Sentenza nº 1663 da Council of State (Italy), 08 Aprile 2014

Data di Resoluzione08 Aprile 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Vito Poli, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE, Sezione I, n. 2 del 9 gennaio 2013, resa tra le parti, concernente realizzazione e gestione di parcheggio multipiano interrato - ricerca soggetti privati promotori per la finanza di progetto.

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1533 del 2013, proposto da:

ALESSANDRIA PARCHEGGI S.P.A. SOCIETÀ DI PROGETTO, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Coli e Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;

COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianluigi Pellegrino e Claudio Piacentini, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;

AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' ? A.T.M. S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rocco Mangia e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14 - A4;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Alessandria e di Azienda Trasporti e Mobilita' ? A.T.M. S.P.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Santo Gnoni su delega dell'avv. Paolo Coli, Gianluigi Pellegrino e Gabriele Pafundi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

I.1. Con avviso in data 22 dicembre 2005 il Comune di Alessandria sollecitava, ai sensi dell'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i soggetti privati alla presentazione, quali promotori, di proposte per la realizzazione del ?parcheggio interrato piazza Garibaldi? (incluso nel programma triennale dei lavori pubblici 2006 ? 2008) a mezzo di concessione di cui all'articolo 19, comma 2, della predetta legge 11 febbraio 1994, n. 109, con risorse totalmente a carico dei promotori stessi.

Nel predetto avviso, oltre al costo dell'intervento stimato presuntivamente in ?. 12.000.000,00 (oltre I.V.A. ed oneri accessori compresi), era espressamente indicato, tra l'altro, che:

  1. la realizzazione del parcheggio doveva essere prevista solo in interrato;

  2. non erano ammessi parcheggi in superficie, né in elevazione;

  3. la costruzione della struttura doveva prevedere la realizzazione di ulteriori posti auto, pertinenziali e non, da destinare, in diritto di superficie, ad uso esclusivo di soggetto privati;

  4. la durata della concessione, unica sia per i posti a rotazione che per quelli in diritto di superficie, non poteva essere superiore ad anni 50;

  5. il concessionario poteva applicare, per i posti a rotazione, un abbonamento mensile senza riserva di posto e doveva inoltre attenersi alla leva tariffaria riportata nel vigente P.G.T.U. e nell'allegato Programma Parcheggi;

  6. nella valutazione della proposta si sarebbe tenuto conto della sistemazione definitiva della piazza, secondo parametri di qualità tecnico ? architettonica ed economica, per la cui realizzazione doveva essere presentato uno studio a livello di progettazione preliminare;

  7. le opere afferenti tale sistemazione definitiva avrebbero potuto essere eseguite direttamente dal concessionario che si sarebbe impegnato comunque al loro parziale o totale finanziamento con una somma minima di ?. 1.000.000,00;

  8. un'area da ricavare nella struttura interrata, non superiore a mq. 2.000, poteva essere destinata ad attività commerciali/artigianali legate alla gestione e manutenzione degli autoveicoli;

  9. le esigenze e le valutazioni indicate nell'avviso non precludevano al promotore la facoltà di presentare proposte modificative o integrative che prevedessero l'attivazione di altri servizi connessi alla suesposta destinazione dell'intervento;

  10. l'amministrazione comunale avrebbe individuato le proposte da mettere a gara ai sensi dell'art. 37 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, valutandone, in particolare, la fattibilità sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convinzione;

  11. la valutazione delle proposte sarebbe avvenuta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [sulla base degli indicati elementi di natura qualitativa (P.1. e P.2.) e quantitativa (tutti i rimanenti): a) P.1. Valore tecnico ed estetico del progetto, punti 35, così articolati: 1.1. valore tecnico opere edili impianto parcheggio, punti 10; 1.2. valore tecnico della soluzione per la sistemazione dei flussi di traffico veicolari e pedonali, punti 10; 1.3. valore tecnico ed estetico impianto aerazione/ventilazione parcheggio, punti 5; 1.4. valore tecnico ed estetico della proposta di sistemazione della piazza, punti 10; b) P.2. Modalità di gestione del servizio, punti 15, così articolati: 2.1. tecnologie impiegate per la gestione (accessi, pagamento), punti 5; 2.2. Integrabilità del servizio con il sistema pubblico della sosta a pagamento, punti 10; c) P.3. Tariffe di sosta (costo orario in ?.), punti 5; d) P.4. Durata della concessione, punti 10; e) P.5. Tempo di esecuzione dei lavori, punti 20; f) P.6. Numero dei posti auto a rotazione, punti 10; g) P.7. Valore economico del finanziamento per la riqualificazione della piazza, punti 5].

    I.2. Con la delibera n. 393/ - 1029 del 19 dicembre 2007 (avente ad oggetto ?Realizzazione e gestione di parcheggio multipiano interrato in Piazza Garibaldi. Valutazione delle proposte presentate ai sensi dell'art. 37 bis della legge 109/94 ora 153 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 per l'individuazione del promotore per la concessione dell'intervento di realizzazione e gestione del parcheggio interrato in Piazza Garibaldi?), la Giunta comunale di Alessandria:

  12. prendeva atto della graduatoria predisposta dall'organismo di supporto del responsabile unico del procedimento;

  13. dichiarava tecnicamente ammissibili e fattibili, sotto i profili di cui all'art. 37 ter della legge n. 109/94, ora art. 154 D. Lgs. 163/06, le cinque proposte presentate, approvando la seguente graduatoria: 1° - promotore n. 4 - A.T.I. costituenda formata da Ruscalla Renato S.p.A. (capogruppo - mandataria), Apcoa Parking Italia S.p.A. e Final S.p.A. (mandanti); 2° - promotore n. 3 - A.T.I. costituenda formata da G.D.M. Costruzioni S.p.A. (capogruppo ? mandataria), Auto Ariberto S.p.A. (mandante); 3° - promotore n. 1 - A.T.I. costituenda formata da Zoppi s.r.l. (capogruppo ? mandataria), Impresa Tre Colli S.p.A., Boggeri S.p.A. e Asti Servizi Pubblici S.p.A. (mandanti); 4° - promotore n. 2 - A.T.I. costituenda formata da Consorzio Cooperative Costruzioni (capogruppo ? mandataria), Codelfa S.p.A. e Parcheggi Italia S.p.A. (mandanti); 5° - promotore n. 5 - A.T.I. costituita formata da Impresa Franzosi Cave e Calcestruzzi (capogruppo ? mandataria), Palladio s.r.l., Elettrodelta s.r.l. e Bergo s.r.l. (mandanti);

  14. stabiliva di considerare di pubblico interesse e di individuare come tale la proposta dell'A.T.I. costituenda formata da Ruscalla Renato S.p.A. (capogruppo - mandataria), Apcoa Parking Italia S.p.A. e Final S.p.A. (mandanti), con particolare riguardo alla durata della concessione stabilita in 30 anni per il parcheggio a rotazione ed in n. 50 anni per i box da sub concedere in diritto di superficie a terzi, attribuendole il titolo di ?promotore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 ter Legge 109/94, ora art. 154 del D.Lgs. 163/06.

    Nella predetta delibera veniva anche stabilito, tra l'altro, di porre in gara (punto 5) il progetto costituente la proposta del promotore, come previsto dall'articolo 155 del D. Lgs. 163/06, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fissando gli elementi di valutazione ed i relativi pesi, e che le offerte dei concorrenti alla procedura di gara indetta ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/06 non potevano prevedere varianti al progetto architettonico posto a base di gara, ma solo migliorie di cui era fornita anche una puntuale indicazione (punto 6).

    I.3. Con avviso pubblicato il 6 maggio 2008 veniva bandita la gara per l'affidamento della concessione della ?Progettazione, realizzazione e gestione mediante project financing di parcheggio multipiano interrato di piazza Garibaldi?.

    Il relativo procedimento, che subiva un arresto a causa della sospensione (disposta con ordinanza cautelare n. 4233 del 22 luglio 2008 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato) dell'efficacia della citata delibera n. 393/-1029 del 19 dicembre 2007, impugnata dalla costituenda A.T.I. tra G.D.M. Costruzioni S.p.A. e Auto Ariberto S.p.A., riprendeva il suo corso a seguito del dispositivo di sentenza n. 48 del 24 ottobre 2008 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. I (e della relativa sentenza . 2931 del 21 novembre 2008, di rigetto del ricorso).

    Tuttavia l'invito ritualmente inoltrato a tutte le ditte prequalificate rimaneva senza esito e, giusta determinazione del Direttore del Servizio di pianificazione sviluppo territoriale ed economico ? Servizio 4010N ? U.O.A. Funzioni amministrative dell'area e politiche dell'abitare, n. 134 del 2 febbraio 2012, l'amministrazione, preso atto, tra l'altro, che con sentenza n. 1 del 28 gennaio 2012 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato era stato dichiarato estinto l'appello proposto...

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