Sentenza nº 1221 da Council of State (Italy), 13 Marzo 2014

Data di Resoluzione13 Marzo 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

per l'esecuzione

della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 8650 del 9 dicembre 2010;

sul reclamo avverso gli atti del commissario ad acta nominato nel ricorso in ottemperanza n. 2515 del 2011, proposto da

Antonio Martino Lupacciolu, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni M. Lauro, Anna Ingianni e Francesco Asciano, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Bazzoni n. 1, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

Comune di Olbia, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuela Traina e Sabrina Serusi, ed elettivamente domiciliato, unitamente ai difensori, presso l'avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con reclamo avverso gli atti del commissario ad acta nominato nel ricorso iscritto al n. 2515 del 2011, Antonio Martino Lupacciolu propone giudizio per l'ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 8650 del 9 dicembre 2010 con la quale è stato accolto l'appello proposto contro la sentenza del T.A.R. della Sardegna, n. 236 del 2004.

La sentenza ottemperanda ha riformato la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna aveva accolto solo in parte il ricorso in primo grado proposto dall'odierno ricorrente per l'annullamento:

1) del decreto di occupazione d'urgenza n. 4/03 del 30/09/2003, notificato alla parte ricorrente in data 6/10/2003 unitamente all'avviso di immissione in possesso dell'immobile espropriando per il giorno 3/11/2003;

2) della deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 26/05/2003 ? di approvazione della proposta di deliberazione n. 25 del 22/05/2003 ? con la quale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei parcheggi pubblici nella via Nanni, è stata dichiarata la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera e sono stati fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione di lavori ed espropriazioni;

3) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 05/08/2003 ? di approvazione della proposta di deliberazione n. 55 del 01/08/2003 ? con la quale è stata approvata una variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Olbia per il reperimento di parcheggi e di verde pubblico nel centro urbano;

4) nonché, con l'atto di motivi aggiunti, della determinazione n. 167 del 13/6/2003 del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Olbia con il quale è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei parcheggi pubblici.

La sentenza di primo grado, in particolare, aveva ritenuto fondate le censure proposte avverso il decreto di occupazione d'urgenza e la delibera di approvazione del progetto definitivo, mentre aveva respinto la domanda di annullamento della delibera di approvazione della variante allo strumento urbanistico.

Con la sentenza ottemperanda, la Sezione, disattesa l'eccezione di difetto di interesse in capo agli appellanti e dopo aver ricordato il contenuto demolitorio della sentenza di primo grado in relazione all'impugnativa della deliberazione della Giunta comunale n. 160/2003, aveva soffermato la sua attenzione sulla deliberazione consiliare n. 120/2003, che il T.A.R. aveva ritenuto legittima. La Sezione, sottolineando il legame tra i due due provvedimenti distinti, ossia la variante localizzativa dell'opera pubblica e l'atto di approvazione del relativo progetto definitivo, avvinti da un rapporto di presupposizione-consequenzialità, provvedeva ad accogliere l'appello, estendendo il petitum di annullamento del giudizio di primo grado anche alla deliberazione del Consiglio Comunale di Olbia n. 120 in data 5 agosto 2003.

Il ricorrente agiva per vedere accolta la sua domanda, e quindi per ottenere la restituzione del bene illegittimamente ablatogli, chiedendo a questa Sezione di ordinare al Comune di Olbia il rilascio del lotto libero da persone e cose, nominando, ove necessario, un commissario ad acta.

Decidendo il ricorso, con sentenza n. 4970 del 2 settembre 2011, la Sezione così si esprimeva:

?1. Accoglie il ricorso n. 2515 del 2011 e per l'effetto ordina che il Comune di Olbia dia integrale esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, n. 8650 del 9 dicembre 2010, nei sensi indicati in motivazione, adottando gli atti necessari nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza;

  1. Dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale attività provveda il commissario ad acta, qui nominato nella persona del responsabile della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione Sardegna o di un funzionario dallo stesso delegato, previa richiesta del ricorrente una volta scaduto inutilmente il termine di centoventi giorni predetto;

  2. Condanna il Comune di Olbia a rifondere a Antonio Martino Lupacciolu le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi ?. 2.000,00 (euro duemila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge?.

    In data 19 giugno 2013, il nominato commissario ad acta faceva pervenire una relazione dalla quale si evinceva che l'esecuzione era stata attuata provvedendo a ?ordinare la retrocessione a beneficio dei ricorrenti vittoriosi in secondo grado? mediante l'attribuzione agli stessi della quota pro indiviso spettante per i rispettivi lotti.

    L'attuale ricorrente impugnava gli atti del commissario, lamentando la sostanziale elusione del giudicato, stante la mancata concreta attribuzione del bene fisico illegittimamente ablato e censurando, sotto diversi profili, le determinazioni adottate.

    Si costituiva anche in questa fase il Comune di Olbia, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

    All'udienza in camera di consiglio del 12 novembre 2013, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

    DIRITTO

  3. - Il reclamo proposto offre il destro alla Sezione di affrontare alcuni nodi irrisolti sul tema dell'ottemperanza alle sentenze restitutorie in materia di aree occupate e utilizzate dalla pubblica amministrazione a seguito di procedure espropriative divenute illegittime.

    1.1. - Il primo tema riguarda i compiti del commissario ad acta, messi a confronto con le ordinarie attribuzioni dell'amministrazione e con le residue attribuzioni a questa spettanti. La vicenda scaturisce dalla circostanza che il commissario, insediandosi, ha nominato un responsabile del procedimento per lo svolgimento degli atti necessari alla restituzione delle aree...

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