Sentenza nº 1144 da Council of State (Italy), 10 Marzo 2014

Data di Resoluzione10 Marzo 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sergio De Felice, Presidente FF

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 397/2013, resa tra le parti, concernente diniego realizzazione impianto eolico in area sottoposta a tutela paesaggistica

sul ricorso numero di registro generale 7087 del 2013, proposto da:

Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Sicop srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, piazza del Popolo, 18;

Regione Molise, in persona del Presidente della Giunta e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Angiolini, con domicilio eletto presso la delegazione della Regione Molise in Roma, in Roma via del Pozzetto, 117;

Comune di Tufara, in persona del sindaco e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Prencipe, con domicilio eletto presso la segreteria della sesta sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Sicop s.r.l., della Regione Molise e del Comune di Tufara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l'avvocato Di Pardo, l'avvocato Angelini e l'avvocato dello Stato Stigliano Messuti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. - Il Ministero per i beni e le attività culturali impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Molise 4 giugno 2013 n. 397 che ha accolto in parte il ricorso proposto dalla società Sicop srl avverso il decreto di inibizione allo svolgimento dei lavori adottato il 24 ottobre 2012 dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Molise ed ha respinto il ricorso incidentale proposto dall? appellante avverso i provvedimenti recanti l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Molise per l'installazione di un aerogeneratore nel territorio del Comune di Tufara.

    L'amministrazione appellante si duole della erroneità della impugnata sentenza e ne chiede la riforma rilevando come, a seguito del dissenso espresso dall'autorità preposta alla tutela vincolo in seno alla prima conferenza di servizi, l'atto autorizzatorio regionale avrebbe dovuto considerarsi nullo o comunque tamquam non esset, ai sensi dell'art. 14 quater della legge n. 241 del 1990 nella interpretazione che di tale disposizione ha dato la più recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato; sempre nella prospettazione dell'amministrazione appellante, privo di effetti avrebbe dovuto ritenersi a fortiori il secondo titolo autorizzatorio rilasciato dalla Regione Molise sul progetto in variante, tanto più che il giorno precedente quello fissato per la conferenza di servizi la competente Soprintendenza per i beni paesaggistici del Molise aveva espresso nuovamente il motivato dissenso all'intervento, ordinando a titolo cautelare la interdizione di qualsivoglia intervento.

    Conclude l'appellante per l'accoglimento, con l'appello, del ricorso incidentale di primo grado, con consequenziale annullamento delle autorizzazioni regionali rilasciate in favore di Sicop s.r.l. e con la reiezione del ricorso da quest'ultima proposto avverso il suindicato decreto di interdizione al compimento dei lavori.

    Si è costituita in giudizio la Regione Molise, il Comune di Tufara e la società Sicop srl per resistere all'appello e per chiederne la reiezione.

    Con ordinanza cautelare 30 ottobre 2013 n. 4281 la sezione ha sospeso l'esecutività dell'impugnata sentenza, in attesa della definizione del ricorso nel merito.

    Le parti hanno depositato memorie illustrative in vista dell'udienza di discussione del ricorso.

    All'udienza pubblica del 4 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

  2. - Il ricorso in appello è fondato nei sensi e limiti di cui appresso.

  3. - Va premesso, in fatto, che:

    - con una prima autorizzazione del 12 luglio 2012, rilasciata ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 387 del 2003 ( recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), la Regione Molise aveva autorizzato la società Sicop alla installazione di una pala eolica nel Comune di Tufara;

    - tale autorizzazione era stata adottata nonostante il motivato dissenso espresso dalla Soprintendenza per i beni paesaggistici del Molise nella conferenza di servizi del 21 giugno 2012, convocata su impulso della Regione Molise per il rilascio del titolo abilitativo ( ai sensi del richiamato art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003);

    - successivamente, la società Sicop, uniformandosi ? nonostante il titolo abilitativo ottenuto - ai rilievi della Soprintendenza posti a base del riferito dissenso, aveva presentato altro progetto in variante, che prevedeva l'allocazione dell'aerogeneratore, di altezza complessiva inferiore a quella di cui al precedente progetto, ad una maggiore distanza dall'area boschiva situata a pochi metri dal sito prescelto per l'allocazione dell'impianto;

    - la Regione Molise convocava una nuova conferenza di servizi per l'esame del nuovo progetto per il giorno 25 ottobre 2012, alla quale non partecipava la competente Soprintendenza;

    - tuttavia,il giorno precedente a tale data, la suddetta Soprintendenza del Molise adottava un decreto col quale inibiva, ai sensi dell'art. 150 del d.lgs. n.42 del 2004 ( recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio), l'avvio dei lavori ed esprimeva rinnovato dissenso alla allocazione della pala eolica nel luogo di cui al progetto di variante;

    - nonostante tale ulteriore dissenso dell'autorità soprintendentizia, la Regione Molise con determinazione n. 125 del 6 novembre 2012 rilasciava nuova autorizzazione unica alla installazione della torre eolica, sul rilievo che il dissenso manifestato dalla Soprintendenza sul progetto in variante presentato da Sicop srl non fosse stato ritualmente reso in sede di conferenza, e quindi fosse da considerare tamquam non esset.

  4. - Il Tar, con la impugnata sentenza:

    1. ha accolto in parte il ricorso della società privata avverso il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali del 24 ottobre 2012 recante l'interdizione al compimento dei lavori, sul rilievo che la Soprintendenza, se avesse voluto effettivamente impedire il compimento dell'opera, avrebbe dovuto partecipare alla conferenza di servizi del 25 ottobre 2012;

    2. respinto il ricorso incidentale, previa sua riqualificazione quale ricorso autonomo, dell'odierno Ministero appellante avverso l'autorizzazione regionale unica del 6 novembre 2012 ( ritenendo inammissibile l'impugnazione avverso la precedente autorizzazione, ormai priva di efficacia) sull'assunto della piena legittimità di detto titolo autorizzatorio, non risultando validamente espresso il dissenso da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico e non risultando inficiato il secondo titolo ( stante la piena autonomia dei due distinti procedimenti autorizzatori)...

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