Sentenza nº 1072 da Council of State (Italy), 07 Marzo 2014

Data di Resoluzione07 Marzo 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Giuseppe Romeo, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA SEZIONE I n. 00406/2013,

sul ricorso numero di registro generale 7267 del 2013, proposto da:

Consorzio Cooperative Costruzioni ? CCC, Societa' Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Claudio De Portu e Gaetano Esposito, con domicilio eletto presso Claudio De Portu in Roma, via Flaminia, n.354;

Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Pesce e Domenico Carlomagno, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone n.78;

. BEA di Beneventi Ea Srl in proprio e quale mandataria Ati, Ati - Ecoclima Sas di Vincenzo Mattiace & C. in persona dei legali rappresentati pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Pedota, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via Laura Mantegazza, n.24;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Regionale "San Carlo" e di Bea di Beneventi Ea Srl in proprio e quale mandataria Ati con Ecoclima Sas di Vincenzo Mattiace & C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati De Portu, Pesce e Pedota;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando pubblicato l?1.8.2012 l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza aveva indetto una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e funzionale di alcuni padiglioni dell'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza per la costruzione di una nuova piastra poliambulatoriale e per la ristrutturazione dell'unità operativa di nefrologia e dialisi.

Nella seduta del 31.10.2012 la commissione giudicatrice per quanto interessa :

1) ammetteva alla fase successiva il Consorzio Cooperative Costruzioni, il quale aveva designato come imprese esecutrici dei lavori la Cooperativa GTC di Prato e la Cooperativa di Rionero in Vulture Prisma e come professionisti incaricati della progettazione, l'atp con mandataria la Proger s.p.a. e mandante l'Arethusa s.r.l.;

2) ammetteva al prosieguo di gara l'ati BEA S.r.l.-Ecoclima s.a.s. che non possedendo i requisiti relativi alla progettazione aveva precisato in sede di offerta che tale parte dell'appalto sarebbe stata svolta dall'atp con mandataria l'Exergia dell'arch. Mafalda C. Votta & C. s.a.s. e mandanti l'arch. Paolo Castrignano, gli ing.ri Cosimo Zaccagnino e Nicola Pugliese ed i geologi Francesco Romaniello e Serena Parisi, la cui mandataria a sua volta dichiarava di avvalersi mediante la stipula di appositi contratti di avvalimento dei requisiti di capacità tecnica posseduti sia dall'ing. Rossana Lardo (precisamente del requisito ex punto III.2.3 del bando, relativo al ?personale tecnico medio annuo utilizzato nei migliori tre anni tra gli ultimi cinque non inferiore a 6 unità?), sia dall'ing. Armando Maggi (precisamente del requisito ex punto III.2.3 del bando, relativo all'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, appartenenti a lavori della classe I Categoria G ex art. 14 L. n. 143/1949, svolti negli ultimi 10 anni, pari ad una somma complessiva di 1.387.855,56 ?).

La commissione giudicatrice, dopo aver esaminato e valutato le offerte tecniche, le offerte economiche e quelle sul tempo di esecuzione dell'appalto, emanava l'atto di aggiudicazione provvisoria in favore dell'ati BEA s.r.l.-Ecoclima s.a.s. la quale aveva conseguito il punteggio complessivo di 80,052, mentre il Consorzio Cooperative Costruzioni si classificava al secondo posto con 75,476 punti.

Con determinazione n. 13048 del 7.2.2013 il direttore amministrativo dell'amministrazione ospedaliera San Carlo approvava l'operato della commissione giudicatrice ed emanava il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore dell'ati BEA S.r.l.-Ecoclima s.a.s..

Tale determinazione n. 13048 del 7.2.2013 veniva impugnata con ricorso al Tar Basilicata dal Consorzio Cooperative Costruzioni che deduceva:

1) violazione degli artt. 49, 50 e 53, comma 3, d.lg.vo n. 163/2006, degli artt. 47 e 48 della Direttiva Comunitaria n. 18/2004, nonché eccesso di potere per difetto di congrua istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità manifesta;

2) violazione della lett. d) del punto III.2.3 del bando, della lett. l) del capo 2 (cfr. pure la lett. e del paragrafo ?precisazioni in relazione al soggetto esecutore dei servizi tecnici? dello stesso capo 2) e della lett. a) del capo IV della parte prima del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per difetto di congrua istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità manifesta.

Si costituiva nel giudizio di primo grado l'ati aggiudicataria la quale, oltre a sostenere l'infondatezza del ricorso principale, proponeva ricorso incidentale impugnando il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice nella parte in cui non avevano disposto l'esclusione dalla gara del Consorzio Cooperative Costruzioni deducendo, con unico motivo di impugnazione, articolato in quattro profili, la violazione degli artt. 38, co. 1 lett. c), e 93 d.lg.vo n. 163/2006, dell'art. 24 d.P.R. n. 207/2010, del d.m. 14.1.2008, della lex specialis di gara, del principio della par condicio nei procedimenti di evidenza pubblica, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione ospedaliera San Carlo sostenendo l'infondatezza sia del ricorso principale, sia del ricorso incidentale.

Con ordinanza n. 87 del 10.4.2013 il Tar Basilicata sospendeva l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva ritenendo fondato il ricorso principale e infondato il ricorso incidentale anche con riferimento alla censura di violazione del d.m. 14.1.2008, tenuto conto sia del capo II.8 del capitolato speciale, sia del fatto che dalla documentazione versata non si evinceva che la lex specialis di gara prescriveva espressamente che l'adeguamento sismico doveva essere effettuato in base ad una ?vita nominale? di 100 anni, ad un ?periodo di riferimento? di 200 anni e con ?accelerazione di picco in corrispondenza dello stato limite di salvaguardia della vita? pari a 0,330 x g.

Con la sentenza appellata il Tar esaminava per primo il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale accogliendo la seconda censura dedotta dall'ati...

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