Ordinanza nº 42 da Constitutional Court (Italy), 10 Marzo 2014

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione10 Marzo 2014
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 42

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Alessandro CRISCUOLO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), promossi dalla Corte d’appello di Napoli con ordinanze del 25 ottobre e del 27 novembre 2012, iscritte ai nn. 176 e 177 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 2014 il Giudice relatore Sergio Mattarella.

Ritenuto che nel corso di due diversi giudizi di opposizione alla stima promossi a seguito di procedure espropriative la Corte d’appello di Napoli ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, primo e secondo comma, 77, primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui – sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell’art. 54 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A) – prevedono che le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima di cui al comma 1 dello stesso art. 54 devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 150 del 2011, ed agli artt. 702-bis e 702-ter del codice di procedura civile;

che il giudice remittente ritiene di dover sollevare d’ufficio tale questione, dal momento che la scelta di...

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