Sentenza nº 64 da Constitutional Court (Italy), 01 Aprile 2014

RelatorePaolo Maria Napolitano
Data di Resoluzione01 Aprile 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 64

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE ”

- Giuseppe TESAURO ”

- Paolo Maria NAPOLITANO ”

- Giuseppe FRIGO ”

- Alessandro CRISCUOLO ”

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Sergio MATTARELLA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate − Legge finanziaria 2004), e dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), promosso dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento vertente tra l’Azienda Energetica Spa - Etschwerke A.G. (AE-EW) e la Provincia autonoma di Bolzano con ordinanza del 15 maggio 2012, iscritta al n. 147 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2012.

Visti gli atti di costituzione della Azienda Energetica Spa - Etschwerke A.G. (AE-EW) e della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi gli avvocati Damiano Florenzano e Luigi Manzi per l’Azienda Energetica Spa - Etschwerke A.G. (AE-EW), Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. − Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato − in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 41, 97, 113, 117, commi primo, secondo, lettere e) ed s), e terzo, e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 5, 9 e 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed agli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), − questioni di legittimità costituzionale dell’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 aprile 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate – Legge finanziaria 2004), nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 marzo 1983, n. 10 (Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica), fissa l’ammontare del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico, che sviluppano oltre 3.000 chilowatt di potenza nominale, in 24 euro per ogni chilowatt, stabilendo, al comma 3, la decorrenza di detto aumento dal 1° luglio 2004.

    1.1.− In relazione ai parametri sopra indicati, il rimettente solleva, altresì, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 29 agosto 2000, n. 13 (Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l’anno finanziario 2000 e per il triennio 2000-2002 e norme legislative collegate), nella parte in cui, modificando l’art. 1, commi 1 e 2, della medesima legge prov. n. 10 del 1983, ha per la prima volta introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, il criterio dell’aumento progressivo del canone per l’uso idroelettrico, fissando, altresì, importi differenziati all’interno della stessa tipologia di uso.

    1.2.− Il giudice a quo premette di essere investito dei ricorsi promossi in grado di appello dalla Azienda Energetica Spa - Etschwerke A.G. (AE-EW), società interamente partecipata dai Comuni di Bolzano e Merano, che in regime di concessione produce e distribuisce energia elettrica nel territorio dell’Alto Adige, avverso le sentenze n. 927 e n. 928 del 2008 con le quali il Tribunale regionale delle acque pubbliche presso la Corte d’appello di Venezia ha rigettato le domande dalla stessa azionate nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

    Con il primo ricorso la società chiedeva di accertare, previa disapplicazione della normativa censurata, la non debenza del canone di derivazione idroelettrica alla Provincia di Bolzano per l’importo contestato per l’anno 2004, e per l’effetto invocava l’annullamento dei provvedimenti dell’Ufficio delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano e la restituzione di quanto pagato in eccedenza.

    1.3.− Secondo quanto riferito dal rimettente, la società deduceva che il canone, come rideterminato, costituiva di fatto una tassa avente effetto equivalente ai dazi di importazione ed esportazione di merci, vietati dagli artt. 23 e 25 del Trattato CE, e che la disciplina provinciale, comportando un aumento del costo dell’energia che aveva l’effetto di ridurre la competitività dell’azienda sul mercato, era quindi contraria al principio comunitario della libera circolazione delle merci, e dunque agli artt. 2, 3, 4, 14.2 e da 23 a 31 del Trattato.

    Sollevava, inoltre, numerose eccezioni di illegittimità costituzionale delle norme in riferimento agli artt. 120 e 41 Cost., perché hanno frapposto barriere al libero commercio tra le Regioni e hanno limitato la libertà di iniziativa economica; agli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), perché hanno determinato un minor utilizzo di fonti di energia rinnovabili e violato la riserva statale in materia di legislazione ambientale; all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto in un mercato liberalizzato un aumento del prezzo dell’energia in una sola parte del territorio nazionale produce effetti sulla concorrenza. Sosteneva, infine, che l’art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n. 235 del 1977 «è inapplicabile per il principio di sussidiarietà verticale in quanto l’intera materia è attratta nella competenza legislativa statale, sicché i canoni di derivazione dovrebbero essere determinati, anche nella provincia di Bolzano, ai sensi della legge n. 36 del 1994, del d.m. n. 90 del 1997 e del d.m. 24.11.2000».

    Identiche domande la società proponeva con il secondo ricorso, in relazione ai canoni di derivazione idroelettrica per l’anno 2005.

    La Provincia autonoma di Bolzano si costituiva in entrambi i giudizi, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande.

    1.4.− Quanto al secondo grado di giudizio, il rimettente rappresenta che la società reitera le contestazioni avverso la richiesta della Provincia autonoma di Bolzano di pagamento dei canoni di derivazione idroelettrica calcolati, per l’anno 2005, sulla base dell’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004 che ne ha innalzato ingiustificatamente l’importo per lo scaglione di potenza superiore a 3.000 chilowatt, portandolo a 24 euro, pari a circa il doppio della media dei canoni applicati dalle altre Regioni italiane nonché dalla Provincia autonoma di Trento.

    Deduce la violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni di legge, e, in particolare, dell’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977; degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d’indipendenza della Corte costituzionale), e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), in riferimento all’illegittimità dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, come modificato prima dall’art. 3, commi 1 e 2, della legge prov. n. 13 del 2000 e poi dall’art. 29 della legge prov. n. 1 del 2004, per violazione degli artt. 3, 23, 41, 117 e 120 Cost.; dei principi fondamentali della legislazione statale vigente; dell’art. 117, primo comma, Cost., per violazione dei principi dell’ordinamento comunitario di certezza del diritto e dell’affidamento. Ha reiterato le censure in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 14.2 e da 23 a 31 del Trattato CE; dell’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, in riferimento all’illegittimità dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, come modificato dalle leggi prov. n. 13 del 2000 e n. 1 del 2004, per violazione degli artt. 3, 41 e 120 Cost. Ha infine dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977; degli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, in riferimento alla illegittimità dell’art. 1 della legge prov. n. 10 del 1983, come modificato dalle leggi prov. n. 13 del 2000 e n. 1 del 2004, per violazione degli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost.; degli artt. 5, 9 e 13 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige; degli artt. 1 e 1-bis del d.P.R. n. 235 del 1977; dei principi fondamentali della legislazione statale vigente e dell’art. 117, primo comma, Cost., per violazione degli obblighi internazionali.

    1.5.− Aggiunge il Tribunale rimettente che con distinto ricorso la società ha promosso appello avverso la sentenza n. 928 del 2008, svolgendo analoghi motivi e argomentazioni in riferimento ai canoni di derivazione per lanno 2004; che in entrambi i giudizi si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano «chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto degli appelli»; che, con ordinanza collegiale emessa il 7 luglio 2010, i procedimenti sono stati riuniti e che, in pari data, gli atti sono stati trasmessi alla Corte costituzionale sollevando...

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