Sentenza nº 1219 da Council of State (Italy), 13 Marzo 2014

Data di Resoluzione13 Marzo 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 00119/2006, resa tra le parti, concernente adozione progetto definitivo di piano urbanistico comunale

sul ricorso numero di registro generale 7444 del 2006, proposto da:

Plano S.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. M. Alberto Quaglia, con domicilio eletto presso M. Alberto Quaglia in Roma, via G. Carducci, 4;

Comune di La Spezia, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Giovannini, Maria Teresa Barbantini Fedeli, Marcello Puliga, con domicilio eletto presso Maria Teresa Barbantini Fedeli in Roma, viale Giulio Cesare, 14;

Provincia Di La Spezia, Regione Liguria;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti gli avvocati Maria Teresa Barbantini Fedeli e Francesco Paoletti (su delega di Alberto Quaglia);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Con l'appello in esame, la Plano s.r.l. impugna la sentenza 10 febbraio 2006 n. 119, con la quale il TAR per la Liguria, sez. I, ha respinto i suoi ricorsi, proposti avvero una pluralità di atti, riguardanti l'adozione del progetto definitivo di piano urbanistico comunale (PUC) del Comune di La Spezia.

    In sostanza, la società lamenta che il PUC ha classificato alcune aree di sua proprietà (per mq. 10360) ? già qualificate come zone per servizi di interesse generale, zone per attrezzature ed impianti militari ? come ?aree miste, artigianali, commerciali e terziarie (quanto ai mappali 144 e 166) e come ?aree di filtro? (quanto ai mappali 154 e 165).

    La sentenza appellata, in particolare,. afferma:

    - le scelte dell'amministrazione effettuate in sede di pianificazione urbanistica costituiscono apprezzamento di merito, sottratto in linea di principio al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ?salvo che le stesse risultino inficiate da palesi errori di fatto o da grave illogicità o contraddittorietà, o non tengano immotivatamente conto dei legittimi affidamenti medio tempore consolidatisi?;

    - l'area della società ?è stata individuata come area filtro al necessario e dichiarato fine di salvaguardare anche nelle zone periferiche alcuni dei tratti ecologico ? ambientali di riferimento, limitando le previsioni edificatorie in un sito ancora caratterizzato da vegetazione naturale a bosco misto e per di più in rapporto posizionale, rispetto ai tessuti latistanti, di interclusione e di assenza di naturale accessibilità?. Né la destinazione ad ?area filtro? è impedita dall'eventuale circostanza che l'area sia idonea anche all'edificazione;

    - non osta alla nuova qualificazione dell'area la precedente destinazione a ?zona per attrezzature ed impianti militari?;

    - il principio della ?previa intesa? con le autorità statali in tema di adozione di atti di pianificazione territoriale si intende comunque raggiunto allorchè le stesse non si esprimano entro 90 giorni dall'invio dell'avviso di adozione del progetto preliminare (art. 38 l. reg. Liguria n. 36/1997);

    - l'espressione di un parere non rientra tra le competenze della commissione edilizia, come si evince dall'art. 5 del regolamento edilizio di La Spezia.

    Avverso tale decisione, vengono proposti i seguenti motivi di appello:

    a) error in iudicando; violazione artt. 7 ss. l. n. 1150/1942; artt. 37, 38, 39 e 40 l. reg. Liguria n. 36/1997; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione...

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