il ricorso sottoposto al suo esame il Comune di Battipaglia aveva chiesto l’annullamento di alcuni atti amministrativi riconducibili alla Provincia di Salerno, relativi all’affidamento ed alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti del servizio di accertamento e di riscossione della “Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” (TARSU) e della “Tariffa igiene ambientale” (TIA), con i quali in sostanza era stata disposta l’avocazione di tali attività alla predetta Provincia.

    Il Comune ricorrente, in particolare, si doleva del fatto che il Presidente della Provincia, nell’emanare gli indirizzi applicativi di programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell’art. 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, da un lato, avesse previsto l’immediato trasferimento, dai Comuni alla Provincia, delle funzioni relative al trattamento, smaltimento o recupero dei rifiuti indifferenziati e, dall’altro, avesse comunicato agli enti locali, ricadenti nel suo ambito, gli «oneri economici» di tali attività, per l’anno 2010. Ad avviso del Comune ricorrente, le determinazioni provinciali sarebbero viziate sotto molteplici aspetti ed, in particolare, sarebbero lesivi della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), ma anche dello stesso art. 11 del d.l. n. 195 del 2009.

    Al contrario, secondo il TAR di Salerno, il provvedimento impugnato sarebbe conforme a quanto disposto dell’art. 11 del d.l. n. 195 del 2009. Tuttavia, sarebbe proprio tale articolo a presentare profili di illegittimità, ponendosi in contrasto con gli artt. 11, 114, secondo comma, 117, commi primo, secondo e terzo, e 118, commi primo e secondo, Cost., dal momento che ribalterebbe il sistema, non privo di coerenza, delineato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e confermato, a suo giudizio, dalle leggi regionali in materia, e, segnatamente, dalla legge reg. Campania n. 4 del 2007, e successive modificazioni.

    1.2.– In particolare, quanto alla questione relativa all’art. 117, primo, secondo e terzo comma, a parere del rimettente la norma censurata si porrebbe in contrasto con il riparto delle competenze legislative ivi delineato. Invero, secondo il rimettente (come avrebbe affermato anche questa Corte costituzionale) se è vero che le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, pur dovendo rispettare la normativa statale in tema di tutela dell’ambiente, possono stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali), livelli di tutela più elevati (sentenze n. 61, n. 30 e n. 12 del 2009; n. 105, n. 104 e n. 62 del 2008), ciò certamente, finendo con l’incidere sul bene “ambiente”, di prerogativa dello Stato, potrebbe avvenire solo all’esclusivo fine di una più adeguata salvaguardia delle materie già riconducibili alle competenze delle Regioni stesse. Si tratterebbe, quindi, di un potere insito nelle stesse attribuzioni di queste ultime per consentire la massima loro esplicazione e realizzazione.

    In ogni caso, prosegue il rimettente, il legislatore regionale può disporre dell’esercizio delle funzioni pianificatorie, previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritenga essenziali.

    La Corte, inoltre, avrebbe evidenziato che la disciplina della gestione dei rifiuti si colloca nell’ambito della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, e che, pertanto, dovrebbe essere riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, restando ferma la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelle propriamente ambientali. Di conseguenza, ogni volta che sia necessario verificare la legittimità costituzionale di norme statali che abbiano disciplinato il fenomeno della gestione dei rifiuti, sarebbe necessario valutare se l’incidenza della normativa sulle materie regionali immediatamente contigue sia tale da compromettere, oltre il limite della adeguatezza, il riparto costituzionale di cui al Titolo V della Parte seconda della Costituzione, rispetto alla citata finalità di fissazione dei livelli di tutela uniformi. Non sarebbe, quindi, consentito allo Stato comprimere la sfera di attribuzione regionale quando ciò non trovi giustificazione in particolari esigenze.

    Nel caso di specie, invece, secondo il TAR rimettente, le disposizioni statali contestate, individuando direttamente le amministrazioni territoriali competenti per la gestione del servizio, imponendo i tempi di trasferimento delle funzioni ed un modello organizzativo precostituito, incidendo sugli assetti contrattuali in corso stipulati dagli enti locali, interferendo pesantemente sulle competenze dei Comuni, disciplinando anche l’aspetto finanziario organizzativo di riscossione dei corrispettivi, non risponderebbero ad alcun criterio di adeguatezza in relazione a quelle esigenze «unitarie» come sopra illustrate.

    Le norme in questione si porrebbero, infatti, in contraddizione con la disciplina generale posta dal d.lgs. n. 152 del 2006, con la significativa circostanza di tracciare una normativa derogatoria, non più giustificabile dalle esigenze straordinarie, avuto riguardo al dato che il termine finale dello stato di emergenza per la Regione Campania era fissato alla data del 31 dicembre 2009.

    Quanto alla censura relativa all’asserita lesione dell’art. 118, primo e secondo comma, Cost., ricorda il rimettente che i principi di sussidiarietà e di adeguatezza possono convivere con il normale riparto di competenze legislative contenuto nel Titolo V e possono giustificarne una deroga «solo se la valutazione dell’interesse pubblico sottostante all’assunzione dì funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata.» (sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale).

    Tuttavia, secondo il rimettente, nel caso di specie la disposizione statale non reggerebbe ad una valutazione di ragionevolezza, poiché non è proporzionata all’obiettivo di governare il passaggio tra la fase di emergenza e quella ordinaria. Inoltre la stessa presenterebbe il limite di non essere stata introdotta, secondo il principio di leale collaborazione, con l’accordo della Regione interessata.

    1.3.– Il rimettente, inoltre, denuncia la violazione degli artt. 114 e 118, Cost. là dove le norme costituzionali prevedono che le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni salvo che, per assicurare l’esercizio unitario, nel qual caso sono conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

    La valutazione sulle esigenze superiori volte ad assicurare l’esercizio unitario non potrebbero che essere compiute dalla Regione, il soggetto istituzionale...

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