Ordinanza nº 52 da Constitutional Court (Italy), 21 Marzo 2014

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione21 Marzo 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 52

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale, degli articoli 1137, 1334 e 1335 del codice civile promosso dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Catania, nel procedimento vertente tra D.S.G. e il condominio di P.D.C. 18/8, con ordinanza del 26 settembre 2012, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile avente ad oggetto l’opposizione ad una delibera condominiale ed al conseguente decreto ingiuntivo, il Tribunale ordinario di Catania, con ordinanza del 26 settembre 2012, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1137, 1334 e 1335 del codice civile, «nella parte in cui non prevedono che la comunicazione della delibera assembleare che, nei confronti dei condomini che non abbiano preso parte alla relativa seduta, determina il decorso iniziale del termine di trenta giorni di cui a detto art. 1137 cod. civ. sia presidiata dalle medesime garanzie di conoscibilità dell’atto previste per la notificazione degli atti giudiziari»;

che il giudice remittente precisa che la parte attrice, al fine di dimostrare la tempestività dell’impugnazione, da parte sua, della delibera dell’assemblea di condominio tenutasi il 3 agosto 2010, alla cui seduta ella non aveva preso parte, ha fatto presente che il postino aveva lasciato affisso alla porta dell’abitazione, in data 6 agosto 2010, il relativo avviso, e che la raccomandata era stata «restituita al mittente subito dopo ferragosto, cioè durante il periodo di sospensione feriale dei termini processuali», sicché – così aveva osservato la parte attrice – ella non aveva potuto beneficiare della sospensione feriale, poiché al suo rientro dalle vacanze la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT