Sentenza nº 71 da Constitutional Court (Italy), 02 Aprile 2014

RelatoreGiorgio Lattanzi
Data di Resoluzione02 Aprile 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 71

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno 26 luglio 2012 (Riduzione delle risorse per sanzione ai comuni e alle province non rispettosi del patto di stabilità – anno 2011), promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 29 settembre 2012, depositato in cancelleria il 9 ottobre 2012 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti tra enti 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli per la Regione siciliana, e l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 29 settembre 2012 e depositato il successivo 9 ottobre (reg. confl. enti n. 14 del 2012) la Regione siciliana ha promosso conflitto di attribuzione in relazione al decreto 26 luglio 2012 (Riduzione delle risorse per sanzione ai comuni e alle province non rispettosi del patto di stabilità – anno 2011), con il quale il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno ha applicato a taluni Comuni del territorio regionale sanzioni, in conseguenza dell’inosservanza del patto di stabilità per l’anno 2011.

    In particolare, la ricorrente chiede, limitatamente ai Comuni siciliani, previa sospensione in via cautelare degli artt. 1 e 3 del decreto, di dichiarare che non spettava allo Stato adottare tali prescrizioni e conseguentemente di annullarle.

    L’art. 1 concerne l’ente locale che non abbia rispettato il patto di stabilità per l’anno 2011 e prevede una riduzione dei trasferimenti erariali pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato, entro il limite massimo del 3% delle entrate correnti.

    L’art. 3 opera una riduzione dei trasferimenti, nella misura del 3% delle entrate correnti, per i Comuni che non abbiano inviato la certificazione concernente l’osservanza del patto di stabilità per l’anno 2011, o che l’abbiano trasmessa senza adeguarsi al modello indicato con decreto ministeriale.

    Il conflitto, proposto anteriormente alla pubblicazione della sentenza n. 219 del 2013 di questa Corte, muove dalla premessa che il decreto dirigenziale costituisce applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che la ricorrente ha impugnato in via principale innanzi a questa Corte, limitatamente agli artt. 2 e 13, e che ha formato oggetto della sentenza appena citata.

    Il d.lgs. n. 149 del 2011 ha previsto sanzioni per gli enti locali che non rispettino il patto di stabilità, ed è stato censurato per difetto di delega, in base al presupposto che gli artt. 1 e 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) non avrebbero consentito al Governo di intervenire nei confronti delle autonomie speciali.

    L’atto impugnato con l’odierno conflitto, in quanto...

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