Sentenza nº 970 da Council of State (Italy), 03 Marzo 2014

Data di Resoluzione03 Marzo 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.A.R. della Toscana, Sezione I, n. 699/2013

sul ricorso numero di registro generale 4123 del 2013, proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

Morena Micchi, rappresentata e difesa dall'avvocato Isetta Barsanti Mauceri, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico 45

Davide Capperucci; Gino Carignani, Alessandra Marrata, Renato Giroldini, Clelia Bertini, Simona Chimentelli, Silvana Valentini, Carmine Villani, Maria Grazia Vitale, Daniela Tramontani, Lidia Sansone, Luciano Giuseppe Maresca, Teresa Cini, Rita Carraresi, Sandra Capparelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Morena Micchi, Gino Carignani, Alessandra Marrata, Renato Giroldini, Clelia Bertini, Simona Chimentelli, Silvana Valentini, Carmine Villani, Maria Grazia Vitale, Daniela Tramontani, Lidia Sansone, Luciano Giuseppe Maresca, Teresa Cini, Rita Carraresi e Sandra Capparelli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Paolo Marchini, nonché gli avvocati Barsanti, Mauceri e Pugliano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca riferisce che con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Toscana e recante il n. 985/2012, la professoressa Morena Micchi, premesso di aver partecipato senza successo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (indetto con decreto del direttore generale del M.I.U.R. del 13 luglio 2011), impugnava gli atti della serie procedimentale, sino all'approvazione della graduatoria finale, disposta con atto in data 22 agosto 2012.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato gli atti della procedura.

In particolare, i primi Giudici hanno ritenuto fondati: a) il motivo di ricorso con cui si era lamentato che la composizione della commissione di valutazione risultasse violativa dell'articolo 10 del d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (?Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296?); b) il motivo di ricorso con cui si era lamentato che i verbali di gara palesassero una violazione, da parte dei membri della Commissione, del principio di collegialità nella lettura e successiva valutazione degli elaborati.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca il quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi di doglianza.

Si sono costituiti in giudizio i signori Gino Carignani, Alessandra Marrata, Renato Giroldini, Clelia Bertini, Simona Chimentelli, Silvana Valentini, Carmine Villani, Maria Grazia Vitale, Daniela Tramontani, Lidia Sansone, Luciano Giuseppe Maresca, Teresa Cini, Rita Carraresi e Sandra Capparelli i quali hanno concluso nel senso dell'accoglimento dell'appello e hanno, altresì, proposto appello incidentale autonomo con il quale hanno a loro volta chiesto la riforma della sentenza in epigrafe.

In particolare, con l'appello incidentale in questione si è chiesto:

di riformare la sentenza in parola per la parte in cui i primi Giudici avrebbero erroneamente interpretato e applicato l'articolo 10 del d.P.R. 140 del 2008 in relazione al carattere solo residuale della possibilità della nomina a presidenti di dirigenti di seconda fascia, sottovalutando ? altresì ? la specifica professionalità dei dirigenti scolastici e tecnici;

di riformare la medesima sentenza per la parte in cui si sarebbe erroneamente ravvisata la violazione delle disposizioni in tema di collegio perfetto in sede di esame e correzione delgi elaborati;

di riformare la medesima sentenza per la parte in cui i primi Giudici avrebbero erroneamente ritenuto di travolgere anche gli atti di nomina, pure in assenza di una specifica domanda in tale senso da parte della ricorrente in primo grado.

Si è altresì costituita in giudizio la signora Micchi (ricorrente vittoriosa in primo grado) la quale ha concluso nel senso della reiezione dell'appello.

Con ordinanza 2 luglio 2013, n. 2443 questo Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza in epigrafe.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

  1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana con cui è stato accolto il ricorso proposto da una candidata al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (indetto con decreto del direttore generale del M.I.U.R. del 13 luglio 2011) e, per l'effetto, sono stati annullati gli atti della serie concorsuale, sino all'approvazione della graduatoria finale, disposta con atto in data 22 agosto 2012.

  2. In primo luogo il Collegio ritiene di esaminare il motivo di appello con cui si è chiesta la riforma della sentenza in epigrafe in relazione al profilo di illegittimità (ex se idoneo a sortire effetto invalidante sull'intera serie procedimentale, nei limiti che fra breve si esporranno) relativo alla violazione delle previsioni di cui all'articolo 10 del d.P.R. 10...

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