Sentenza nº 1241 da Council of State (Italy), 13 Marzo 2014

Data di Resoluzione13 Marzo 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Riccardo Virgilio, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della PUGLIA ? Sede di BARI - SEZIONE II n. 04276/2010, resa tra le parti, concernente delibera per approvazione del P.U.G.- Piano Urbanistico Generale

sul ricorso numero di registro generale 2850 del 2011, proposto da:

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante in carica rappresentata e difesa dall'avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Regione Puglia Delegazione Rappresentanza in Roma, via Barberini, 36;

Innino Costruzioni Sas di Innino Vincenzo & C., in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio L. Deramo, Emanuele Tomasicchio, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

Cofren Srl, Comune di Trani, Provincia di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti nel presente giudizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Innino Costruzioni Sas di Innino Vincenzo & C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Anna Bucci e Emanuele Tomasicchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dalla odierna parte appellata Innino Costruzioni Sas di Innino Vincenzo & C. e la Cofren Srl, la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Trani n. 8 del 31.3.2009, pubblicata sul BURP n. 68 del 7.5.2009, avente ad oggetto ?Approvazione P.u.g.?; della deliberazione n. 184 del 17.2.2009 con la quale la G.R. Pugliese aveva recepito le determinazioni di adeguamento assunte dalla ?Conferenza di Servizi? ed aveva attestato la compatibilità del PUG del Comune di Trani sia al PUTT/P sia alle disposizioni della L.R. n. 20/2001 nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, compreso l'esito della conferenza di servizi ed i relativi verbali e, nei limiti dell'interesse dedotto delle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 29/2006/ e n. 109/2007 nonché della deliberazione della G.R.. Pugliese n. 1480/2008.

Le odierne parti appellate avevano premesso di essere proprietarie nel Comune di Trani di alcuni fondi individuati catastalmente al Foglio 35, ed erano insorte avverso gli atti a mezzo dei quali era stato approvato in via definitiva il nuovo P.U.G. di Trani ed i fondi di loro proprietà erano stati inclusi nel comparto Cp/16 e tipizzati come zona Bs.ad ? zona residenziale speciale, comparti bassa densità, con incremento delle aree per urbanizzazioni secondarie del 10%.

Avevano prospettato tre articolati motivi di censura incentrati sui vizi di eccesso di potere e violazione di legge.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ?Sede di Bari - con la impugnata sentenza ha analiticamente preso in esame le proposte doglianze e, dopo avere respinto le prime due, ha accolto il terzo motivo di gravame.

In particolare, è stato dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, con il quale le appellate avevano criticato l'asserita disparità di trattamento che sarebbe stata riservata ai fondi di rispettiva proprietà.

Ad avviso del Tar, infatti, dall'esame delle varie NTA riferentesi alle zone residenziali non emergeva che solo nelle zone tipizzate come "residenziali di completamento speciale a bassa densità ? Bs.bd" la superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria dovesse essere pari al minimo di legge più il 10% della superficie della maglia: tale previsione era infatti comune a tutte le zone Bs.

Neppure era chiaro, poi, da dove emergesse l'affermazione secondo cui tale previsione sarebbe giustificata dalla necessità di recuperare un deficit pregresso.

Quanto alla previsione di un indice di fabbricabilità più basso rispetto a quello previsto per altre zone (ad esempio per i fondi inclusi nel comparto Cp/14), la scelta di tipizzare le zone edificabili come ad alta o a bassa densità costituisce tipica manifestazione della discrezionalità di cui godeva il pianificatore e non erano stati indicati i motivi specifici che dovrebbero indurre a valutare la scelta discrezionale compiuta dal pianificatore come illogica o contraddittoria;

Neppure peraltro risultava che le appellate avessero acquisito aspettative qualificate di un qualche tipo prima della approvazione definitiva del PUG.

Il Tar ha anche escluso la fondatezza del rilievo secondo il quale i suoli compresi nel comparto non avrebbero dovuto partecipare alle opere di urbanizzazione primaria: tale previsione riguardava una viabilità che passava in prossimità al comparto, il quale vi partecipava cedendo direttamente parte del sedime necessario. Al comparto, quindi, non si imponeva di partecipare ad un'opera di urbanizzazione completamente avulsa dalla ubicazione del comparto stesso, come inesattamente sostenutosi da parte delle odierne appellate.

Parimenti è stata ritenuta non condivisibile dal Tar la seconda censura, con la quale ci si doleva della circostanza che il PUG adeguato pur avendo apportato importanti modifiche al PUG adottato, non era stato preceduto da una seconda pubblicazione e dalla riapertura dei termini per la presentazione di osservazioni.

Richiamato il disposto di cui all'art. 11 L.R. 20/01, il Tar ha fatto presente che, ove sia necessario apportare al PUG adottato delle modifiche necessarie per renderlo compatibile con il PTCP, con il DRAG o con gli altri strumenti di pianificazione regionale detta disposizione non prevedeva la ripubblicazione del PUG e che non faceva alcuna distinzione tra i vari tipi di modifiche che la Regione o la Provincia avessero richiesto di apportare al PUG.

Del legittimo ricorso alla procedura di cui all'art. 11 L.R. 20/01 si poteva dubitare solo quando fossero venute in considerazione modifiche sostanziali che nulla abbiano a che fare con la necessità di rendere il PUG compatibile con gli strumenti di pianificazione sovra comunale o comunque con gli indirizzi regionali.

Esaminato in concreto il PUG di Trani, il Tar ha escluso che potessero ravvisarsi elementi per affermare che la Regione e la Conferenza di Servizi avessero travalicato i limiti del sindacato loro attribuito dall'art. 11 comma 7 L.R. 20/01.

Il ridimensionamento degli indici di fabbricabilità, il disegno della viabilità e dei comparti, il controllo delle nuove costruzioni, non costituivano tematiche di interesse meramente comunale, almeno quando le modifiche fossero state dettate dalla esigenza di tutelare i beni paesaggistici di vario tipo presenti all'interno del territorio urbano, dalla esigenza di salvaguardare uno sviluppo regionale sostenibile, nonché dalla esigenza di garantire uno sviluppo del territorio comunale coerente con l'identità storica, culturale e ambientale dell'insediamento.

Il dimensionamento di una città ed il suo sviluppo, non potevano ritenersi a priori materia di interesse strettamente locale, sulla quale la Regione Puglia non poteva più sollevare alcun rilievo, in forza di quanto prevedeva la L.R. 20/01: la ratio dell'art. 11 comma 7 della L.R. Puglia 20/01, che devolveva alla Regione il controllo di compatibilità del PUG con gli strumenti di pianificazione regionale, al contrario, sottendeva esattamente l'esigenza che alla Regione fosse rimesso un controllo su tutte le scelte del pianificatore comunale suscettibili di interferire con interessi di rilevanza regionale (come si evinceva dal rinvio che l'art. 11 comma 7 effettuava alla possibilità di effettuare il controllo di compatibilità con gli indirizzi regionali di programmazione socio-economica: controllo più ampio e più trasversale di quello riferito ai singoli strumenti di pianificazione territoriale).

Il primo giudice ha concluso l'esame della seconda doglianza affermando che la non pertinenza delle singole contestazioni all'ambito del controllo di compatibilità riservato alla Regione doveva essere puntualmente dimostrata dall'interessato, ma che, dai verbali della Conferenza di Servizi, non emergeva che la Regione avesse travalicato le proprie competenze in sede di controllo di compatibilità.

Il primo giudice ha invece accolto la terza censura.

L'odierna parte appellata aveva in proposito sostenuto che ricorreva il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, dei principi generali in tema di pianificazione urbanistica, dell'art. 14 L.R. 20/01, e quello di eccesso di potere per difetto di presupposto valido ed efficace, travisamento e difetto di istruttoria.

In particolare, si era sostenuto che in sede di pianificazione territoriale non potesse farsi luogo alla introduzione di una figura di organizzazione del territorio che non corrispondesse a quelle previste dalla legge.

La L.R. 20/01 aveva introdotto, all'art. 14, la possibilità di dare applicazione ai principi perequativi consentendo il trasferimento di diritti edificatori solo nell'ambito di ambiti individuati all'interno di un medesimo PUE; di conseguenza il PUG impugnato era illegittimo perché consentiva il trasferimento di diritti edificatori tra diversi comparti.

Questa possibilità, ove eliminata, avrebbe fatto venir meno l'esigenza di gravare il comparto Cp/16 di opere di urbanizzazione nella misura del 10% dell'area oltre al minimo previsto.

Il Tar aveva in primo luogo delimitato l'interesse di parte appellata facendo presente che essa aveva interesse alla doglianza nella misura in cui essa era idonea a mettere in discussione una tecnica di pianificazione del territorio che aveva interessato in via diretta anche i fondi di loro proprietà, inclusi nel comparto Cp/16.

Richiamata in proposito la propria precedente decisione n...

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