Sentenza nº 1235 da Council of State (Italy), 13 Marzo 2014

Data di Resoluzione13 Marzo 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Paolo Numerico, Presidente

Diego Sabatino, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, n. 2502 del 14 marzo 2012, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n.r. 8787/2011, proposto per l'annullamento del giudizio di non idoneità conseguito dall'interessato nella prova orale del concorso per esami a n. 350 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m..15 dicembre 2009, di cui al verbale della Commissione esaminatrice in data 6 luglio 2011, nonché di tutti gli atti connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

sul ricorso numero di registro generale 5936 del 2012, proposto da:

Giuseppe Morano, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Lubrano, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Flaminia n. 79 (studio legale Lubrano & Associati), per mandato in calce all'appello;

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

- Commissione esaminatrice del concorso per esami a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 15 Dicembre 2009, in persona del Presidente pro-tempore, non costituita come tale;

Stanislao Fiduccia e Barbara Saccà, intimati come controinteressati, non costituiti nel giudizio di primo grado e nel giudizio d'appello;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. Enrico Lubrano per l'appellante Giuseppe Morano e l'avvocato di Stato Beatrice Fiduccia per il Ministero della Giustizia appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. ) Giuseppe Morano ha partecipato al concorso per esami a n. 350 posti di magistrato ordinario, indetto con d.m. 15 Dicembre 2009, e dopo aver superato le prove scritte (con voti 12/20 per gli elaborati di diritto penale e amministrativo e 13/20 per l'elaborato di diritto civile), è stato giudicato non idoneo alla prova orale in quattro delle undici materie (rispettivamente: diritto penale, procedura penale, procedura civile e diritto del lavoro).

    Con ricorso in primo grado n.r. 8787/2011 l'interessato ha impugnato il giudizio negativo, deducendo censure d'invalidità diretta della valutazione della commissione, nonché di invalidità derivata dall'illegittimità costituzionale e comunitaria delle disposizioni del d.lgs. 5 aprile 2006 n. 160, nella parte in cui non è previsto obbligo di motivazione diversa dalla formula di "non idoneità", sia pure nella forma dell'attribuzione di un punteggio numerico, nonché di predeterminazione e sorteggio dei quesiti da sottoporre ai candidati.

    Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. per il Lazio, scrutinate negativamente le questioni incidentali di illegittimità costituzionale, e ritenuta introdotta irritualmente con memoria non notificata, quella d'illegittimità comunitaria, ed esaminate le censure d'invalidità diretta, ha rigettato il ricorso.

    Con appello notificato il 30 luglio 2012 e depositato il 1° agosto 2012, la sentenza è stata impugnata, deducendosi, in sintesi, i seguenti motivi:

    I) Illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado e della normativa di settore, sotto duplice profilo:

    1) per illegittimità costituzionale e comunitaria della normativa di settore

    2) per illegittimità diretta dei provvedimenti emanati dalla Commissione

    Riproponendo le censure già dedotte con il ricorso, e con ampiezza d'argomentazioni, si rileva:

    - quanto al motivo sub I.1), la invalidità derivata del giudizio negativo in funzione dell'illegittimità costituzionale e comunitaria della normativa di settore (art. 16 del r.d. 15 ottobre 1925, n. 1860 e art. 1, comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160), nella parte in cui non prevedono che il giudizio di non idoneità alla prova orale sia corredato anche da una votazione numerica, in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3), imparzialità (artt. 3 e 97), buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (artt. 3 e 97), effettività della tutela giurisdizionale (art. 24), effettività del controllo giurisdizionale (artt. 103 e 113), obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi (art. 117, in relazione all'art. 41 della Carta di Nizza), di cui sarebbe indice indiretto anche la presentazione di disegno di legge inteso appunto a introdurre la valutazione numerica delle prove orali del concorso in magistratura;

    - quanto al motivo sub I.2), che la Commissione avrebbe comunque potuto e dovuto, in applicazione dei principi generali, come desumibili dai parametri costituzionali e comunitari, nonché dalla disciplina generale dei concorsi a pubblici impieghi e da quella relativa ai concorsi notarili ed all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, sia provvedere a predeterminare i quesiti e a sottoporli ai candidati previo sorteggio, sia ad esternare le motivazioni della valutazione di ?non idoneità?.

    II) Illegittimità della sentenza impugnata

    Si censura la motivazione della sentenza gravata, con riguardo alla ritenuta manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità, rilevando come peraltro la delibazione - comunque non esaustiva per tutti i profili denunciati, in relazione all'omessa considerazione del profilato contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. - avrebbe dovuto riguardare la non manifesta infondatezza, nonché all'erroneo rilievo della irritualità della formulazione con memoria (comunque notificata) di ulteriori censure d'illegittimità comunitaria, sia in relazione alla ritenuta insussistenza delle censure d'invalidità diretta.

    In conclusione, l'appellante chiede l'annullamento del giudizio negativo, se del caso previa disapplicazione dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, per violazione della normativa comunitaria, e in via subordinata la rimessione delle questioni di costituzionalità alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione di illegittimità comunitaria degli artt. art. 16 del r.d. n. 1860/1925 e 1, comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, perché non prevedono un obbligo di motivazione (e neanche di valutazione almeno numerica) delle prove ritenute inferiori alla sufficienza, per violazione della normativa comunitaria, costituita dalla c.d. ?Carta di Nizza? (art. 41).

    Costituitosi in giudizio, il Ministero della Giustizia, con memoria difensiva depositata il 29 marzo 2013, ha a sua volta dedotto, in maniera diffusa, l'infondatezza dell'appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

    A tali rilievi ha replicato l'interessato con memoria difensiva depositata il 12 aprile 2013.

    All'udienza pubblica del 14 maggio 2013 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

  2. ) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza gravata.

    2.1) Giova premettere il quadro normativo di riferimento (corsivi dell'estensore).

    La disciplina del concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria è costituita in parte dalle disposizioni tuttora vigenti del r.d. 15...

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