Sentenza nº 1256 da Council of State (Italy), 13 Marzo 2014

Data di Resoluzione13 Marzo 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Francesco Caringella, Presidente FF

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Raffaele Prosperi, Consigliere

per l'ottemperanza al giudicato

formatosi sulla sentenza del CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, n. 5141 del 1° settembre 2009, resa tra le parti;

sul ricorso numero di registro generale 7034 del 2013, proposto da:

LAPACCIANA MARIA BRUNA RITA, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Palombi e Elisabetta Galati, con domicilio eletto presso Nicola Palombi in Roma, piazza S.Andrea della Valle, n. 6;

PROVINCIA DI MATERA, in persona del Presidente della Giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Rosina D'Onofrio, con domicilio eletto presso Monica Basta in Roma, via Cicerone, n. 49;

REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, non costituita in giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Matera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Palombi e Basta, per delega di D'Onofrio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 5141 del 1° settembre 2009, accogliendo l'appello proposto dalla sig. Maia Bruna Rita Lapacciana, ha riformato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 320 del 21 aprile 2007 ed ha annullato gli atti impugnati con il ricorso di primo grado (delibera della Giunta regionale della Basilicata n. 9020 del 31 dicembre 1993; delibera della Giunta provinciale di Matera n. 699 del 19 aprile 1994; note del Presidente dell'amministrazione provinciale di Matera n. 10658 del 12 maggio 1994 e n. 13703 del 15 giugno 1994), con salvezza del riesercizio del potere amministrativo.

    Secondo il giudice d'appello, infatti, poiché l'interessata intratteneva con l'amministrazione provinciale di Matera (subentrata al disciolto Consorzio dei comuni non montani del materano che l'aveva assunta nel 1982 mediante un rapporto convenzionale trimestrale), un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in conformità alla vigente normativa primaria e contrattuale, era da ritenersi illegittima la risoluzione di detto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, disposta con gli atti impugnati, difettandone i presupposti normativi e contrattuali, sia che ad essa si riconoscesse natura privatistica, sia che la si volesse considerare espressione del potere di autotutela pubblicistica.

  2. Con atto notificato a mezzo del servizio postale il 17 marzo 2013 la sig. Maria Bruna Lapacciana, dopo aver esposto che, malgrado il carattere self executing della predetta sentenza di appello, passata in giudicato, le amministrazioni (Regione Basilicata e Provincia di Matera) avevano ingiustamente omesso di darvi esecuzione, non provvedendo alla stabilizzazione della sua posizione di lavoro, tant?è che l'amministrazione provinciale di Matera, a riscontro della diffida del 5 dicembre 2011, aveva addirittura escluso la possibilità di ogni riconoscimento per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 22 dicembre 2010 e non aveva ricompreso il suo nominativo nel nuovo organigramma e nella nuova dotazione organica dell'ente, approvati con delibera n. 344 del 22 dicembre 2011 (atto da considerarsi nullo per violazione dell'art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, per macroscopica elusione del giudicato), ha chiesto al Consiglio di Stato di ordinarsi alla Provincia di Matera e alla Regione Basilicata: a) di prestare ottemperanza alla sentenza n. 514 del 1° settembre 2009, prescrivendone le relative modalità, anche mediante determinazione del contenuto dell'adottando provvedimento amministrativo ovvero emanandolo in luogo dell'amministrazione; b) di assegnare un termine per provvedere, determinando anche la somma dovuta in caso di ulteriore violazione o...

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