Sentenza nº 987 da Council of State (Italy), 03 Marzo 2014

Data di Resoluzione03 Marzo 2014
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Roberta Vigotti, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere

per la riforma della sentenza del T.A.R. della Toscana, Sezione I, n. 693/2013

sul ricorso numero di registro generale 4221 del 2013, proposto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

Eleonora Marchionni, Rita Gaeta, Roberto Santagata, Paolo Cipriani, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Da Settimo Passetti, con domicilio eletto presso Fausto Buccellato in Roma, viale Angelico, 45;

Davide Capperucci

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Eleonora Marchionni, Rita Gaeta, Roberto Santagata e Paolo Cipriani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Paolo Marchini e l'avvocato Da Settimo Passetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca riferisce che con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. della Toscana e recante il n. 993/2012 i signori Marchionni, Gaeta, Santagata e Cipriani, premesso di aver partecipato senza successo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (indetto con decreto del direttore generale del M.I.U.R. del 13 luglio 2011), impugnava gli atti della serie procedimentale, sino all'approvazione della graduatoria finale, disposta con atto in data 22 agosto 2012.

    Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo adito ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha annullato gli atti della procedura.

    In particolare, i primi Giudici hanno ritenuto fondati: a) il motivo di ricorso con cui si era lamentato che la composizione della commissione di valutazione risultasse violativa dell'articolo 10 del d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (?Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296?); b) il motivo di ricorso con cui si era lamentato che i verbali di gara palesassero una violazione, da parte dei membri della Commissione, del principio di collegialità nella lettura e successiva valutazione degli elaborati.

    La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca il quale ne ha chiesto la riforma articolando plurimi motivi di doglianza.

    Si sono costituiti in giudizio i signori Marchionna, Gaeta, Santagata e Cipriani (ricorrenti vittoriosi in primo grado) i quali hanno concluso nel senso della reiezione dell'appello.

    Con ordinanza 2 luglio 2013, n. 2460 questo Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza in epigrafe.

    Alla pubblica udienza del 5 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

    DIRITTO

  2. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Toscana con cui è stato accolto il ricorso proposto da alcuni candidati al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi (indetto con decreto del direttore generale del M.I.U.R. del 13 luglio 2011) e, per l'effetto, sono stati annullati gli atti della serie concorsuale, sino all'approvazione della graduatoria finale, disposta con atto in data 22 agosto 2012.

  3. In primo luogo il Collegio ritiene di esaminare il motivo di appello con cui si è chiesta la riforma della sentenza in epigrafe in relazione al profilo di illegittimità (ex se idoneo a sortire effetto invalidante sull'intera serie procedimentale, nei limiti che fra breve si esporranno) relativo alla violazione delle previsioni di cui all'articolo 10 del d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 (?Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296?).

    Si tratta di un motivo di ricorso che, almeno per ciò che riguarda la posizione del prof. Santagata, è stata ritenuta dai primi Giudici determinante ai fini del decidere.

    Al riguardo, si ritiene di svolgere alcune considerazioni preliminari in diritto e in fatto.

    2.1. Dal punto di vista normativo, la disposizione centrale ai fini della corretta impostazione della questione è l'articolo 10 del richiamato decreto n. 140 del 2008 (si tratta di un decreto che è stato interamente abrogato ad opera del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 ? convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ? ma le cui disposizioni sono certamente rilevanti ratione temporis ai fini della definizione della presente vicenda).

    Ai fini della presente decisione vengono in particolare in rilievo i commi 3 e 4 del richiamato articolo 10.

    Ai sensi del comma 3, in particolare, i presidenti delle commissioni di concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica ? [sono scelti] tra: professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o...

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