Sentenza nº 1082 da Council of State (Italy), 10 Marzo 2014

Data di Resoluzione10 Marzo 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Aldo Scola, Presidente FF, Estensore

Maurizio Meschino, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Carlo Mosca, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Calabria, Catanzaro, sezione II, n. 906/2012, resa tra le parti e concernente il diniego di trasferimento di uno studente presso l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, perché proveniente da ateneo non italiano, con le connesse richieste risarcitorie.

sul ricorso r.g.a.n. 7417 del 2012, proposto da Salvatore Bellantone, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Cantelli, con domicilio eletto presso lo studio legale Michele Bonetti &Partners, in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del ministro in carica, e l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del rettore in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati, con tutti gli atti e i documenti di causa.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del M.i.u.r. e dell'Università Magna Graecia appellati.

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2014, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA e uditi, per le parti, l'avvocato Umberto Cantelli e l'avvocato dello Stato Maria Vittoria Lumetti.

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue:

FATTO

A) Salvatore Bellantone, iscritto al corso di laurea in odontoiatria presso la facoltà di medicina, farmacia e medicina dentale dell'Università West University ?Vasile Goldis? di Arad (Romania), nei termini prescritti presentava domanda di nulla osta per il trasferimento nei posti rimasti vacanti presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, nel corso di laurea in odontoiatria e protesi dentale.

Con deliberazione del 26 ottobre 2011 del Consiglio di facoltà veniva rigettata l'istanza di trasferimento del ricorrente, in quanto proveniente da un ateneo straniero e senza aver superato le prove di accesso al corso di laurea in odontoiatria (né chiesto di sottoporvisi).

L'interessato proponeva dunque ricorso, chiedendo l'annullamento di tale deliberazione del 26 ottobre 2011 del Consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, con cui era stata respinta la sua istanza di trasferimento, l'accertamento del suo diritto ad ottenere il trasferimento al III anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università Magna Graecia di Catanzaro ed il risarcimento di tutti i danni derivanti dall'impugnato diniego d'iscrizione, come pure la condanna in forma specifica (ex art. 30, comma 2, c.p.a.) delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al citato corso di laurea, nonché, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione monetaria.

B) Egli deduceva:

1) violazione degli artt. 7 e ss. e 18, legge n. 241/1990, dato che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo, in quanto adottato in assenza di preavviso procedimentale;

2) violazione dell'art 2, legge 11 luglio 2002 n. 148, della Convenzione relativa al riconoscimento dei titoli di studio superiori nella regione europea, sottoscritta a Lisbona l?11 aprile 1997, come pure dell'art. 31, d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché dell'art. 3, legge 2 agosto 1999 n. 264, in materia di accesso ai...

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