Sentenza nº 1365 da Council of State (Italy), 20 Marzo 2014

Data di Resoluzione20 Marzo 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Salvatore Cacace, Presidente FF

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA di SALERNO - SEZIONE I n. 00091/2004.

sul ricorso numero di registro generale 5810 del 2004, proposto da:

Siemens s.p.a.e Geie BD. & M.,

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,

rappresentati e difesi dagli avv.ti Publio Fiori e Luca Mazzeo, con domicilio eletto presso Publio Fiori, in Roma, via Monte Zebio n. 32;

- Azienda Sanitaria Locale Salerno 1,

in persona del legale rappresentante pro tempore,

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Brancaccio, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio, in Roma, via Taranto n. 18;

Regione Campania,

in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,

costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Maria D'Elia, con domicilio eletto presso Regione Campania - Ufficio Rappresentanza, in Roma, via Poli n. 29;

Comune di Cava de' Tirreni,

non costituitosi in giudizio;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013, il Cons. Roberto Capuzzi;

Uditi per le parti, alla stessa udienza, gli avvocati Scafarelli su delega di Fiori e Manzi su delega di D'Elia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

La soc. Siemens spa. ed il Gruppo Europeo di Interesse Economico BD. & M. impugnavano davanti al Tar Campania, sede di Salerno:

- la delibera n. 1854 del 31/12/01, con cui il Direttore Generale della ASL Sa/1 aveva revocato la precedente delibera n. 1726 del 13/12/01, di nomina delle ricorrenti come ?promotore? del progetto per la realizzazione in Cava dé Tirreni di un nuovo plesso ospedaliero denominato ?S. Maria Incoronata dell'Olmo e Costa d'Amalfi?;

- lo studio di fattibilità accluso alla richiamata delibera n. 1854;

- la nota n. 845 del 29/1/02 del Direttor Generale della ASL Sa/1;

- la nota n. 470 in data 15/1/02 della Regione Campania, Area Generale di coordinamento piano sanitario regionale;

- il piano sanitario regionale e la nota n. 1363 in data 15/2/02 del Direttore Generale della ASL. Sa/1.

Le ricorrenti chiedevano altresì l'accertamento del diritto al risarcimento del danno ingiusto subìto.

Premettevano di aver presentato, in data 29/6/01, alla ASL. Sa/1 una proposta di costruzione di un nuovo complesso ospedaliero da realizzarsi nel comune di Cava dé Tirreni, proposta che veniva inviata anche alla Regione Campania per sondare la disponibilità a cofinanziarne il progetto e che la ASL inseriva l'esecuzione di tale opera nel programma triennale dei lavori 2001-2003; successivamente, con delibera n. 1447 del 31/10/2001, la ASL stabiliva di nominare una commissione interna con il compito di esaminare gli aspetti finanziari dell'opera, quindi con delibera n. 1726 del 13/12/01 dichiarava la proposta delle ricorrenti di pubblico di interesse e le nominava ?promotore? del progetto.

Le ricorrenti precisavano che successivamente la ASL, con nota n. 845 del 29/1/02, comunicava che l'Assessorato regionale alla Sanità riteneva che la proposta non potesse essere presa in considerazione in assenza del piano sanitario regionale; quindi la ASL, con delibera n. 1854 del 31/12/01, revocava la precedente delibera n. 1726.

Deducevano i seguenti motivi: violazione degli artt. 3, 7 e ss. della L. 7/8/90 n. 241, degli artt. 37 e ss. della L. 11/2/94 n. 109 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione in quanto non sussistevano i presupposti per l'adozione del provvedimento di autotutela che comunque avrebbe dovuto essere supportato da adeguata motivazione e preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Costituitasi in giudizio, la ASL Sa/1 versava in atti la delibera n. 542/2002, con cui modificava la precedente delibera n. 1854 nel senso che con essa non si era inteso procedere alla revoca della delibera n. 1726/2001, bensì alla sua declaratoria di inefficacia conseguente alla mancata autorizzazione regionale.

Avverso tale atto le ricorrenti proponevano motivi aggiunti.

Il Tar riteneva il ricorso infondato sulla base delle seguenti motivazioni:

-quanto alla delibera n. 1854/01, le ricorrenti non potevano fondare nessun legittimo affidamento sul provvedimento n. 1726/01 in quanto erano a conoscenza che l'accettazione della loro proposta era sottoposta alla condizione sospensiva della sopravvenienza dell'autorizzazione regionale; una volta che questa era mancata o comunque era stata rinviata, anche il precedente deliberato aveva perso retroattivamente la propria efficacia, secondo i principi generali in materia di condizione volontaria;

- non poteva prescindersi da una pianificazione a livello regionale, prima di intraprendere la costruzione di un'opera dai costi tanto elevati, tanto più che erano state affrontate ingenti spese per riadattare ed ammodernare il plesso ospedaliero già esistente in Cava dé Tirreni e che nel raggio di pochi chilometri esistevano tre ospedali per sopperire ai bisogni della popolazione locale;

- la...

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