Ordinanza nº 43 da Constitutional Court (Italy), 10 Marzo 2014

RelatoreGiuliano Amato
Data di Resoluzione10 Marzo 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 43

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 76 della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, nel procedimento vertente tra l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale ufficio controlli di Siracusa e G.L.S., con ordinanza del 9 aprile 2013, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di intervento della Regione siciliana;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che, con ordinanza del 9 aprile 2013, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, ha sollevato, in riferimento all’art. 36 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), questione di legittimità costituzionale dell’art. 76 della legge della Regione siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005), il quale prevede che: «I contributi corrisposti ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 sono da intendersi aiuti nell’ambito della formazione all’autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476»;

che, a sua volta, l’art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università), stabilisce che le borse di studio di cui all’art. 75 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche;

che il giudice rimettente ha riferito di essere investito della decisione in ordine all’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha accolto i ricorsi proposti dal contribuente avverso l’accertamento di un reddito non dichiarato ai fini IRPEF; reddito costituito da un contributo erogato al contribuente nel 2000, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge della Regione siciliana 23...

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