Ordinanza nº 92 da Constitutional Court (Italy), 10 Aprile 2014

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione10 Aprile 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 92

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218 (Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo), promosso dal Tribunale ordinario di Benevento nel procedimento vertente tra Pennino Costruzioni s.r.l. e M.S., con ordinanza del 28 giugno 2012, iscritta al n. 186 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, promosso dalla società Pennino Costruzioni s.r.l. nei confronti di M.S., il Tribunale ordinario di Benevento, in composizione monocratica, con ordinanza del 28 giugno 2012 (r.o. n. 186 del 2013), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218 (Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo);

che, come riferisce il giudice a quo, il decreto ingiuntivo era stato emesso il 14-22 giugno 2011, su ricorso di M.S., quale cessionario del credito vantato dall’ing. L.S. per prestazioni professionali rese nei confronti di Pennino Costruzioni s.r.l., ed era stato notificato alla società intimata il 13 luglio 2011;

che quest’ultima aveva proposto opposizione, notificata il 3 ottobre 2011 con invito a comparire per l’udienza del 10 febbraio 2012, e si era costituita in giudizio il 12 ottobre 2011;

che l’intimata aveva eccepito: 1) l’estinzione del credito professionale di L.S., stante l’integrale pagamento avvenuto prima della cessione all’opposto del credito stesso; 2) l’emissione del decreto ingiuntivo senza il parere del competente ordine professionale; 3) il carattere eccessivo della somma richiesta, anche perché comprensiva di attività professionali non svolte da L.S.;

che la medesima società aveva chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il cedente L.S. e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo;

che l’opposto, costituendosi in giudizio, aveva eccepito in via preliminare la tardività della costituzione dell’opponente, perché effettuata oltre il termine di cinque giorni di cui agli artt. 165 e 645 del codice di procedura civile, con conseguente improcedibilità dell’opposizione, alla luce della sentenza della Corte di cassazione, resa a sezioni unite, il 9 settembre 2010, n. 19246;

che – prosegue il rimettente – nel merito l’opposto aveva evidenziato che la cessione del credito era stata notificata alla società debitrice in data 7 luglio 2010, per cui ogni successivo eventuale pagamento, eseguito dall’opponente in favore dell’originario creditore cedente, non era opponibile ad esso cessionario;

che l’opposto aveva rilevato, altresì, la congruità del corrispettivo richiesto, anche in relazione alle tariffe professionali vigenti all’epoca delle prestazioni, e la non obbligatorietà del parere dell’ordine professionale per l’emissione del provvedimento monitorio, concludendo per la dichiarazione d’improcedibilità dell’opposizione e, in subordine, per il rigetto di essa;

che l’opponente aveva dedotto l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità, stante il disposto dell’art. 2 della legge n. 218 del 2011;

che l’opposto aveva chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge ora citata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., rilevando che l’opposizione era stata proposta da Pennino Costruzioni s.r.l. dopo la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 19246 del 2010, secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione della riduzione a metà dei termini a comparire, stabilita dall’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., determinerebbe il dimezzamento automatico dei termini di comparizione dell’opposto e dei termini di costituzione dell’opponente;

che tale duplice automatismo conseguirebbe – ad avviso della Corte di cassazione nella pronuncia richiamata – alla mera proposizione dell’opposizione, e, quindi, non soltanto nel caso di assegnazione all’opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario, con conseguente improcedibilità dell’opposizione nel caso di costituzione dell’opponente oltre i cinque giorni dalla notifica della citazione;

che, tutto ciò premesso, il Tribunale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 218 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., per violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU);

che, in punto di rilevanza, secondo il giudice a quo, nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale del censurato art. 2, in conformità al principio giuridico di cui alla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 19246 del 2010, l’opposizione a decreto ingiuntivo dovrebbe essere dichiarata improcedibile, per essersi la società opponente costituita in giudizio oltre i cinque giorni di cui all’art. 165 cod. proc. civ., letto in combinato disposto con l’art. 645, secondo comma, del medesimo codice, nel testo vigente all’epoca dell’instaurazione del giudizio principale;

che il rimettente sottolinea come fosse consolidato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell’opponente fosse da equiparare alla sua mancata costituzione e comportasse l’improcedibilità dell’opposizione medesima (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 20 agosto 1992, n. 9684; 3 aprile 1990, n. 2707 e 13 febbraio 1978, n. 652);

che rileva ancora il Tribunale qualora, invece, lart. 2 della legge n. 218 del 2011 fosse ritenuto costituzionalmente legittimo, in quanto rispettoso dei limiti generali alla efficacia retroattiva delle leggi, leccezione di improcedibilità dellopposizione dovrebbe essere considerata...

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