Sentenza nº 60 da Constitutional Court (Italy), 28 Marzo 2014

RelatoreAlessandro Criscuolo
Data di Resoluzione28 Marzo 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 60

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1, promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia con ordinanza del 28 marzo 2012 e dal Consiglio di Stato con ordinanze del 22 novembre 2012 e del 23 gennaio 2013, iscritte rispettivamente al n. 134 del registro ordinanze 2012 e ai numeri 42 e 58 del registro ordinanze 2013, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2012 e numeri 11 e 13, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di costituzione di P.L. e di P.M., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2014 e nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;

uditi gli avvocati Gennaro Notarnicola e Pietro Paolo Lettieri per P.L., Angelo Clarizia per P.M. e l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con ordinanza del 22 novembre 2012 (r.o. n. 42 del 2013), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 (Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1 – nel testo ante modifica, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 [Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5].

    1.1.– Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciare su un ricorso in appello proposto dalla professoressa P.M. nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché della Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, avverso la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio (d’ora in avanti TAR) del 22 febbraio 2011, n. 1775.

    Al riguardo espone che – come riferito dall’appellante – la prof.ssa P.M., nel corso del 2008, aveva partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dalla citata università, per la copertura di un posto di professore ordinario presso la facoltà di giurisprudenza – settore scientifico-disciplinare Ius/14 (Diritto dell’Unione europea), ed era stata dichiarata idonea all’esito della relativa procedura; che quest’ultima era stata indetta dalla medesima università presso cui ella già prestava servizio in qualità di professore associato nel medesimo settore scientifico-disciplinare; che, con delibera in data 24 novembre 2010, il Consiglio della facoltà di giurisprudenza, considerate le esigenze didattico-scientifiche della facoltà stessa, aveva deliberato di chiamare la docente a ricoprire il posto di ruolo di prima fascia per il menzionato settore scientifico-disciplinare Ius/14; che l’Università non aveva assunto l’appellante come professore di prima fascia nell’insegnamento da lei già ricoperto in qualità di professore associato; che ella aveva rivolto formale richiesta alla detta Università, al fine di essere nominata e immessa in ruolo, ma il Rettore aveva respinto l’istanza, in asserita ottemperanza al disposto della circolare ministeriale 27 marzo 2009, n. 478 (emanata in applicazione del d.l. n. 180 del 2008), in quanto l’Università in questione non sarebbe stata legittimata a procedere all’assunzione sulla base della propria dotazione di posti in organico.

    Il rimettente ricorda che la circolare ministeriale menzionata, nell’attuare il disposto dell’art. 1 del d.l. n. 180 del 2008, si è soffermata, in particolare, sul contenuto degli obblighi ricadenti sulle università cosiddette “virtuose” (ossia sugli atenei che, al pari di quello catanzarese, non abbiano superato, per quanto riguarda le spese fisse e obbligatorie relative al personale di ruolo, il limite parametrico di cui all’art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pari al novanta per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario), stabilendo le modalità concrete con cui determinare il limite di spesa fissato per procedere alle nuove assunzioni di personale (in base all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 180 del 2008, tale limite è fissato in una soglia di spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente).

    Il Consiglio di Stato riferisce, altresì, che il provvedimento rettorale di cui sopra era stato impugnato dalla prof.ssa P.M. dinanzi al TAR del Lazio che, dopo avere accolto l’istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato, aveva respinto nel merito il ricorso; ed aggiunge che la sentenza in questione è stata impugnata in sede di appello dalla prof.ssa P.M. la quale ne ha chiesto la riforma articolando i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009; 2) motivazione illogica e contraddittoria; 3) illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado per illegittimità derivata dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 180 del 2008, stante la violazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost.

    Con riguardo al motivo sub 1), secondo l’appellante, il TAR avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità delle previsioni di cui alla circolare ministeriale 27 marzo 2009, la quale avrebbe erroneamente desunto dalle disposizioni del d.l. n. 180 del 2008 un divieto di assunzione. In particolare, ad avviso della docente, qualora si ammettesse – come ritenuto dal TAR – che la citata circolare ministeriale sia conforme alle previsioni di legge e che a quest’ultima sia effettivamente riferibile il divieto di assunzione a lei opposto, ne conseguirebbero effetti «illogici e irragionevoli», tali da palesare l’implausibilità della proposta ricostruzione interpretativa. La lettura del pertinente quadro legislativo offerta dal Tribunale sarebbe erronea, in quanto comporterebbe che, mentre alle università caratterizzate da una deteriore situazione finanziaria sarebbe, comunque, consentito procedere ad assunzioni dei professori associati (recte: ricercatori) risultati vincitori di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione – senza il rispetto di alcuna percentuale e con il solo limite del non aggravio di spesa – al contrario, la medesima facoltà sarebbe preclusa alle università cosiddette “virtuose”, anche nelle ipotesi in cui ciò non determini alcun aggravio di spesa.

    Sotto tale aspetto, il Tribunale non avrebbe tenuto adeguatamente conto del fatto che l’assunzione dell’appellante non avrebbe determinato alcun aggravio di spesa a carico dell’Università degli Studi “Magna Graecia”, in considerazione del fatto che: a) essa già prestava servizio presso quell’ateneo in qualità di professore associato; b) gli oneri complessivi connessi allo status di professore associato con alcuni anni di anzianità di servizio erano addirittura superiori a quelli che sarebbero stati connessi all’immissione in servizio in qualità di professore ordinario.

    Inoltre, il TAR non avrebbe considerato che, nel caso in esame, i divieti e i limiti alle nuove assunzioni non potevano trovare applicazione dato che l’appellante già prestava servizio presso l’ateneo catanzarese, con la conseguenza che il passaggio alla qualifica di professore ordinario costituiva un mero passaggio di livello e, in quanto tale, inidoneo a determinare l’instaurazione di un nuovo rapporto d’impiego.

    Con riguardo al motivo di appello sub 2), in via subordinata rispetto alle argomentazioni sub 1) e per l’ipotesi in cui l’art. 1, comma 3, del d.l. n. 180 del 2008, sia effettivamente da interpretare nel senso che per le università ivi contemplate il legislatore avrebbe inteso fissare un generalizzato limite alle assunzioni, senza riconoscere le deroghe ammesse nel caso delle università “non virtuose”, l’appellante ha chiesto che il Collegio sollevi questione di legittimità costituzionale in ordine alle previsioni di legge ostative alla sua effettiva immissione in servizio, per violazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost.

    Il rimettente riferisce che si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nonché l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, chiedendo il rigetto dell’appello; che, con ordinanza n. 1333 del 2012, è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza appellata; che, alla pubblica udienza del 3 luglio 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

    1.2.– Il Consiglio di Stato ritiene che, ai fini della decisione, risulti necessario esaminare le deduzioni dell’appellante sulla legittimità...

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