Sentenza nº 54 da Constitutional Court (Italy), 27 Marzo 2014

RelatoreSabino Cassese
Data di Resoluzione27 Marzo 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 54

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1 e 8, 3, comma 37, 4, comma 68, 10, commi 68 e 69, 12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione – legge finanziaria 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-10 marzo 2011, depositato in cancelleria il 15 marzo 2011 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 25 febbraio 2014 il Giudice relatore Sabino Cassese;

uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

  1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 5-10 marzo 2011, depositato in cancelleria il 15 marzo 2011 e iscritto al registro ricorsi n. 23 del 2011, ha impugnato gli artt. 2, commi 1 e 8, 3, comma 37, 4, comma 68, 10, commi 68 e 69, 12, commi 30 e 31, e 14, commi 43 e 44, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – legge finanziaria 2011), per violazione degli artt. 3, 117, commi primo, secondo, lettere e), r) e s), e terzo, e 120, primo comma, della Costituzione, nonché degli artt. 12, 39 e 43 del Trattato della Comunità europea, fatto a Roma il 25 marzo 1957, dell’art. 7 del Regolamento CEE n. 1612/1968 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, della direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e della direttiva n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e degli artt. 4, 5 e 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

  2. – Le disposizioni impugnate contengono misure eterogenee in materia di imposte, ambiente, sportello unico per le attività produttive e personale delle pubbliche amministrazioni nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

    2.1.– L’art. 2 della legge censurata detta norme riguardanti varie attività economiche. Il comma 1 prevede che «[a]i sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell’articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per le seguenti finalità, nel limite massimo determinato dall’articolo 1, comma 13, contributi nella forma di credito d’imposta a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), determinata per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2011 e, limitatamente alla finalità di cui alla lettera b), per i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, anche con riferimento al periodo d’imposta 2011 - 2012: a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale; b) incremento dell’occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale; c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigiana quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata». Il comma 7 stabilisce il limite massimo ai fini del calcolo del contributo previsto per l’incremento dell’occupazione e la creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale. Il comma 8 dispone che tale limite massimo «è elevato di 5 punti percentuali per le imprese che assumono soggetti disoccupati e inoccupati residenti in Italia da almeno dieci anni, e nella regione Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni».

    2.2.– L’art. 3 della legge impugnata riguarda la tutela dell’ambiente e la difesa del territorio. Il comma 37 di tale articolo inserisce quattro nuovi commi dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale). Il comma 1-bis prevede che «[s]u proposta dell’Assessore regionale all’ambiente, la Giunta regionale può emettere un’autorizzazione in deroga alla presente legge e alla legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), per lo svolgimento di manifestazioni sportive motoristiche all’interno di tutte le aree naturali protette (SIC, ZPS, prati stabili, biotopi, A.R.I.A.), valutando la positività che ne trarrebbe la Regione in termini di presenza turistica, comunicazione mediatica e valore sportivo della manifestazione. L’evento sportivo deve avere una validità internazionale, europea o mondiale, confermata dall’Assessorato regionale alle attività sportive e deve essere già stato sostenuto finanziariamente per almeno tre anni dalla Regione». Il comma 1-ter stabilisce che «[l]a Giunta autorizza, per quanto di propria competenza, gli eventi sportivi di cui al comma 1-bis unicamente su percorsi ricavati entro specifiche aree golenali e fluviali, ivi comprese tutte le aree magredili adiacenti, incluse quelle appartenenti al demanio militare alla data del 31 dicembre 2009, in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 12 della presente legge e dall’articolo 22 della legge regionale n. 17/2006. Tali aree sono così delimitate: a) fiume Tagliamento: dal ponte di Pinzano al ponte di Madrisio; b) fiume Cosa: dal ponte di Lestans al Tagliamento; c) fiume Cellina: dal ponte della Ferrovia fino al Meduna; d) fiume Meduna: dal ponte di Meduno al ponte sulla SR 13; e) fiume Colvera: dal ponte sulla 464 fino al Meduna». Il comma 1-quater prevede che «[l]a struttura regionale competente insieme all’ente promotore predispongono un percorso che utilizzi piste o tracce esistenti a terra. Ai fini della presente legge sono da intendersi piste anche le tracce a piede argine interne ed esterne allo stesso. Laddove non vi siano piste segnate a terra, saranno autorizzati percorsi solo su alveo attivo, affinché sia individuabile una traccia, possibilmente con livellamenti del terreno operati da macchine operatrici in accordo con l’Ufficio provinciale dei lavori pubblici. L’Ufficio provinciale dei lavori pubblici è incaricato a rilasciare il decreto autorizzativo di utilizzo delle aree demaniali, successivamente alla delibera della Giunta regionale e a informare tutti i Comuni entro i cui perimetri ricade il tracciato della manifestazione». Il comma 1-quinquies, infine, stabilisce che «Per le finalità previste dai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, il canone dovuto dall’ente promotore è stabilito, in 1.000 euro indipendentemente dalla quantità di chilometri utilizzati per lo svolgimento dell’attività. Nel caso in cui l’attività ricada su due province, l’importo sarà frazionato percentualmente sulla base dei chilometri ricadenti su ciascuna provincia».

    2.3.– L’art. 4 della legge censurata riguarda la gestione del territorio. Il comma 68, in particolare, stabilisce che «[i] rifiuti urbani prodotti in Regione possono circolare liberamente sul territorio regionale e possono essere trattati anche in impianti non appartenenti all’ambito territoriale ottimale di produzione».

    2.4.– L’art. 10 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 2010 detta norme in materia di «sussidiarietà e devoluzione». Il comma 68 prevede che «All’articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), come da ultimo modificato dall’articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 17/2010, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole “entro il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2011”; b) al comma 3, le parole “entro il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2011”». Il comma 69 prevede che «all’articolo 53 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 (Legge comunitaria 2008), come modificato dall’articolo 11, comma 23, della legge regionale n. 24/2009, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole “entro il 31 dicembre 2010” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2011”; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui al comma 3, il Comune non abbia istituito lo sportello unico, l’esercizio delle relative funzioni è delegato, decorsi trenta giorni dal predetto termine, alla Camera di Commercio territorialmente competente.”; c) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati».

    2.5.– L’art. 12 della legge impugnata contiene disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. Il...

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