Ordinanza nº 92 da Constitutional Court (Italy), 10 Aprile 2014
Relatore | Alessandro Criscuolo |
Data di Resoluzione | 10 Aprile 2014 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N. 92
ANNO 2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Gaetano SILVESTRI Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Sabino CASSESE
- Giuseppe TESAURO
- Paolo Maria NAPOLITANO
- Giuseppe FRIGO
- Alessandro CRISCUOLO
- Paolo GROSSI
- Giorgio LATTANZI
- Aldo CAROSI
- Marta CARTABIA
- Sergio MATTARELLA "
- Mario Rosario MORELLI
- Giancarlo CORAGGIO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dellart. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218 (Modifica dellarticolo 645 e interpretazione autentica dellarticolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo), promosso dal Tribunale ordinario di Benevento nel procedimento vertente tra Pennino Costruzioni s.r.l. e M.S., con ordinanza del 28 giugno 2012, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dellanno 2013.
Visto latto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dalla società Pennino Costruzioni s.r.l. nei confronti di M.S., il Tribunale ordinario di Benevento, in composizione monocratica, con ordinanza del 28 giugno 2012 (r.o. n. 186 del 2013), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dellart. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218 (Modifica dellarticolo 645 e interpretazione autentica dellarticolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo);
che, come riferisce il giudice a quo, il decreto ingiuntivo era stato emesso il 14-22 giugno 2011, su ricorso di M.S., quale cessionario del credito vantato dalling. L.S. per prestazioni professionali rese nei confronti di Pennino Costruzioni s.r.l., ed era stato notificato alla società intimata il 13 luglio 2011;
che questultima aveva proposto opposizione, notificata il 3 ottobre 2011 con invito a comparire per ludienza del 10 febbraio 2012, e si era costituita in giudizio il 12 ottobre 2011;
che lintimata aveva eccepito: 1) lestinzione del credito professionale di L.S., stante lintegrale pagamento avvenuto prima della cessione allopposto del credito stesso; 2) lemissione del decreto ingiuntivo senza il parere del competente ordine professionale; 3) il carattere eccessivo della somma richiesta, anche perché comprensiva di attività professionali non svolte da L.S.;
che la medesima società aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il cedente L.S. e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo;
che lopposto, costituendosi in giudizio, aveva eccepito in via preliminare la tardività della costituzione dellopponente, perché effettuata oltre il termine di cinque giorni di cui agli artt. 165 e 645 del codice di procedura civile, con conseguente improcedibilità dellopposizione, alla luce della sentenza della Corte di cassazione, resa a sezioni unite, il 9 settembre 2010, n. 19246;
che prosegue il rimettente nel merito lopposto aveva evidenziato che la cessione del credito era stata notificata alla società debitrice in data 7 luglio 2010, per cui ogni successivo eventuale pagamento, eseguito dallopponente in favore delloriginario creditore cedente, non era opponibile ad esso cessionario;
che lopposto aveva rilevato, altresì, la congruità del corrispettivo richiesto, anche in relazione alle tariffe professionali vigenti allepoca delle prestazioni, e la non obbligatorietà del parere dellordine professionale per lemissione del provvedimento monitorio, concludendo per la dichiarazione dimprocedibilità dellopposizione e, in subordine, per il rigetto di essa;
che lopponente aveva dedotto linfondatezza delleccezione di improcedibilità, stante il disposto dellart. 2 della legge n. 218 del 2011;
che lopposto aveva chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dellart. 2 della legge ora citata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., rilevando che lopposizione era stata proposta da Pennino Costruzioni s.r.l. dopo la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 19246 del 2010, secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione della riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita dallart. 645, secondo comma, cod. proc. civ., determinerebbe il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dellopposto e dei termini di costituzione dellopponente;
che tale duplice automatismo conseguirebbe ad avviso della Corte di cassazione nella pronuncia richiamata alla mera proposizione dellopposizione, e, quindi, non soltanto nel caso di assegnazione allopposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario, con conseguente improcedibilità dellopposizione nel caso di costituzione dellopponente oltre i cinque giorni dalla notifica della citazione;
che, tutto ciò premesso, il Tribunale dubita della legittimità costituzionale dellart. 2 della legge n. 218 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., per violazione dellart. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali (CEDU);
che, in punto di rilevanza, secondo il giudice a quo, nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale del censurato art. 2, in conformità al principio giuridico di cui alla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 19246 del 2010, lopposizione a decreto ingiuntivo dovrebbe essere dichiarata improcedibile, per essersi la società opponente costituita in giudizio oltre i cinque giorni di cui allart. 165 cod. proc. civ., letto in combinato disposto con lart. 645, secondo comma, del medesimo codice, nel testo vigente allepoca dellinstaurazione del giudizio principale;
che il rimettente sottolinea come fosse consolidato lorientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dellopponente fosse da equiparare alla sua mancata costituzione e comportasse limprocedibilità dellopposizione medesima (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 20 agosto 1992, n. 9684; 3 aprile 1990, n. 2707 e 13 febbraio 1978, n. 652);
che rileva ancora il Tribunale qualora, invece, lart. 2 della legge n. 218 del 2011 fosse ritenuto costituzionalmente legittimo, in quanto rispettoso dei limiti generali alla efficacia retroattiva delle leggi, leccezione di improcedibilità dellopposizione dovrebbe essere considerata...
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