Sentenza nº 1608 da Council of State (Italy), 07 Aprile 2014

Data di Resoluzione07 Aprile 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Marzio Branca, Presidente FF

Nicola Russo, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore

Andrea Migliozzi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 10473/2009, resa tra le parti, concernente determinazione indennita' di esproprio delle aree occorrenti per l'attuazione del completamento pz 37 anagnina II - ris. danni

sul ricorso numero di registro generale 1808 del 2010, proposto da:

Sifin Immobiliare Finanziaria Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Gentile, con domicilio eletto presso Massimo Gentile in Roma, via Sebino, 29;

Comune di Roma, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Americo Ceccarelli e Domenico Rossi, domiciliati in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2013 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Sinisi, per delega dell'Avv. Gentile, e Rossi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - Con ricorso al TAR del Lazio, la società Immobiliare finanziaria SIFIN, premesso di essere proprietaria di alcuni immobili siti in Roma (ubicati in località Fattoria Rampa e costituiti da un unico corpo fondiario della superficie di ettari 4.00.75 composti da numerosi lotti), esponeva che i medesimi venivano occupati ed utilizzati dal predetto Comune per fini pubblici senza notificare alla medesima alcun atto del procedimento espropriativo. Tale occupazione avveniva in applicazione della delibera di Giunta regionale n. 7387 del 1° dicembre 1987, che ha approvato il II Piano delle zone destinate a edilizia economica e popolare, e dalla delibera n. 51 del 2 aprile 1998, che ha adottato la X variante integrativa del II peep, tra cui, in particolare, il p.d.z. Anagnina II, nell'ambito del quale si collocano le aree predette. Esponeva in particolare la ricorrente che:

    - che la delibera consiliare comunale n. 81 del 2 giugno 1999, integrata e modificata con la delibera n. 54 del 6 marzo 2000, ha localizzato i programmi costruttivi sulle aree del sopra citato p.d.z., fissando il termine per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni in cinque anni decorrenti dalla esecutività della seconda;

    - che la determinazione dirigenziale n. 48 del 28 marzo 2000, che ha disposto l'occupazione in via d'urgenza delle aree, e che non è mai stata notificata alla società, ha fissato il termine per l'ultimazione dei lavori e delle espropriazioni al 25 marzo 2005;

    - che parimenti non sono mai state notificate alla...

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