Sentenza nº 70 da Constitutional Court (Italy), 02 Aprile 2014

RelatoreMario Rosario Morelli
Data di Resoluzione02 Aprile 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 70

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013), che ha inserito l’art. 85-ter, rubricato «Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni», nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 maggio-3 giugno 2013, depositato in cancelleria il 4 giugno 2013 ed iscritto al n. 66 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi l’avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Maria Chiara Lista per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. – Con il ricorso in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 marzo 2013, n. 4 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013), a suo avviso lesivo dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto «eccede dai limiti generali di cui all’art. 4 dello statuto speciale di autonomia della Regione Trentino Alto Adige, richiamati in relazione alle competenze legislative delle Province autonome dall’art. 5 [rectius: 8] del medesimo Statuto speciale».

    1.1.– Con la norma denunciata è stato inserito l’art. 85-ter, rubricato «Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni», nel d.P.G.p. 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti).

    In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri – richiamata, in premessa, la sentenza di questa Corte n. 249 del 2009, sul carattere trasversale della competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», e sulla riconducibilità a detta materia della gestione dei rifiuti – censura il combinato di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 del predetto art. 85-ter, nella parte in cui si prevede che sia sufficiente, a determinare la cessazione della qualifica di rifiuto, la mera comunicazione, eseguita dal titolare dell’autorizzazione prima del trasporto all’esterno del cantiere, in ordine alla compatibilità ambientale ed alla rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale recuperato.

    1.2.– L’impugnata disciplina provinciale si porrebbe, infatti, in contrasto, secondo il ricorrente, con la...

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