Ordinanza nº 57 da Constitutional Court (Italy), 27 Marzo 2014

RelatorePaolo Grossi
Data di Resoluzione27 Marzo 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 57

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, 83, comma 1, numero 5), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati); degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica); degli artt. 10-bis e 14, commi 5-bis e 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), promossi dal Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo con ordinanze del 10 luglio e dell’8 ottobre 2013, iscritte ai numeri 221 e 268 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 43 e 51, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino extracomunitario, imputato del reato di cui all’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo, con ordinanza emessa il 10 luglio 2013, ha sollevato – in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 della Costituzione, nonché dell’art. 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, 83, comma 1, numero 5), e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalla citata legge n. 270 del 2005; nonché dell’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, così come inserito dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

che il rimettente rileva che il reato ascritto all’imputato «è stato introdotto con deliberazione da parte dei componenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, eletti a seguito dell’entrata in vigore della L. 270/2005 che affida agli organi di partito e non alla volontà del corpo elettorale, la designazione di coloro che devono essere nominati», così privando i cittadini elettori della facoltà di esercitare il diritto di voto in modo pieno e diretto;

che – premesso che «l’espressione del voto mediante il quale si manifesta la volontà popolare […] costituisce l’oggetto di un diritto inviolabile […] e permanente dei cittadini che devono poterlo esercitare in modo conforme alla Costituzione», poiché «la dichiarazione di appartenenza della sovranità al popolo non è che la conseguenza della forma democratica dello Stato» e «la rappresentanza politica è dunque il mezzo fondamentale adottato dalla nostra Costituzione ai fini dell’instaurazione e del funzionamento del sistema costituzionale» – il giudice a quo osserva che la legge n. 270 del 2005 «non permette al cittadino di esprimere la preferenza per i singoli candidati ma lascia, allo stesso, la sola possibilità di ratificare la scelta dei candidati già decisa dai partiti attraverso un gioco di procedure nella formazione delle liste elettorali determinando, in tal modo, unilateralmente la scelta dei candidati che, pertanto, vengono ad assumere la qualifica e...

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