Sentenza nº 1767 da Council of State (Italy), 11 Aprile 2014

Data di Resoluzione11 Aprile 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. della CAMPANIA ? Sezione staccata di SALERNO - SEZIONE I n. 01841/2013, resa tra le parti, concernente diniego permesso di costruire.

sul ricorso numero di registro generale 7094 del 2013, proposto da:

Spineta International S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Guido Lenza in Roma, via XX Settembre, 98/E;

Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lullo, con domicilio eletto presso Sara Di Cunzolo in Roma, via Aureliana 63;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2014 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Fortunato e Lullo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso di primo grado la parte odierna appellante, Spineta International S.r.l., aveva impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento prot. n. 5814 del 21 gennaio 2013, con il quale il Responsabile S.U.E./S.U.A.P. del Comune di Battipaglia aveva respinto l'istanza di permesso di costruire depositata dalla ricorrente il 29 marzo 2012, la nota prot. n. 92105 del 5 dicembre 2012, recante la comunicazione dei motivi ostativi, la nota prot. n. 92098 del 5 dicembre 2012, con la quale il Responsabile del procedimento aveva espresso parere contrario al rilascio del richiesto titolo edilizio, la nota prot. n. 86458 del 20 novembre 2012, con la quale il Dirigente del Settore Programmazione e Governo del territorio del Comune di Battipaglia aveva emanato atti di indirizzo in ordine all'interpretazione ed applicazione dell'art. 5 della L. n. 106/2011, nonché tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

L'appellante aveva altresì chiesto la declaratoria - in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 20, comma 5 bis, L. n. 241/1990 dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza depositata il 29 marzo 2012, come integrata il 17 luglio 2012 e l?8 novembre 2012.

La predetta ditta Spineta aveva esposto di essere proprietaria di un complesso produttivo sito in località Spineta del Comune di Battipaglia, distinto in catasto al foglio n. 10, particella n. 445, e che, in tale veste, in data 29 marzo 2012, aveva depositato al Comune di Battipaglia istanza per il rilascio di un permesso di costruire per realizzare un progetto di riqualificazione, razionalizzazione ed ampliamento di un complesso immobiliare.

Nel termine di 90 giorni, l'amministrazione comunale non aveva adottato alcun provvedimento; il 27 giugno 2012 si sarebbe formato, sulla sua istanza, il titolo abilitativo per silentium, ai sensi dell'art. 20, comma 8, d.p.r. 380/2001.

Successivamente essa, avendo interesse ad una modifica del progetto, il 17 luglio 2012 e l?8 novembre 2012 aveva presentato due nuove istanze, depositando nuovi elaborati grafici; ma, inopinatamente, in data 21 gennaio 2013, l'amministrazione comunale aveva respinto le predette istanze.

L'appellante aveva dedotto plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere: aveva in particolare sostenuto che l'amministrazione non avrebbe considerato l'intervenuta formazione del silenzio-assenso sulla prima richiesta ed aveva anche reso, nel merito, un'erronea lettura della disciplina applicabile nella specie ("decreto sviluppo" ovvero "piano casa" regionale).

Il primo giudice ha respinto il mezzo alla stregua delle seguenti considerazioni.

Ha in primo luogo ricostruito il contraddittorio infraprocedimentale ed ha fatto presente che la società appellante ha presentato al Comune tre istanze:

la prima, prot. n. 24571 del 29 marzo 2012, per il rilascio del permesso di costruire volta alla demolizione ed alla ricostruzione di un complesso produttivo in località Spineta, ai sensi dell'art 5 D.L. 70 del 1011, convertito con modificazioni nella L. 106/2011 (cd. decreto sviluppo);

la seconda, prot. n. 53545 del 17 luglio 2012, nel cui oggetto si faceva riferimento alla Legge regionale n. 19 del 2009, come modificata dalla Legge regionale 1 del 2011 ( cd. piano casa ); in seguito essa aveva chiesto anche l'applicazione del D.L. 70/2011;

con la terza richiesta (nota prot. n. 83098 dell?8 novembre 2012) la ditta appellante aveva trasmesso, ai fini dell'integrazione e della sostituzione, i grafici allegati alla prima istanza (prot. n. 24571/2012).

Ha in proposito osservato il Tar che la prima istanza, risalente al 29 marzo 2012, era incompleta (per ammissione della stessa originaria ricorrente), perché priva della relazione tecnica asseverata, mai allegata e trasmessa solo con nota del 16 luglio 2012, pervenuta al Comune il successivo 17 (nota acquisita al prot. n. 53544), contestualmente alla seconda istanza.

Da ciò discendeva che l'ufficio competente, sino a quella data, era stato posto nell'impossibilità materiale di valutare la richiesta, incompleta nei suoi elementi essenziali, esplicitamente richiesti dalla normativa vigente.

Detta istanza, quindi, non poteva in alcun modo essere produttiva di effetti; ed era irrilevante la circostanza che l'amministrazione non avesse adottato alcun provvedimento nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta (ex art. 20 d.p.r. 380/2001, che prescriveva che l'istanza, sotto il profilo formale, fosse completa anche degli allegati).

Esclusa quindi la avvenuta formazione di alcun silenzio significativo, il Tar, al capo 8 della sentenza, ha rilevato che ? quanto alla seconda istanza - la società aveva chiesto, da un lato, l'applicazione delle LL. RR. n. 19/2009 e n. 1/2011 e, dall'altro, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

L'ufficio competente, preso atto delle contraddizioni presenti nelle due istanze ed in queste ultime rispetto alla prima, con nota prot. n. 70700 del 28 settembre 2012, ricevuta dalla ricorrente il 3 ottobre successivo, aveva richiesto chiarimenti circa la normativa di riferimento di cui la società intendeva avvalersi.

In riscontro ai chiarimenti chiesti, la ditta, con nota prot. n. 83098 dell?8 novembre 2012, aveva depositato nuovi grafici ad integrazione di quelli già inoltrati con l'istanza originaria del 29 marzo 2012, senza fare riferimento a quanto domandato con la nota del 17 luglio 2012.

Di fronte ad una presentazione di diverse richieste, tra di loro non coerenti e tutt'altro che chiare, l'Ufficio aveva comunicato, con nota prot. 92105 del 5 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/1990, i motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire.

Preso atto, quindi, del mancato riscontro ai motivi ostativi, con nota prot. n. 5814, l'Ufficio aveva rigettato l'istanza, avendo valutato che la proposta progettuale era comunque in contrasto con la L. n. 106/2011, in quanto gli immobili interessati non ricadevano in zona urbana degradata, come richiesto espressamente dall'art. 5, comma 9, L. 106/2011 richiamata.

Tale modo di procedere appariva legittimo e, pertanto, il mezzo, ad avviso del Tar, doveva essere integralmente disatteso.

L'originaria ricorrente, rimasta soccombente, ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe, chiedendone la riforma sotto due angoli prospettici.

Essa ha, infatti, ribadito le tesi invano sostenute in primo grado ed ha alternativamente e cumulativamente sostenuto, da un canto, che si era formato il silenzio assenso sulla propria richiesta (e, pertanto, correlativamente, la violazione dei principi in punto di autotutela quanto al sopravvenuto provvedimento reiettivo); per altro verso, che il contestato diniego era infondato nel merito, ex art. 5 comma 9 e ss del D.L. 70/11 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

In via subordinata, quanto a quest'ultimo profilo, ha sostenuto che l'istanza era accoglibile ex art. 2 lett. a) della legge regionale della Campania n. 19/2009, modificata dalla l. reg n. 1/2011 e, comunque, ex art. 7 comma 5 della legge regionale della Campania n. 19/2009, modificata dalla l. reg n. 1/2011 (c.d. piano casa).

La parte odierna appellata ha depositato una articolata memoria chiedendo la reiezione dell'appello, perché infondato, riproponendo le tematiche esposte in primo grado in chiave reiettiva ed accolte dal Tar.

Nella prima parte della memoria ha chiarito le ragioni per cui non si era formato alcun silenzio-assenso.

Nel merito, la proposta progettuale era in conflitto con l'art. 5 comma 9 della legge n. 106/2011: il termine ?nonché?, ivi contenuto, era da leggere nell'ambito riguardante le aree degradate, e non come alternativa a queste ultime.

L'immobile per cui è causa era un capannone dismesso, e la legge non prevedeva alcuna incentivazione per gli immobili non residenziali ubicati in dette aree; neppure valeva richiamare, in via analogica, la nozione di area urbana degradata ex art. 2 lett. a) l.r. 19/09.

All'adunanza camerale del 22 ottobre 2013, fissata per la delibazione dell'istanza di sospensione della esecutività della impugnata decisione, la trattazione del procedimento è stata rinviata al merito.

Alla pubblica udienza del 18 marzo 2014 la causa è stata posta in decisone dal Collegio.

DIRITTO

  1. L'appello è infondato e deve essere disatteso nei termini di cui alla motivazione che segue.

  2. Con i connessi motivi nn. 3, 8, 9, e 10 dell'atto di appello, la società odierna appellante ha ribadito...

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