Sentenza nº 11695 da Lazio, Roma, 18 Dicembre 2008

Data di Resoluzione18 Dicembre 2008
EmittenteLazio - Roma

REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg.Dec.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 7586 Reg.Ric..
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE III QUATER N. 2005 Reg.Ord.
composto dai Magistrati:
- Cons. Mario DI GIUSEPPE - Presidente

- Cons. Antonio AMICUZZI - Consigliere, relatore

- Cons. Umberto REALFONZO - Consigliere

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso n. 7586 del 2005 proposto da ALESSIO Domenico, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Sanino, Francesco Castiello e Angelo Tuzza, unitamente al terzo dei quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza G. Mazzini n. 27 ;

CONTRO

La REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Vannicelli e Gennaro Terracciano, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, alla Piazza di Spagna n. 35;

e nei confronti

di MACCHITELLA Luigi rappresentato e difeso dall'avv. Rosaria Russo Valentini, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 284 ;

per l'opposizione al Collegio,

ex art. 26, VII c., della L. n. 1034 del 1971, avverso il decreto di "estinzione del giudizio" emesso in data 31.1.2008, assuntamente comunicato in data 12.7.2008, e per la conseguente reiscrizione del ricorso in epigrafe al ruolo ordinario;

previa declaratoria di nullità o annullamento dell'atto di "rinuncia agli atti del giudizio" depositato il 2.11.2007, con conseguente declaratoria di nullità o annullamento del decreto di estinzione opposto;

in ogni caso, anche con altra sequenza decisoria ritenuta di giustizia, per l'accoglimento dell'opposizione e la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario;

per l'annullamento dell'atto del 17.7.2007 intercorrente fra il ricorrente e la Regione Lazio, stante la sua natura di accordo sostitutivo ex art. 11 della L. n. 241 del 1990;

in via subordinata, ritenuto detto atto del 17.7.2007 quale transazione di natura negoziale ai sensi dell'art. 1965 del c.c., per la declaratoria, incidenter tantum, dell'annullamento dell'atto stesso;

"ferme le conclusioni di merito";

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del dott. Luigi Macchitella, anche ricorrente incidentale;

Vista la memoria prodotta dalla parte ricorrente a sostegno delle proprie difese;

Visto il decreto presidenziale del 23/31 gennaio 2008 n. 831;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla udienza in camera di consiglio del 19.11.2008, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

  1. Con atto notificato il 9.10.2008, depositato il 10.10.2008, il dott. Domenico Alessio (premesso di aver presentato, nel corso del giudizio n. 7586 del 2005 di cui trattasi - volto all'annullamento del decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0338 del 5..8.2005, di nomina del dott. Luigi Macchitella quale Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini-, "istanza di rinuncia agli atti, in creduto adempimento dell'obbligo scaturito (?) dalla transazione intervenuta con la Regione Lazio", assuntamente venuta ad esistenza sulla base di un processo formativo della volontà viziato profondamente, quindi inidoneo "alla produzione di qualsivoglia effetto sul processo") ha proposto opposizione al Collegio, ex art. 26, VII c., della L. n. 1034 del 1971, avverso il decreto presidenziale del 23/31 gennaio 2008 n. 831, con il quale, "Visto l'atto depositato in data 02 novembre 2007 con cui la parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso in relazione al sopravvenuto accordo transattivo tra le parti sottoscritto in data 18 giugno 2007", è stato dato atto della rinuncia a detto ricorso.

    Con detto atto di opposizione è stata chiesta la conseguente reiscrizione del ricorso in epigrafe al ruolo ordinario, previa declaratoria di nullità o annullamento dell'atto di "rinuncia agli atti del giudizio" depositato il 2.11.2007, con conseguente declaratoria di nullità o annullamento del decreto di estinzione opposto; in ogni caso, anche con altra sequenza decisoria ritenuta di giustizia, per l'accoglimento dell'opposizione e la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Inoltre sono stati chiesti l'annullamento dell'atto del 17.7.2007, intercorrente fra il ricorrente e la Regione Lazio, stante la sua natura di accordo sostitutivo ex art. 11 della L. n. 241 del 1990, e, in via subordinata, ritenuto detto atto del 17.7.2007 quale transazione di natura negoziale ai sensi dell'art. 1965 del c.c., la declaratoria, incidenter tantum, dell'annullamento dello stesso; "ferme le conclusioni di merito".

    A sostegno della opposizione sono stati dedotti i seguenti motivi:

    1. - Dopo che il Consiglio di Stato, in data 29.5.2007, ha disposto la reintegra cautelare del ricorrente nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale, e delle iniziative dell'interessato volte alla ripresa delle sue funzioni, il Presidente della Regione Lazio avrebbe inviato al deducente note dilatorie, volte al surrettizio scopo di temporeggiare, onde consentire la approvazione, nelle more, della L. R. Lazio n. 8 del 2007, tesa ad impedire gli effetti reintegratori di detta pronuncia del Consiglio di Stato.

      Contemporaneamente sarebbero stati posti in essere attacchi a mezzo stampa, con "minacce di nuova risoluzione del rapporto", che configurerebbero minacce del datore di lavoro volte alla risoluzione del rapporto (che, ex art. 1438 del c.c., determina l'annullabilità per violenza dell'atto negoziale cui il prestatore di lavoro si sia determinato in conseguenza della stessa, stante l'ingiustizia del...

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